Cassazione Penale, Sentenza n. 42596/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confisca di euro 375 trovati indosso all'imputato in relazione al reato di cessione e detenzione a fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente ha sostenuto che solo euro 20 costituivano il prezzo della singola cessione accertata; la restante somma di euro 355 non risultava provata come prodotto o profitto del reato contestato e pertanto la confisca eccedeva il perimetro legalmente consentito, configurando inosservanza/erronea applicazione di norme (art. 240 c.p. e art. 73, comma 7-bis DPR 309/1990) e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla misura patrimoniale. Ha annullato senza rinvio la confisca della somma di euro 355, disponendone l'immediata restituzione all'avente diritto, confermando implicitamente la confisca dei soli euro 20 ritenuti il diretto prezzo della cessione accertata. La restante sentenza di condanna (pena e multa) resta impregiudicata. La Corte ha richiamato il principio che è confiscabile solo il denaro che costituisce il diretto vantaggio economico del delitto per cui si procede e non somme che potrebbero derivare da pregresse cessioni non provate.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Qualifica il reato (cessione e detenzione a fini di spaccio). La Corte usa questa norma per inquadrare l'illecito cui si riferisce la confisca.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
Prevede la confisca delle somme trovate in possesso dell'imputato in relazione ai reati di cui all'art. 73. La Corte interpreta la norma nel senso che la confisca è ammissibile solo per la somma che costituisce il diretto vantaggio economico della specifica cessione accertata.
art. 240 cod. pen.
Definisce prodotto e profitto del reato come il vantaggio economico ricavato dalla commissione del reato. La Corte richiama tale nozione per stabilire che solo il denaro direttamente connesso alla cessione (il prezzo pagato) può essere confiscato.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio abbreviato; citata per spiegare la natura della statuizione impugnata e la possibilità di impugnazione nel caso in cui la misura patrimoniale non fosse stata oggetto di accordo.
art. 606 cod. proc. pen.
Consente il ricorso per motivi di vizio di motivazione quando la misura patrimoniale è facoltativa e non concordata; la Corte ne riconosce l'applicabilità al caso di specie.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Riferita per chiarire questioni di ammissibilità: la Corte osserva che, trattandosi di confisca facoltativa non concordata, il ricorso è esperibile secondo la disciplina generale (art. 606) e non si pone problema di ammissibilità ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La confisca delle somme trovate indosso all'imputato per reati di spaccio è limitata al denaro che costituisce il diretto profitto/merce della specifica cessione accertata (nexus di pertinenzialità tra somma e illecito).
- Non è sufficiente l'ammissione generica dell'imputato di "vivere dello spaccio" per giustificare la confisca di somme che potrebbero essere il frutto di pregresse cessioni; occorre prova specifica che le somme siano il prodotto del reato per cui si procede.
- La confisca facoltativa disposta dal giudice può essere impugnata per vizio di motivazione con ricorso ai sensi dell'art. 606 c.p.p. quando non sia parte di un accordo tra le parti.
- Il giudice deve motivare con chiarezza il nesso tra le somme confiscate e l'illecito contestato: in assenza di prova diretta del collegamento, la restituzione parziale o totale delle somme è ordinabile.
- In casi di contestazioni analoghe, gli operatori devono valutare separatamente il prezzo della singola cessione accertata e gli altri fondi trovati, riservando la confisca solo a quanto provato come diretto frutto del reato.
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