Provvedimento AGCM I806B n. 28565 del 09/02/2021
ACCORDI TRA OPERATORI DEL SETTORE DEI SERVIZI CON ELICOTTERO-RETTIFICA SANZIONE ELIOSSOLA E ELITELLINA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento rettifica un errore materiale contenuto nel dispositivo della decisione AGCM n. 27563/2019, con la quale era stata accertata un’intesa unica, continuata e complessa relativa al condizionamento del mercato dei servizi AIB e alla fissazione ex ante del prezziario dei servizi con elicottero. Gli importi complessivi delle sanzioni di Eliossola ed Elitellina erano stati scambiati: a Eliossola spettano 1.273.340 euro e a Elitellina 1.364.018 euro. La rettifica non incide sull’accertamento delle violazioni né sulla motivazione o sui criteri di quantificazione.
Rettifica della ripartizione delle sanzioni irrogate a Eliossola ed Elitellina nell’ambito di intese anticoncorrenziali nei servizi con elicottero; importi corretti senza modificare l’accertamento dell’infrazione.
Rettifica della sanzione nei confronti di Eliossola ed Elitellina
Il provvedimento n. 28565 del 9 febbraio 2021 corregge un errore materiale contenuto nel dispositivo del provvedimento AGCM n. 27563 del 13 febbraio 2019, relativo ad accordi anticoncorrenziali tra operatori del settore dei servizi con elicottero. La rettifica riguarda esclusivamente l’attribuzione degli importi sanzionatori a Eliossola S.r.l. ed Elitellina S.r.l., senza modificare l’accertamento delle infrazioni.
Procedimento originario e parti coinvolte
Nel provvedimento del 2019 l’Autorità aveva accertato, in violazione dell’articolo 101 TFUE, due intese uniche, continuate e complesse. La prima coinvolgeva Airgreen, Elifriulia, Eliossola, Elitellina, Heliwest e Star Work Sky e aveva per oggetto il condizionamento del mercato dei servizi AIB. La seconda coinvolgeva tali operatori, Babcock Mission Critical Services Italia e la controllante Babcock Mission Critical Services International, Air Corporate e la controllante Airi, nonché l’Associazione Elicotteristica Italiana, e riguardava la fissazione ex ante, nell’ambito dell’associazione, del prezziario relativo ai servizi con elicottero.
Oggetto della rettifica
Eliossola aveva segnalato che, nella tabella riportata alla lettera f) del dispositivo del provvedimento originario, le sanzioni complessive riferite a Eliossola ed Elitellina erano state scambiate. L’AGCM ha quindi avviato uno specifico procedimento di rettifica, in contraddittorio con entrambe le società, acquisendo le relative memorie.
L’errore riguardava soltanto l’associazione tra ragione sociale e importo nella tabella del dispositivo. La tabella 16, richiamata al punto 448 della motivazione originaria, riportava invece correttamente gli importi delle sanzioni per ciascuna delle due violazioni:
- 682.009,10 euro per ciascuna violazione nei confronti di Elitellina S.r.l.;
- 636.670 euro per ciascuna violazione nei confronti di Eliossola S.r.l.
Valutazione dell’errore materiale
L’Autorità ha qualificato l’inversione delle ragioni sociali come errore materiale derivante da una svista, immediatamente riconoscibile attraverso il semplice confronto tra i dati numerici del dispositivo e quelli della motivazione. Secondo l’AGCM, l’errore non richiedeva alcuna interpretazione né comportava una nuova valutazione della responsabilità o della sanzione.
La rettifica è stata ritenuta necessaria per assicurare la corrispondenza tra il contenuto formalmente esternato nel dispositivo e la volontà sostanziale dell’amministrazione, anche in applicazione dei principi di buona fede, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. L’Autorità ha inoltre considerato che l’errore era obiettivamente rilevabile e non poteva fondare un affidamento incolpevole delle società sulla correttezza dell’importo associato alla rispettiva ragione sociale.
Importi sanzionatori corretti
L’AGCM ha sostituito le due righe della tabella sanzionatoria del dispositivo originario stabilendo che:
- Elitellina S.r.l. deve corrispondere complessivamente 1.364.018 euro;
- Eliossola S.r.l. deve corrispondere complessivamente 1.273.340 euro.
Gli importi risultano dalla somma delle sanzioni riferite alle due violazioni accertate. Il provvedimento precisa che, per entrambe le violazioni e per ciascuna società, la sanzione era stata determinata nella motivazione in misura corrispondente al massimo edittale previsto dall’articolo 15 della legge n. 287/1990.
Effetti della decisione
La rettifica non modifica né l’an né il contenuto sostanziale dell’accertamento antitrust del 2019. Restano invariati la qualificazione delle condotte come intese vietate dall’articolo 101 TFUE, i soggetti responsabili, la motivazione, la durata e i criteri di quantificazione già esposti nel provvedimento originario. L’intervento dell’Autorità si limita a correggere l’intestazione degli importi nel dispositivo.
Il provvedimento prevede la notificazione agli interessati e la pubblicazione sul Bollettino dell’AGCM. È ammesso ricorso al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione, salvi i maggiori termini previsti dal Codice del processo amministrativo, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Punti principali
Procedimento originario
Con il provvedimento n. 27563 del 13 febbraio 2019 l’AGCM aveva accertato, in violazione dell’articolo 101 TFUE, due intese uniche, continuate e complesse nel settore dei servizi con elicottero: una relativa al condizionamento del mercato dei servizi AIB e una relativa alla fissazione ex ante, nell’ambito dell’Associazione Elicotteristica Italiana, del prezziario dei servizi con elicottero.
Errore materiale
Nella tabella del dispositivo relativa alle sanzioni complessive erano state erroneamente invertite le ragioni sociali di Eliossola S.r.l. ed Elitellina S.r.l. L’errore riguardava esclusivamente la tabella del dispositivo; la tabella 16 della motivazione riportava correttamente gli importi riferiti a ciascuna società e a ciascuna violazione.
Importi corretti
L’importo complessivo dovuto da Eliossola S.r.l. è pari a 1.273.340 euro, mentre quello dovuto da Elitellina S.r.l. è pari a 1.364.018 euro. Per ciascuna delle due violazioni, gli importi indicati nella motivazione erano pari al massimo edittale di cui all’articolo 15 della legge n. 287/1990: 636.670 euro per Eliossola e 682.009,10 euro per Elitellina.
Natura e limiti della rettifica
L’AGCM ha ritenuto l’errore palese, obiettivamente rilevabile e riconoscibile senza valutazioni interpretative. La correzione non comporta nuove valutazioni, non modifica la motivazione della decisione originaria e si limita a riallineare il dispositivo alla volontà amministrativa risultante dagli atti.
Esito
Il provvedimento n. 27563/2019 è stato rettificato sostituendo le due righe della tabella sanzionatoria relative a Eliossola ed Elitellina. Il provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR Lazio entro sessanta giorni o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
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