Salta al contenuto
Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I853 n. 28548 del 02/02/2021

RACCOLTA DIRITTI DI COPIA PRIVATA NEL SETTORE AUDIOVISIVO

AGCMI853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda la gestione e la ripartizione del compenso per copia privata nel settore video, spettante ai produttori di opere audiovisive e videogrammi. L’AGCM ipotizza che SIAE, ANICA, APA e Univideo, direttamente o tramite ANICA Servizi, APA Service e ASEA, abbiano mantenuto un sistema chiuso fondato su accordi del 1993 e del 1998 e su condotte successive, impedendo a Videorights e ad altre collecting di accedere alla ripartizione primaria e rendendo difficoltosa quella secondaria. L’Autorità ravvisa una possibile violazione dell’articolo 101 TFUE e avvia l’istruttoria, da concludersi entro il 31 marzo 2022.

AGCM avvia un’istruttoria nei confronti di SIAE, ANICA, APA e Univideo, anche tramite società controllate, per una possibile intesa unica e complessa volta a ripartire il mercato della gestione del compenso copia privata audiovisivo ed escludere collecting concorrenti.

Gestione del compenso copia privata audiovisivo: avvio dell’istruttoria AGCM

Il provvedimento riguarda le denunce presentate da Videorights S.r.l. e Delta TV Programs S.r.l. contro SIAE, ANICA, APA e Univideo, nonché le società da queste controllate coinvolte nella gestione del compenso per copia privata nel settore video. L’Autorità non accerta ancora l’infrazione, ma avvia un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990 per verificare una possibile violazione dell’articolo 101 TFUE.

Parti e origine del procedimento

Videorights è un’entità di gestione indipendente costituita nel 2016 e notificata ad AGCom ai sensi del d.lgs. n. 35/2017, attiva nella gestione di diritti d’autore e diritti connessi relativi, tra l’altro, alle opere audiovisive. La società intendeva gestire il compenso copia privata per conto di produttori audiovisivi, autori e artisti, interpreti ed esecutori. Tra i soggetti che le avevano conferito mandato figurava Delta TV Programs, produttrice di opere televisive, che lamentava il mancato versamento del compenso da parte dell’associazione di categoria di riferimento.

I soggetti denunciati sono SIAE; ANICA e ANICA Servizi S.r.l.; APA, già APT, e APA Service S.r.l., già APT Service; nonché Univideo e ASEA, società detenuta interamente da Univideo.

Quadro normativo e funzionamento del compenso

Il compenso copia privata remunera autori, produttori e artisti, interpreti ed esecutori per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi effettuata da persone fisiche per uso personale e senza scopo di lucro. La disciplina è contenuta negli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies della legge n. 633/1941 sul diritto d’autore.

Ai sensi dell’articolo 71-septies, il compenso è dovuto dai produttori o importatori di apparecchi e supporti destinati alla registrazione analogica o digitale. Tali soggetti versano il compenso a SIAE, che lo raccoglie sia per il settore audio sia per quello video.

Per il settore video, l’articolo 71-octies, comma 3, prevede che SIAE ripartisca, al netto delle spese, il 30% agli autori e il restante 70% in parti uguali tra produttori originari di opere audiovisive, produttori di videogrammi e artisti, interpreti ed esecutori. La gestione della quota destinata ai produttori audiovisivi risultava, secondo l’Autorità, sostanzialmente concentrata in ANICA, APA e Univideo.

Evoluzione concorrenziale del settore

L’Autorità richiama la direttiva 2014/26/UE, cosiddetta direttiva Barnier, e il d.lgs. n. 35/2017, che hanno introdotto una disciplina organica per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti. Tale evoluzione normativa ha posto al centro la libertà dei titolari di scegliere la collecting cui affidare la gestione dei propri diritti e del compenso copia privata, superando precedenti assetti fondati su compartimentazioni rigide o su posizioni monopolistiche.

Secondo l’AGCM, le collecting in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 35/2017 devono poter definire autonomamente la propria offerta e competere anche mediante servizi integrati relativi a diritti d’autore, diritti connessi e compenso copia privata. In precedenza, con la segnalazione AS1637 del 2 gennaio 2020, l’Autorità aveva già auspicato la definizione di criteri di ripartizione del compenso copia privata video idonei ad assicurare parità di trattamento e trasparenza, senza privilegiare le associazioni di categoria.

Mercati rilevanti

L’Autorità individua due mercati nazionali, distinti ma collegati:

  • il mercato della ripartizione primaria del compenso copia privata video destinato ai produttori di videogrammi e opere audiovisive, nel quale SIAE trasferisce alle associazioni le quote determinate dalla normativa;
  • il mercato della ripartizione secondaria, nel quale le associazioni riversano il compenso ai singoli aventi diritto o alle collecting incaricate dai titolari.

La ripartizione primaria ha una funzione essenzialmente redistributiva e riguarda un passaggio vincolato di risorse. La ripartizione secondaria presenta invece un carattere di profittabilità, poiché i soggetti incaricati possono trattenere un aggio o una commissione a copertura dei costi operativi.

Nel 2019 il valore complessivo della gestione del compenso copia privata, comprendente settore audio e video, era stimato in circa 130 milioni di euro, di cui circa 52 milioni riferibili al settore video. In tale settore, la gestione destinata ai produttori risultava sostanzialmente concentrata in SIAE, ANICA, APA e Univideo.

Accordi e assetto di ripartizione

L’accordo tra SIAE, ANICA e APT del 2 novembre 1998 stabilisce che la quota destinata ai produttori originari di opere audiovisive sia ripartita per il 60% ad ANICA e per il 35% ad APT, oggi APA, con un residuo 5% accantonato su un conto cointestato. L’accordo prevede inoltre che ANICA e APT distribuiscano i compensi ai produttori originari, siano essi associati o non associati, manlevando SIAE da responsabilità.

Sulla base di tale accordo sarebbero stati conclusi ulteriori accordi operativi, tra cui quello tra SIAE, ANICA e ANICA Servizi del 13 febbraio 2015 e altri accordi tra SIAE e APA/APT almeno dal 1° giugno 2016. Secondo l’Autorità, la ripartizione 65%-35% tra ANICA e APA sarebbe rimasta sostanzialmente invariata.

Quanto ai produttori di videogrammi, l’accordo SIAE-Univideo dell’8 febbraio 1993 attribuisce a Univideo, quale associazione ritenuta maggiormente rappresentativa, la gestione della relativa quota. Univideo ha affidato le attività ad ASEA. Inoltre, l’articolo 33 dello statuto Univideo prevede che gli associati produttori di videogrammi conferiscano in via esclusiva ad ASEA il mandato per l’incasso e la ripartizione del compenso copia privata, accettando il relativo regolamento.

Condotte contestate

Dalla documentazione acquisita, l’Autorità ritiene che SIAE e le tre associazioni abbiano sostenuto che soltanto ANICA, APA e Univideo potessero ricevere direttamente da SIAE il compenso destinato ai produttori. Tale posizione avrebbe impedito a Videorights di partecipare alla fase di ripartizione primaria, anche per conto di produttori che le avevano conferito mandato.

In particolare, Videorights avrebbe tentato senza successo di accedere alla gestione diretta del compenso, incontrando opposizioni fondate sull’interpretazione secondo cui la legge consentirebbe la gestione soltanto alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Nel 2019, ANICA e Univideo-ASEA avrebbero espresso una contrarietà assoluta alla partecipazione di Videorights al meccanismo di ripartizione.

Nel 2020 SIAE avrebbe ripartito il compenso relativo alle annualità 2017 e 2018 esclusivamente ad ANICA, APA e Univideo, nonostante l’opposizione di Videorights. La distribuzione avrebbe riguardato anche importi spettanti a produttori che avevano scelto Videorights quale gestore.

La collecting avrebbe inoltre incontrato difficoltà nella fase di ripartizione secondaria. Le richieste di pagamento rivolte alle associazioni avrebbero ricevuto risposte tardive o insoddisfacenti; in alcuni casi i tempi di risposta avrebbero superato due o tre mesi. Quando i compensi venivano corrisposti a Videorights, le associazioni avrebbero trattenuto un aggio, con conseguente riduzione dell’importo riversabile ai mandanti e tempi di pagamento più lunghi rispetto alla gestione diretta.

La documentazione indicherebbe anche contatti diretti delle associazioni con importanti imprese mandanti di Videorights e offerte di servizi analoghi a quelli richiesti alla collecting concorrente. Tali condotte avrebbero contribuito alla perdita di mandati da parte di Videorights, inclusi quelli di produttori che dichiaravano di non poter proseguire il rapporto a causa della mancata partecipazione della collecting alla distribuzione diretta presso SIAE.

Possibile qualificazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE

L’AGCM ipotizza l’esistenza di un’unica e complessa intesa restrittiva, composta dagli accordi del 1993 e del 1998, dagli accordi successivi e dalle condotte più recenti dirette a escludere Videorights.

La possibile intesa avrebbe prodotto una ripartizione dei mercati della gestione del compenso copia privata video tra le imprese già presenti:

  • ANICA, anche tramite ANICA Servizi, per i produttori di opere cinematografiche;
  • APA, anche tramite APA Service, per i produttori televisivi;
  • Univideo, anche tramite ASEA, per i produttori di videogrammi;
  • SIAE, quale soggetto centrale di raccolta e di distribuzione del compenso.

Secondo l’Autorità, l’assetto sarebbe stato applicato non soltanto agli associati, ma anche ai produttori non iscritti e a quelli che avevano manifestato la volontà di affidare la gestione a una collecting diversa. Ne sarebbe derivata una compressione della libertà dei titolari di scegliere il gestore e una barriera all’ingresso nei mercati della ripartizione primaria e secondaria.

L’Autorità osserva che, in assenza di accesso alla fase primaria, le collecting concorrenti non possono operare efficacemente nella fase secondaria, che dipende dalla disponibilità dei dati e delle risorse trasferite da SIAE. L’esclusione dalla fase primaria ridurrebbe quindi la contendibilità dell’intera filiera e impedirebbe ai concorrenti di sfruttare sinergie, migliorare la qualità del servizio o offrire condizioni economiche e innovative alternative.

Effetti potenziali e mercati contigui

La condotta potrebbe limitare l’offerta dei servizi di gestione del compenso copia privata e mantenere un sistema chiuso, ancorato a logiche monopolistiche. Gli effetti pregiudizievoli riguarderebbero i produttori cinematografici, televisivi e audiovisivi, gli autori e gli artisti, interpreti ed esecutori.

L’Autorità considera inoltre il compenso copia privata come parte di un’offerta più ampia di servizi di gestione e intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi. L’esclusione di collecting concorrenti dal mercato del compenso copia privata potrebbe quindi compromettere anche la loro capacità di offrire una gamma completa di servizi nei mercati contigui.

Pregiudizio al commercio intracomunitario

L’AGCM ritiene potenzialmente applicabile l’articolo 101 TFUE, poiché le imprese coinvolte sono attive sull’intero territorio nazionale e la condotta potrebbe alterare la struttura del mercato, riservandolo agli operatori già presenti. L’intesa sarebbe quindi potenzialmente idonea a incidere, direttamente o indirettamente, sui flussi commerciali tra Stati membri, ostacolando l’accesso di collecting stabilite o operanti in altri Paesi dell’Unione.

Avvio, termini e stato del procedimento

L’Autorità ha deliberato l’avvio dell’istruttoria nei confronti di SIAE, ANICA, ANICA Servizi, APA, APA Service, Univideo e ASEA per accertare l’eventuale violazione dell’articolo 101 TFUE.

Il provvedimento non contiene un accertamento definitivo dell’infrazione, né prevede sanzioni o misure cautelari. È stato fissato un termine di sessanta giorni dalla notificazione per l’esercizio del diritto di essere sentiti, con richiesta di audizione da presentare almeno cinque giorni prima della scadenza. Responsabile del procedimento è la dottoressa Claudia Angrisani e il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2022.

Punti principali

Parti coinvolte

I denuncianti sono Videorights S.r.l., entità di gestione indipendente attiva nella gestione di diritti audiovisivi, e Delta TV Programs S.r.l., produttrice di opere televisive. I soggetti denunciati sono SIAE, ANICA e ANICA Servizi, APA e APA Service, nonché Univideo e ASEA.

Sistema di ripartizione del compenso copia privata

SIAE raccoglie dai produttori e importatori di apparecchi e supporti il compenso copia privata e, per il settore video, ripartisce il 30% agli autori e il restante 70% in parti uguali tra produttori originari di opere audiovisive, produttori di videogrammi e artisti, interpreti ed esecutori. La gestione delle quote destinate ai produttori è concentrata in ANICA, APA e Univideo.

Accordi e ripartizione tra associazioni

L’accordo SIAE-ANICA-APT del 2 novembre 1998 prevede la ripartizione della quota destinata ai produttori originari con il 60% ad ANICA, il 35% ad APT, oggi APA, e il 5% accantonato su un conto cointestato. L’accordo SIAE-Univideo dell’8 febbraio 1993 attribuisce a Univideo la ripartizione della quota destinata ai produttori di videogrammi; Univideo ha trasferito l’attività ad ASEA.

Condotte di esclusione

Videorights avrebbe incontrato il sistematico rifiuto di SIAE e delle associazioni di partecipare alla ripartizione primaria, anche per conto dei propri mandanti. Le associazioni avrebbero inoltre ostacolato o ritardato i pagamenti nella fase secondaria, applicato agi, contattato direttamente mandanti di Videorights e offerto loro servizi concorrenti.

Qualificazione e avvio dell’istruttoria

L’AGCM ipotizza un’unica e complessa intesa restrittiva consistente nella ripartizione dei mercati della gestione del compenso copia privata video e nell’esclusione delle collecting concorrenti, con possibile pregiudizio al commercio intracomunitario. L’istruttoria è stata avviata ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990 per accertare la violazione dell’articolo 101 TFUE.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuemercato rilevantegestione collettiva dei dirittisettore audiovisivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.