Sentenza n. 809/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 1940/2025 (Repert. N. 2006/2025 del 06.06.2025) resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, il 05.06.2025, pubblicata il 06.06.2025, a definizione del giudizio R.G. n. 262/2019, nella parte in cui il Comune di Scafati è stato condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma € 185.328,86, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva condannato il Comune al pagamento di € 185.328,86, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, con la quale il Comune di Scafati era stato condannato al pagamento di € 185.328,86, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo. Il credito derivava da prestazioni rese dalla cooperativa in favore di vari Comuni nell'ambito territoriale S01 e da fatture rimaste insolute. Il decreto ingiuntivo originario era stato parzialmente superato dalla sentenza civile, che aveva revocato il decreto e condannato il Comune al pagamento della somma rideterminata, tenendo conto di un pagamento parziale già effettuato. La sentenza era stata notificata al Comune il 9 giugno 2025; erano decorsi sia il termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche sia ulteriori solleciti, senza che il Comune avesse eseguito integralmente il giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha verificato la formazione del giudicato sulla sentenza civile, la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e l'assenza di integrale esecuzione. Ha ordinato al Comune di Scafati di corrispondere alla cooperativa, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme spettanti in forza del titolo, al netto di quanto eventualmente già pagato o trattenuto. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, incaricandolo di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla richiesta della creditrice, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il commissario dovrà rispettare i limiti derivanti dall'art. 159, comma 5, TUEL, quanto alle somme non aggredibili nell'ambito delle procedure esecutive. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi mediante il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto ha fondato l'ordine giudiziale rivolto al Comune e la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo necessario per procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso prima di accogliere l'ottemperanza.
art. 159, comma 5, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Limita l'oggetto dei provvedimenti adottabili dal commissario nominato nell'ambito dell'ottemperanza, escludendo le somme indicate dal comma 2, lettere a), b) e c), nei limiti e alle condizioni previste dalla disposizione.
art. 159, commi 2 e 3, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Rileva per l'individuazione e la quantificazione delle somme comunali non assoggettabili alle procedure esecutive e che devono essere rispettate anche dal commissario ad acta.
d.lgs. 231/2002
Costituisce il parametro per il calcolo degli interessi dovuti dal Comune sulle singole fatture, secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato e il termine dilatorio previsto per l'adempimento dell'amministrazione è decorso senza integrale esecuzione.
- In presenza di un titolo giudiziale esecutivo non adempiuto e in assenza di contestazioni dell'amministrazione intimata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine fissato nella sentenza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento alla richiesta del creditore e alla dichiarazione della perdurante inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria può compiere gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, ma deve rispettare i limiti posti dall'art. 159 TUEL sulle somme comunali non assoggettabili alle procedure esecutive.
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