Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1072/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento di esclusione dalla procedura di affidamento RFI n. DAC.0281.2024 avente ad oggetto la fornitura di “Fascette e Sellette in Rame” dell’8.1.2025, adottato da RFI in data 7.4.2025, e di seguito comunicato alla ricorrente; b) della nota di RFI trasmessa a mezzo Portale Acquisti in data 26.2.25 di richiesta chiarimenti alla EUROS se ed in quanto possa occorrere; c) della DAC prot n. 281/2024 del 29.11.24, paragrafo VI punto IX, se ed in quanto interpretata quale previsione/causa di esclusione della ricorrente; d) dell’Atto adottato da RFI in data 01.12.2023, ai sensi dell’art. 169 comma 1 D.lgs 36/2023, ove richiama per relationem le disposizioni dettate dal Codice Etico ella Policy Anticorruzione del Gruppo; e) di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e conseguente lesivo della posizione giuridica della ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Euros S.r.l. il 9.6.2025: a) del provvedimento di RFI, di data e numero sconosciuti, di aggiudicazione alla Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A. della procedura di affidamento n. DAC.0281.2024 avente ad oggetto la fornitura di “Fascette e Sellette in Rame”; b) del secondo verbale della Commissione di gara del 7.4.2025, di prosecuzione delle operazioni per scorrimento della graduatoria, con cui si è disposto soccorso istruttorio nei confronti della Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A.; c) del terzo verbale della Commissione di Gara del l’11.4.2025, con cui si è proposta l’aggiudicazione alla Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A. del lotto 1 della procedura di affidamento n. DAC.0281.2024 avente ad oggetto la fornitura di “Fascette e Sellette in Rame; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Euros S.r.l. il 16.06.2025: a) del provvedimento di RFI del 6.6.2025, di aggiudicazione alla Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A. della procedura di affidamento n. DAC.0281.2024 avente ad oggetto la fornitura di “Fascette e Sellette in Rame”; b) della nota di RFI ad Euros, di comunicazione della aggiudicazione della gara alla Stamperia Carcano Giuseppe spa del 6.6.2025; c) del secondo verbale della Commissione di gara del 7.4.2025, di prosecuzione delle operazioni per scorrimento della graduatoria, con cui si è disposto soccorso istruttorio nei confronti della Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A.; d) del terzo verbale della Commissione di Gara del l’11.04.2025, con cui si è proposta l’aggiudicazione alla Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A. del lotto 1 della procedura di affidamento n. DAC.0281.2024, avente ad oggetto la fornitura di “Fascette e Sellette in Rame; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Euros S.r.l. il 12.09.2025: a) del provvedimento di RFI del 6.6.2025, di aggiudicazione alla Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A. della procedura di affidamento n. DAC.0281.2024 avente ad oggetto la fornitura di “Fascette e Sellette in Rame” ; b) della nota di RFI ad Euros, di comunicazione della aggiudicazione della gara alla Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A. del 6.6.2025; c) del secondo verbale della Commissione di gara del 7.4.2025, di prosecuzione delle operazioni per scorrimento della graduatoria, con cui si è disposto soccorso istruttorio nei confronti della Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A.; d) del terzo verbale della Commissione di Gara del l’11.04.2025, con cui si è proposta l’aggiudicazione alla Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A. del lotto 1 della procedura di affidamento n. DAC.0281.2024 avente ad oggetto la fornitura di “Fascette e Sellette in Rame”; e) se ed in quanto possa occorrere, del contratto di appalto stipulato da RFI con la società controinteressata in data 16.07.2025, come si evince da comunicazione RFI del 21.07.2025, ricevuta dalla ricorrente in pari data.

Giustizia amministrativa202505529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di affidamento per la fornitura di fascette e sellette in rame, nonché aggiudicazione successiva alla seconda graduata e contratto stipulato con essa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Euros S.r.l., prima graduata, è stata esclusa dalla procedura perché, durante la verifica dei requisiti, è emersa la pendenza di un procedimento penale a carico della società per illecito amministrativo dipendente da reati corruttivi commessi, secondo l'imputazione, da un amministratore di fatto, in danno della stessa RFI. La società non aveva dichiarato nel DGUE la pendenza del procedimento né la richiesta di rinvio a giudizio. RFI ha ritenuto integrata una fattispecie di grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. g) e h), del d.lgs. 36/2023, rilevando altresì l'omissione dichiarativa quale condotta idonea a influenzare la valutazione dell'affidabilità e integrità dell'operatore economico. La ricorrente ha dedotto: l'illegittimità dell'esclusione perché fondata su fatti ancora sub iudice e non adeguatamente provati quanto alla qualità di amministratore di fatto; l'omessa o apparente valutazione delle misure di self-cleaning adottate, consistenti nella cessione di quote, nel licenziamento per giusta causa, nell'adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, nella nomina dell'Organismo di vigilanza e nell'ottenimento del rating di legalità; l'inesistenza di un automatismo espulsivo per le omissioni dichiarative; la conoscenza del procedimento da parte di RFI; il travisamento dei fatti, l'illogicità e l'arbitrarietà della valutazione; la violazione del principio di massima partecipazione e dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023. Con motivi aggiunti la società ha impugnato, per illegittimità derivata, i verbali di gara, l'aggiudicazione alla seconda graduata e il contratto successivamente stipulato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti. Ha affermato che le omissioni dichiarative e le informazioni false o fuorvianti possono costituire grave illecito professionale quando siano idonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante sull'esclusione, sulla selezione o sull'aggiudicazione. La valutazione dell'integrità e dell'affidabilità dell'operatore economico è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di travisamenti evidenti, macroscopici vizi motivazionali o assoluta irragionevolezza. Nel caso concreto, l'omessa dichiarazione è stata ritenuta rilevante indipendentemente dagli sviluppi del procedimento penale, considerata la gravità specifica dei fatti corruttivi contestati e il loro collegamento con gare pubbliche. Ha assunto rilievo anche l'omessa comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio, elemento che l'operatore aveva l'onere di comunicare per consentire al RUP una valutazione completa. La precedente conoscenza del procedimento da parte di RFI non esonerava la concorrente dall'obbligo dichiarativo, trattandosi di procedure diverse e non gravando sulla stazione appaltante l'obbligo di seguire gli sviluppi di un'indagine penale risalente. L'omissione è stata ritenuta concretamente idonea a compromettere l'affidabilità dell'impresa anche alla luce del principio di reciproca fiducia di cui all'art. 2 del d.lgs. 36/2023. Il giudice ha ritenuto sufficiente tale autonoma ragione per sostenere la legittimità dell'esclusione, assorbendo le ulteriori censure, compresa quella relativa alle misure di self-cleaning, in applicazione del principio degli atti plurimotivati. I motivi aggiunti contro l'aggiudicazione, i verbali e il contratto sono stati respinti per illegittimità derivata. Spese compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Prevede la causa di esclusione non automatica collegata alla sussistenza di un grave illecito professionale.

  • art. 96 d.lgs. 36/2023

    Impone all'operatore economico di comunicare fatti e provvedimenti potenzialmente rilevanti ai fini delle cause di esclusione, quando non risultino dal fascicolo virtuale; l'omissione può essere valutata ai sensi dell'art. 98, comma 4.

  • art. 98, comma 3, lett. g) e h), d.lgs. 36/2023

    l'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: (…) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94

    La contestazione della commissione di determinati reati, anche nella pendenza del procedimento penale, può costituire elemento da cui desumere un illecito professionale, nell'ambito della valutazione discrezionale della stazione appaltante.

  • art. 98, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Le omissioni dichiarative e le informazioni false o fuorvianti non determinano necessariamente un automatismo espulsivo, ma concorrono alla valutazione complessiva dell'integrità e affidabilità dell'operatore, quando siano idonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante.

  • art. 96, comma 10, lett. c), d.lgs. 36/2023

    La richiesta di rinvio a giudizio rientra tra gli atti rilevanti nel periodo temporale previsto dal Codice e deve essere comunicata alla stazione appaltante se non presente nel fascicolo virtuale.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

    Il principio della fiducia reciproca rileva nella valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico e può essere compromesso da omissioni dichiarative concernenti fatti penalmente rilevanti.

  • art. 169, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Consente il richiamo, negli atti della stazione appaltante, a regole e presidi interni relativi all'integrità e alla prevenzione della corruzione, rilevanti nel giudizio di affidabilità secondo quanto considerato dal provvedimento.

  • artt. 318, 319 e 321 c.p.

    Le fattispecie corruttive contestate, riferite allo svolgimento di gare pubbliche, costituiscono elementi di particolare gravità nella valutazione dell'integrità professionale dell'operatore.

  • artt. 5, 6 e 25 d.lgs. 231/2001

    Fondano la contestazione della responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reati commessi nel suo interesse o vantaggio.

Massime di principio

  • Le omissioni dichiarative dell'operatore economico possono integrare un grave illecito professionale e giustificare l'esclusione quando riguardino fatti o provvedimenti rilevanti per l'affidabilità e siano idonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante sull'esclusione, sulla selezione o sull'aggiudicazione; non è tuttavia configurabile un automatismo espulsivo, dovendo essere compiuta una valutazione complessiva.
  • La contestazione di reati corruttivi collegati allo svolgimento di gare pubbliche può essere valorizzata dalla stazione appaltante ai fini della valutazione dell'integrità professionale anche quando il procedimento penale sia ancora pendente, senza necessità di attendere una sentenza definitiva.
  • L'operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante, ove non risultino dal fascicolo virtuale, i fatti e gli atti processuali potenzialmente rilevanti ai fini delle cause di esclusione, inclusa la richiesta di rinvio a giudizio; la pregressa conoscenza del procedimento da parte della stazione appaltante non elimina tale obbligo, né impone a quest'ultima di monitorare autonomamente gli sviluppi dell'indagine.
  • La valutazione della stazione appaltante sull'integrità e affidabilità dell'operatore economico è ampiamente discrezionale; il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco e riguarda l'esistenza di travisamenti evidenti, macroscopici vizi della motivazione o assoluta irragionevolezza della decisione espulsiva.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma e sufficiente a sostenerlo rende superfluo l'esame delle censure rivolte contro le ulteriori motivazioni, con conseguente assorbimento delle doglianze non più utili.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusioneGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.