Provvedimento AGCM I848 n. 28582 del 16/02/2021
PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha esteso soggettivamente e oggettivamente l’istruttoria avviata il 1° dicembre 2020 nei confronti di De Agostini Scuola, Mondadori Education, Rizzoli Education, Pearson Italia e Zanichelli Editore. L’estensione riguarda AIE e ANARPE e gli Accordi Economici Collettivi del 1988 e del 2017, che prevedono, salvo patto contrario, il divieto per il promotore editoriale scolastico di operare per più editori concorrenti. Secondo l’Autorità, la clausola, adottata dalle associazioni rappresentative delle due categorie, può uniformare l’organizzazione dei rapporti verticali e restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Non è stata ancora accertata un’infrazione né irrogata una sanzione.
Estensione dell’istruttoria I848 a AIE e ANARPE per accordi collettivi contenenti un obbligo di esclusiva dei promotori editoriali scolastici; procedimento da concludere entro il 31 dicembre 2021.
Estensione dell’istruttoria I848 nel mercato della promozione editoriale scolastica
L’AGCM ha esteso il procedimento istruttorio I848, originariamente avviato il 1° dicembre 2020 nei confronti di De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Pearson Italia S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A., per verificare la possibile violazione dell’articolo 101 TFUE. Il provvedimento non conclude l’istruttoria e non contiene un accertamento definitivo dell’infrazione né sanzioni.
Parti e origine del procedimento
L’istruttoria originaria riguardava le principali imprese editoriali indicate nel provvedimento e traeva origine da possibili restrizioni concorrenziali nell’attività di promozione dei libri scolastici. Nel corso dell’attività istruttoria, l’Autorità ha acquisito risposte alle richieste di informazioni provenienti dalle Parti e da altri editori di libri scolastici.
Accordi e soggetti coinvolti
Dagli elementi raccolti è emerso il ruolo dell’Associazione Italiana Editori (AIE) e dell’Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali (ANARPE). Le due associazioni hanno sottoscritto un Accordo Economico Collettivo il 28 ottobre 1988, successivamente rinnovato il 27 novembre 2017.
L’accordo disciplina i rapporti tra editori e promotori editoriali scolastici e prevede, salvo patto contrario, che il promotore non possa assumere l’incarico di svolgere attività di promozione editoriale scolastica per più preponenti tra loro concorrenti. La previsione opera quindi come clausola di non concorrenza o di esclusiva nel rapporto tra il promotore e l’editore.
Qualificazione concorrenziale preliminare
L’Autorità ha ritenuto che la clausola sia contenuta in accordi sottoscritti, da un lato, dall’associazione degli editori e, dall’altro, dall’associazione dei promotori editoriali. Essa appare pertanto idonea a garantire un modello uniforme di organizzazione dei rapporti verticali tra editori e promotori su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori aderenti o interessati.
Secondo la valutazione preliminare dell’AGCM, tale uniformità può determinare restrizioni della concorrenza nel mercato della promozione editoriale scolastica. Il provvedimento richiama come parametro sostanziale l’articolo 101 TFUE; non viene invece formulato, in questa fase, un accertamento definitivo sulla natura, sugli effetti o sulla durata dell’eventuale infrazione.
Estensione del procedimento
L’AGCM ha deliberato:
- l’estensione soggettiva dell’istruttoria ad AIE e ANARPE;
- l’estensione oggettiva agli accordi collettivi sottoscritti il 28 ottobre 1988 e il 27 novembre 2017;
- l’imputazione alle due associazioni della sottoscrizione di accordi interprofessionali contenenti l’obbligo, per il promotore editoriale, di promuovere in esclusiva i libri di un singolo editore.
L’estensione consente quindi di esaminare non soltanto le condotte delle singole imprese editoriali già parti del procedimento, ma anche il possibile ruolo degli accordi associativi nella definizione uniforme delle condizioni di accesso e di svolgimento dell’attività promozionale.
Garanzie partecipative e termini
Ai rappresentanti legali di AIE e ANARPE, o a persone delegate, è riconosciuto il diritto di essere sentiti entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento. La richiesta di audizione deve pervenire alla competente Direzione dell’AGCM almeno sette giorni prima della scadenza del termine.
Gli atti del procedimento possono essere consultati dai rappresentanti legali delle due associazioni o da soggetti delegati. Il responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Lara Magnani. La conclusione del procedimento è fissata entro il 31 dicembre 2021.
Esito del provvedimento
Il provvedimento ha natura procedimentale e di ampliamento dell’oggetto e dei destinatari dell’istruttoria. Non accerta ancora la violazione dell’articolo 101 TFUE, non dispone misure cautelari o impegni e non irroga sanzioni. L’esito finale dipenderà dalla valutazione complessiva degli accordi, della loro applicazione e dei loro eventuali effetti sulla concorrenza.
Punti principali
Procedimento originario
L’istruttoria era stata avviata il 1° dicembre 2020 nei confronti di De Agostini Scuola, Mondadori Education, Rizzoli Education, Pearson Italia e Zanichelli Editore per accertare possibili violazioni dell’articolo 101 TFUE.
Accordi oggetto dell’estensione
Sono stati acquisiti elementi relativi all’Accordo Economico Collettivo sottoscritto da AIE e ANARPE il 28 ottobre 1988 e rinnovato il 27 novembre 2017. L’accordo stabilisce che, salvo patto contrario, il promotore editoriale scolastico non può promuovere libri per più preponenti concorrenti.
Rilevanza concorrenziale della clausola
L’AGCM ritiene che la clausola di non concorrenza, inserita in accordi sottoscritti dalle associazioni degli editori e dei promotori, sia idonea a uniformare su tutto il territorio nazionale i rapporti verticali e a determinare restrizioni della concorrenza.
Estensione soggettiva e oggettiva
Il procedimento è stato esteso soggettivamente ad AIE e ANARPE e oggettivamente agli Accordi Economici Collettivi del 28 ottobre 1988 e del 27 novembre 2017.
Termini procedimentali
I rappresentanti legali delle associazioni possono chiedere di essere sentiti entro 60 giorni dalla notificazione, con richiesta da presentare almeno sette giorni prima della scadenza. Il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2021.
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