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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6574/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza di convalida del G.i.p. del provvedimento del Questore ai sensi dell'art. 6 legge 13/12/1989 n. 401 (cd. DASPO). I motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. n. 401/1989 e difetto di motivazione circa i presupposti e la pericolosità del soggetto, con contestazione dell'identificazione del Mongitore sulla base di fotogrammi e fotografie (si censurava che non fosse possibile attribuire al ricorrente il gesto di impugnare una cintura e/o altri oggetti pericolosi, e si sottolineava che la tifoseria avversaria del Licata avrebbe provocato la rissa); 2) carenza di motivazione sull'urgenza e sulla necessità degli obblighi di firma imposti (obbligo di comparizione in commissariato al 10° e 40° minuto di ogni tempo delle partite casalinghe e al 40° del primo tempo delle trasferte), nonché l'assenza di spiegazioni sul perché il semplice divieto di accesso agli stadi non sarebbe stato sufficiente, e l'irrilevanza pratica della misura dato che le partite "casalinghe" del Canicattì si svolgono a Ravenusa (a 15 km da Canicattì). Si lamentava infine la mancanza di un "giudizio di personalità" e l'assenza di precedenti specifici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: le censure attengono al merito e alla condivisibilità dell'impianto motivazionale senza indicare vizi di legittimità; la revisione della identificazione dai fotogrammi comporterebbe una valutazione probatoria di merito che la Corte di legittimità non può svolgere. Si richiama il principio secondo cui, nei provvedimenti DASPO convalidati ex art. 6 L. 401/1989, è sufficiente una valutazione indiziaria sull'attribuibilità della condotta al destinatario e non è richiesta la certezza della prova; inoltre la convalida può legittimamente motivare per relationem fondandosi sulle valutazioni del Questore. La Corte ritiene proporzionata la misura (anche tenuto conto che il G.i.p. aveva ridotto la durata a due anni e sei mesi) e non ravvisa manifesta irragionevolezza. Esito processuale aggiuntivo: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza richiamata).

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    Disciplina il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e le misure accessorie (obblighi di presentazione). La Corte afferma che, ai fini della convalida, è sufficiente una valutazione indiziaria sull'attribuibilità della condotta e non è richiesta certezza probatoria

  • Costituzione italiana, art. 13, comma 3

    art. 13, terzo comma, Cost.

    Principio che consente alle autorità di polizia l'adozione di provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale: tali provvedimenti sono di natura "servente" rispetto al controllo di legalità del giudice

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata in relazione alle spese e alla condanna pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte applica la sanzione pecuniaria equa di 3.000 euro

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare in fatto e nel merito l'identificazione probatoria ricavata da immagini o fotogrammi: le doglianze che invece richiedono una nuova valutazione probatoria sono inammissibili
  • Nei provvedimenti DASPO (art. 6 L. 401/1989) la convalida giudiziale può basarsi su una valutazione indiziaria dell'attribuibilità della condotta; non è necessaria la certezza della prova
  • La motivazione del giudice di convalida può legittimamente operare per relationem riferendosi al provvedimento del Questore quando, congiuntamente, sia possibile ricostruire adeguatamente il percorso logico-giuridico adottato dall'autorità amministrativa
  • Il sindacato della giurisdizione sulla misura preventiva è limitato: può intervenire quando sussista manifesta irragionevolezza della proporzione, non sulla mera discrezionalità degli organi di polizia nella valutazione preventiva
  • Le doglianze formali e generiche circa la mancata valutazione della personalità o l'assenza di precedenti sono insufficienti: va indicato in modo concreto quale vizio di legge o di motivazione renda il provvedimento illegittimo
  • La contestazione dell'adeguatezza della misura (es. obbligo di firma vs divieto di accesso) richiede argomentazioni che evidenzino uno specifico difetto di proporzionalità o irragionevolezza, non il semplice dissenso sul merito operativo della prevenzione

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