Cassazione Civile, Ordinanza n. 05917/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2005, con la quale venivano richiesti: Ires asseritamente non versata, recupero di un credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate ritenuto non spettante o indebitamente utilizzato, e ulteriori importi per compensazioni non esposte in dichiarazione. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato integralmente la cartella; la Commissione tributaria regionale aveva invece annullato solo alcune voci, ritenendo legittimo il resto e affermando che la contribuente non avesse provato errori materiali o altre ragioni idonee a giustificare le pretese contestate. La società ha proposto ricorso principale con cinque motivi: omessa motivazione e omesso esame sul recupero Ires; violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 6, comma 5, L. n. 212/2000 per avere la CTR consentito il recupero di crediti d'imposta e perdite mediante cartella invece che con atto di accertamento; violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per asserita inversione dell'onere della prova e omessa considerazione di dati fiscali e della fusione per incorporazione; omesso esame di fatti decisivi relativi a specifiche voci di credito. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che il disconoscimento del credito d'imposta poteva avvenire legittimamente in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis, perché fondato sui dati dichiarativi e preceduto da comunicazione di irregolarità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate e ha rigettato integralmente il ricorso principale della società. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo censurato con il ricorso incidentale e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 può essere utilizzato anche per il recupero o disconoscimento di crediti d'imposta quando la verifica si fonda su dati emergenti dalla dichiarazione e non richiede valutazioni accertative o estimative; ha inoltre ritenuto che, nelle contestazioni circa la corrispondenza tra dichiarazione e cartella, spetti al contribuente dimostrare il fatto impeditivo o la discrasia allegata. I motivi della società relativi all'Ires e agli ulteriori recuperi sono stati ritenuti infondati o inammissibili.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente il controllo automatizzato e la riduzione dei crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti, quando il disconoscimento derivi dai dati risultanti dalla dichiarazione e non richieda attività valutative o accertative
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla contribuente per sostenere che il disconoscimento del credito dovesse essere preceduto da un atto motivato di accertamento; la Corte non ne accoglie la tesi nel caso di controllo automatizzato cartolare
art. 2697 c.c.
l'onere di provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria grava sul contribuente che contesti la corrispondenza tra dichiarazione e cartella
art. 115 c.p.c.
la censura non è stata accolta perché la CTR ha valutato complessivamente la mancata prova dei presupposti della pretesa del contribuente, senza violare il principio di non contestazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per omessa motivazione, ma il relativo motivo è stato respinto perché la motivazione della CTR esiste ed è sufficiente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestazioni sulla valutazione delle prove o degli elementi istruttori
art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina della riscossione e del controllo cartolare, ma la questione decisiva è stata risolta sulla base dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
art. 62, comma 1, lett. d), L. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato per spiegare la disciplina temporale di utilizzazione del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 l'Amministrazione può ridurre o disconoscere crediti d'imposta esposti in dichiarazione quando l'irregolarità emerga dai dati dichiarativi o dagli archivi tributari, senza necessità di un autonomo avviso di accertamento, purché non siano necessari apprezzamenti discrezionali, valutazioni tecniche o indagini ulteriori.
- Se il contribuente impugna una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato contestando la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto preteso dall'Ufficio, egli deve provare il fatto impeditivo o la discrasia dedotta, anche mediante produzione della propria dichiarazione o della documentazione fiscale pertinente.
- La cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 può essere motivata con il richiamo ai dati dichiarativi quando la pretesa deriva da una mera liquidazione cartolare; un obbligo rafforzato di motivazione sorge invece quando l'Ufficio esercita una vera potestà accertativa o rettificativa.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente lamentare una diversa lettura del materiale probatorio o chiedere una nuova valutazione del merito.
- La deduzione di errori materiali emendabili nella dichiarazione fiscale richiede allegazione e prova specifica della natura materiale dell'errore e dei presupposti che rendano indebita la pretesa iscritta a ruolo.
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