Cassazione Penale, Sentenza n. 2289/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana). Tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 7, comma 2, d.l. 105/2021 e del diritto di difesa per aver trattato il procedimento con modalità cartolari (assenza di udienza in presenza) ritenendo che la disciplina emergenziale non fosse applicabile e che ciò avesse impedito la partecipazione dell'imputato; 2) mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (riconoscimento della lieve entità); 3) carenza di motivazione sulla dosimetria della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche in presenza di recidiva e precedenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sulla prima doglianza la Corte ha ritenuto la questione processuale tardiva: l'avvocato non ha sollevato l'eccezione innanzi alla Corte d'appello, perciò la nullità (di rango intermedio ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen.) doveva essere dedotta in quella sede; si applicano gli artt. 180 e 182 c.p.p. e la decadenza prevista. Sulla seconda doglianza, la Corte d'appello ha valutato i fatti nel loro complesso e ha escluso la 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, richiamando ripetitività delle cessioni, modalità di detenzione e qualità variabile della sostanza; la motivazione è stata ritenuta adeguata. Sulla terza doglianza la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata con riferimento alla personalità dell'imputato, precedenti specifici e comportamento reiterato; la censura sulla congruità della pena in Cassazione è inammissibile salvo evidente arbitrarietà, che nel caso non sussisteva. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.l. 105/2021
Norma emergenziale sulla disciplina dei procedimenti durante il periodo Covid; il ricorrente sostiene la non applicabilità alla sua udienza fissata in un intervallo specifico, ma la Corte ha ritenuto la questione tardiva e non tempestivamente dedotta
art. 23, comma 2, d.l. 149/2020
Riferimento normativo usato nel decreto di citazione per procedere con il rito cartolare; contestato dal ricorrente come applicazione errata di normativa emergenziale
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Tutela dell'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato; la sua inosservanza configura una nullità a regime intermedio che doveva essere dedotta innanzi alla Corte d'appello
art. 179 cod. proc. pen.
Norma che elenca le nullità insanabili; la Corte ha distinto le ipotesi, ritenendo quella dedotta dal ricorrente non rientrante tra le nullità insanabili
artt. 180 e 182 cod. proc. pen.
Regime delle nullità e decadenze: la mancata deduzione in tempo utile di nullità di regime intermedio comporta decadenza dalla relativa impugnazione in Cassazione
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Disciplina della 'lieve entità' nelle fattispecie di stupefacenti; la giurisprudenza richiede minima offensività e, nel caso, la Corte d'appello ha escluso la lieve entità per ripetitività, modalità e quantità
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione che consente di irrogare il pagamento in favore della Cassa delle ammende per ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; applicata per la somma di 3.000 euro
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata in tema di determinazione della responsabilità del ricorrente nella causa di inammissibilità; usata a supporto della condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Le nullità di rango intermedio (es. inosservanza di garanzie processuali non insanabili) devono essere eccepite tempestivamente nella sede di merito; se non dedotte si perde il diritto di sollevare la questione in Cassazione per decadenza.
- La contestazione dell'applicazione di norme straordinarie/procedurali emergenziali (es. procedimenti 'cartolari') va sollevata immediatamente dopo la comunicazione dell'atto che fissa il rito o l'udienza; non basta sollevare l'eccezione in sede di impugnazione finale.
- Il beneficio della 'lieve entità' ex art. 73 DPR 309/90 è molto restrittivo: si riconosce solo per condotte di minima offensività; elementi come ripetitività, quantità, modalità di detenzione e precedenti specifici ostano al riconoscimento.
- In Cassazione la valutazione sull'entità della pena e sulle attenuanti segue criteri di controlli limitati: non è ammessa una nuova valutazione meramente discrezionale della congruità della pena salvo illogicità o arbitrio evidente nella motivazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e il pagamento di somme (Cassa delle ammende) se non si ravvisa assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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