Provvedimento AGCM I801BB n. 28543 del 02/02/2021
SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - MILANO - INOTTEMPERANZA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento n. 28543 del 2 febbraio 2021 avvia nei confronti di Yellow Tax Multiservice S.r.l. un procedimento ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 287/1990 per l’inottemperanza al provvedimento AGCM n. 27245/2018. Quest’ultimo aveva accertato intese verticali restrittive derivanti da clausole di non concorrenza inserite nei rapporti tra radiotaxi e tassisti aderenti, idonee a ostacolare l’ingresso di nuovi operatori, in particolare Mytaxi, nel mercato milanese. Yellow Tax non avrebbe rimosso né ridotto la portata della clausola e avrebbe mantenuto condotte analoghe, impedendo a un tassista di utilizzare simultaneamente l’app concorrente FreeNow. L’AGCM contesta formalmente l’inottemperanza e fissa il termine per la conclusione del procedimento al 30 settembre 2021; nel testo non è ancora quantificata alcuna sanzione.
Yellow Tax Multiservice S.r.l.: contestata inottemperanza all’ordine AGCM di rimuovere una clausola di non concorrenza nei servizi radiotaxi a Milano; procedimento sanzionatorio avviato.
Yellow Tax Multiservice S.r.l. – contestazione di inottemperanza nel mercato dei servizi di prenotazione taxi a Milano
Il provvedimento n. 28543 del 2 febbraio 2021 avvia nei confronti di Yellow Tax Multiservice S.r.l. un procedimento per l’asserita violazione dell’ordine contenuto nel provvedimento AGCM n. 27245 del 27 giugno 2018. L’Autorità non accerta ancora in via definitiva l’inottemperanza né applica una sanzione, ma formula la contestazione ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 287/1990.
Parti e origine del procedimento
Nel procedimento originario I801B l’AGCM aveva accertato che Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare S.c., Yellow Tax Multiservice S.r.l. e Autoradiotassì Società Cooperativa avevano posto in essere intese restrittive della concorrenza attraverso clausole di non concorrenza inserite negli atti regolanti i rapporti con i tassisti aderenti.
Secondo l’Autorità, le reti di intese verticali dovevano essere valutate nel contesto economico e giuridico complessivo, poiché risultavano idonee a produrre un effetto cumulativo di foreclosure, ostacolando o precludendo l’accesso di imprese concorrenti al mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda taxi nel territorio del Comune di Milano. Tra i nuovi operatori potenzialmente ostacolati era individuata Mytaxi Italia S.r.l., attiva tramite l’app FreeNow.
Il provvedimento originario era stato impugnato dalle tre società davanti al TAR Lazio, che ne aveva inizialmente sospeso l’efficacia e successivamente disposto l’annullamento. Le sentenze del Consiglio di Stato del 4 giugno 2020, nn. 3501, 3502 e 3503, hanno accolto gli appelli dell’Autorità e respinto integralmente i ricorsi di primo grado, confermando la legittimità del provvedimento n. 27245/2018.
Obblighi imposti dal provvedimento del 2018
Il dispositivo del provvedimento n. 27245/2018 imponeva alle società destinatarie:
- di adottare, entro 120 giorni dalla notifica, misure idonee a eliminare l’infrazione accertata;
- di astenersi in futuro da comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione;
- di trasmettere all’AGCM, entro il medesimo termine, una relazione scritta sulle iniziative adottate.
La successiva contestazione riguarda specificamente la lettera b) del dispositivo, relativa all’obbligo sostanziale di eliminare l’infrazione e di non reiterare condotte analoghe.
Clausola di non concorrenza di Yellow Tax
Il contratto di Yellow Tax per la fornitura di servizi e il noleggio di beni contiene, all’articolo 5, lettera c), una clausola che vieta al tassista aderente di utilizzare altri sistemi di fornitura e smistamento delle corse concorrenti.
La clausola vieta, in particolare, di avvalersi di qualsiasi altro fornitore o gestore di servizi taxi o di qualunque altro sistema, metodologia o strumento di smistamento e dispaccio delle corse in concorrenza con quello di Yellow Tax, compresi sistemi realizzati tramite app. È fatta salva l’utilizzazione del sistema pubblico comunale di assegnazione o dispaccio delle corse secondo la metodologia dei posteggi taxi prevista dalle colonnine comunali.
L’AGCM aveva ritenuto tale previsione, insieme alle clausole analoghe delle altre società, idonea a limitare la possibilità per i tassisti di aderire contemporaneamente a piattaforme concorrenti e, conseguentemente, a ostacolare l’espansione di nuovi operatori nel mercato milanese.
Relazione di Yellow Tax e mancata ottemperanza
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato e del decorso del termine di 120 giorni, l’Autorità ha richiesto a Yellow Tax informazioni sulle iniziative assunte per adempiere al provvedimento. La società ha risposto il 10 novembre 2020.
Yellow Tax ha dichiarato, in sintesi, di non poter procedere all’ottemperanza per due ragioni. In primo luogo, avrebbe ritenuto necessaria un’azione coordinata di tutte le società destinatarie del provvedimento, coordinamento che sarebbe stato incompatibile con la proposizione di ricorsi per revocazione contro le decisioni del Consiglio di Stato. In secondo luogo, avrebbe prospettato un’impossibilità tecnica, sostenendo che la modifica dell’assetto relativo all’app ItTaxi avrebbe richiesto il coordinamento di tutti i soggetti che utilizzano la medesima app, compresi operatori la cui posizione non era ancora stata definita giudizialmente.
L’Autorità ha rilevato che Yellow Tax non aveva adottato alcuna iniziativa volta a eliminare la clausola di non concorrenza o a ridurne la portata.
Valutazione dell’AGCM sugli argomenti difensivi
L’AGCM ha ritenuto infondato l’argomento secondo cui l’ottemperanza avrebbe richiesto un’azione coordinata delle tre società. Ogni destinataria del provvedimento era tenuta ad adempiere autonomamente agli obblighi imposti relativamente alle proprie clausole e ai propri rapporti contrattuali.
La presentazione di ricorsi per revocazione contro le sentenze del Consiglio di Stato non sospendeva l’esecutività del provvedimento dell’Autorità e non esonerava Yellow Tax dall’obbligo di conformarsi all’ordine già confermato in sede giurisdizionale.
È stato ritenuto privo di pregio anche l’argomento relativo all’impossibilità tecnica. Secondo l’Autorità, Yellow Tax avrebbe dovuto autonomamente rimuovere o ridurre la portata dell’articolo 5, lettera c), del proprio contratto, consentendo ai tassisti aderenti di utilizzare simultaneamente l’app Mytaxi/FreeNow e altre piattaforme concorrenti. Le condotte concernenti la partecipazione di Yellow Tax all’app ItTaxi non erano considerate necessarie per adempiere al provvedimento.
Segnalazione di Mytaxi e possibile reiterazione della condotta
Mytaxi ha riferito che un tassista milanese, già affiliato alla società e utilizzatore di FreeNow, aveva sottoscritto un contratto semestrale con Yellow Tax per usufruire dei servizi dell’app ItTaxi. Successivamente il tassista sarebbe stato convocato presso la sede di Yellow Tax e avrebbe constatato la disabilitazione del proprio account ItTaxi.
Secondo la segnalazione, i rappresentanti della società avrebbero comunicato che il rapporto non poteva proseguire per la rottura del rapporto fiduciario. Una successiva richiesta formale del tassista, inviata tramite PEC per conoscere le motivazioni dell’interruzione, sarebbe rimasta senza risposta.
L’AGCM ha osservato che, se confermata nelle modalità e nelle motivazioni indicate, la disabilitazione dell’account di un tassista che utilizzava contemporaneamente FreeNow e ItTaxi sarebbe coerente con la prosecuzione di comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione originaria.
Qualificazione giuridica della contestazione
La condotta contestata a Yellow Tax consiste nel non aver adottato misure idonee a eliminare l’infrazione accertata nel 2018 e nel non essersi astenuta da comportamenti analoghi alle condotte anticoncorrenziali già censurate.
L’AGCM ha pertanto contestato la violazione dell’art. 15, comma 2, della legge n. 287/1990, disposizione che consente di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inottemperanza alla diffida o all’ordine contenuto in un precedente provvedimento dell’Autorità. Il testo richiama anche l’art. 101 TFUE, già utilizzato nel quadro normativo del procedimento originario, ma la contestazione attuale è formalmente fondata sull’art. 15, comma 2, della legge n. 287/1990.
Stato del procedimento, difese e termini
Il provvedimento ha natura di contestazione e avvio del procedimento sanzionatorio per inottemperanza. È stata nominata responsabile del procedimento la dott.ssa Chiara De Mari.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 689/1981, Yellow Tax può presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentita entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il procedimento deve concludersi entro il 30 settembre 2021.
Nel testo non risultano ancora determinati né l’importo di una sanzione né i relativi criteri di quantificazione. L’art. 15, comma 2, della legge n. 287/1990 è tuttavia richiamato quale base normativa per l’eventuale sanzione per inottemperanza, fino ai limiti previsti dalla disposizione.
Punti principali
Infrazione originaria
Il provvedimento AGCM n. 27245/2018 aveva accertato intese verticali tra Taxiblu, Yellow Tax e Autoradiotassì, costituite da clausole di non concorrenza nei contratti con i tassisti, suscettibili di produrre un effetto cumulativo di foreclosure nel mercato milanese dei servizi di raccolta e smistamento della domanda taxi.
Clausola contestata a Yellow Tax
L’articolo 5, lettera c), del contratto Yellow Tax vietava ai tassisti aderenti di utilizzare altri sistemi di fornitura e smistamento corse concorrenti, inclusi sistemi basati su app, salvo il sistema pubblico comunale.
Obbligo di ottemperanza
Il provvedimento del 2018 imponeva di adottare entro 120 giorni misure idonee a eliminare l’infrazione, di astenersi da comportamenti analoghi e di trasmettere una relazione all’Autorità.
Mancata rimozione della clausola
Yellow Tax ha dichiarato di non poter ottemperare per la necessità di un coordinamento con le altre società e con gli operatori dell’app ItTaxi. L’AGCM ha respinto tali argomenti, ritenendo che Yellow Tax dovesse agire autonomamente sulla propria clausola contrattuale.
Segnalazione relativa a FreeNow
Mytaxi ha segnalato che un tassista milanese, utilizzatore sia di ItTaxi sia di FreeNow, avrebbe subito la disabilitazione dell’account ItTaxi dopo la sottoscrizione del contratto Yellow Tax. La circostanza è stata ritenuta dall’AGCM coerente, ove confermata, con la prosecuzione di condotte analoghe a quelle vietate.
Avvio del procedimento di inottemperanza
L’AGCM ha contestato a Yellow Tax la violazione dell’art. 15, comma 2, della legge n. 287/1990. Gli interessati possono presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentiti entro 30 giorni dalla notifica; il procedimento deve concludersi entro il 30 settembre 2021.
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