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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2289/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana). Tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 7, comma 2, d.l. 105/2021 e del diritto di difesa per aver trattato il procedimento con modalità cartolari (assenza di udienza in presenza) ritenendo che la disciplina emergenziale non fosse applicabile e che ciò avesse impedito la partecipazione dell'imputato; 2) mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (riconoscimento della lieve entità); 3) carenza di motivazione sulla dosimetria della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche in presenza di recidiva e precedenti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sulla prima doglianza la Corte ha ritenuto la questione processuale tardiva: l'avvocato non ha sollevato l'eccezione innanzi alla Corte d'appello, perciò la nullità (di rango intermedio ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen.) doveva essere dedotta in quella sede; si applicano gli artt. 180 e 182 c.p.p. e la decadenza prevista. Sulla seconda doglianza, la Corte d'appello ha valutato i fatti nel loro complesso e ha escluso la 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, richiamando ripetitività delle cessioni, modalità di detenzione e qualità variabile della sostanza; la motivazione è stata ritenuta adeguata. Sulla terza doglianza la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata con riferimento alla personalità dell'imputato, precedenti specifici e comportamento reiterato; la censura sulla congruità della pena in Cassazione è inammissibile salvo evidente arbitrarietà, che nel caso non sussisteva. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.l. 105/2021

    Norma emergenziale sulla disciplina dei procedimenti durante il periodo Covid; il ricorrente sostiene la non applicabilità alla sua udienza fissata in un intervallo specifico, ma la Corte ha ritenuto la questione tardiva e non tempestivamente dedotta

  • art. 23, comma 2, d.l. 149/2020

    Riferimento normativo usato nel decreto di citazione per procedere con il rito cartolare; contestato dal ricorrente come applicazione errata di normativa emergenziale

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Tutela dell'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato; la sua inosservanza configura una nullità a regime intermedio che doveva essere dedotta innanzi alla Corte d'appello

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma che elenca le nullità insanabili; la Corte ha distinto le ipotesi, ritenendo quella dedotta dal ricorrente non rientrante tra le nullità insanabili

  • artt. 180 e 182 cod. proc. pen.

    Regime delle nullità e decadenze: la mancata deduzione in tempo utile di nullità di regime intermedio comporta decadenza dalla relativa impugnazione in Cassazione

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Disciplina della 'lieve entità' nelle fattispecie di stupefacenti; la giurisprudenza richiede minima offensività e, nel caso, la Corte d'appello ha escluso la lieve entità per ripetitività, modalità e quantità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione che consente di irrogare il pagamento in favore della Cassa delle ammende per ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; applicata per la somma di 3.000 euro

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata in tema di determinazione della responsabilità del ricorrente nella causa di inammissibilità; usata a supporto della condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Le nullità di rango intermedio (es. inosservanza di garanzie processuali non insanabili) devono essere eccepite tempestivamente nella sede di merito; se non dedotte si perde il diritto di sollevare la questione in Cassazione per decadenza.
  • La contestazione dell'applicazione di norme straordinarie/procedurali emergenziali (es. procedimenti 'cartolari') va sollevata immediatamente dopo la comunicazione dell'atto che fissa il rito o l'udienza; non basta sollevare l'eccezione in sede di impugnazione finale.
  • Il beneficio della 'lieve entità' ex art. 73 DPR 309/90 è molto restrittivo: si riconosce solo per condotte di minima offensività; elementi come ripetitività, quantità, modalità di detenzione e precedenti specifici ostano al riconoscimento.
  • In Cassazione la valutazione sull'entità della pena e sulle attenuanti segue criteri di controlli limitati: non è ammessa una nuova valutazione meramente discrezionale della congruità della pena salvo illogicità o arbitrio evidente nella motivazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e il pagamento di somme (Cassa delle ammende) se non si ravvisa assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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