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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40121/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era diretto a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, estranea ai poteri della Cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione della decisione di merito, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero state erronee. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il motivo mirasse solo a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta e abbia già dato conto, anche in modo approfondito, delle risultanze probatorie e della sussistenza dell'elemento materiale e soggettivo del reato.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È il reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato in appello; la Corte non entra nel merito della sussistenza del fatto, ma rileva che la motivazione di merito aveva già congruamente ritenuto integrati gli elementi materiale e soggettivo della truffa.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone

    Il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione di merito solo per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione delle prove, se la sentenza impugnata espone una motivazione logica e non viziata.
  • Il controllo della Cassazione non si estende alla rilettura del materiale probatorio, che resta riservata al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, pur formalmente dedotto come vizio di motivazione, si risolva in una critica di merito alla valutazione probatoria.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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