Sentenza n. 581/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 22 aprile 2022, avente ad oggetto “PNRR FC SISMA 2009-2016. ‘AMMODERNAMENTO DELLA STRUTTURA AGGREGATIVA SOCIALE E SPORTIVA DENOMINATA “PALAANGELI” IN LOC. S. ELIA’. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA ED ATTO DI INDIRIZZO SUCCESSIVE FASI DI AVVIO DELLA PROGETTAZIONE. CUP C17H21010180001”; - della determinazione dirigenziale n. 2515 del 22 giugno 2022, avente ad oggetto “PNRR FC SISMA 2009-2016. ‘AMMODERNAMENTO DELLA STRUTTURA AGGREGATIVA SOCIALE E SPORTIVA DENOMINATA PALAANGELI IN LOC. S. ELIA’. APPROVAZIONE VERBALI DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, DI VERIFICA E VALIDAZIONE (ART. 26 DEL D.LGS 50/2016) ED APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA. CUP C17H21010180001”; - dell’atto di “GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO INTEGRATO”, contenente “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ‘AMMODERNAMENTO DELLA STRUTTURA AGGREGATIVA SOCIALE E SPORTIVA DENOMINATA PALAANGELI IN LOC. S. ELIA’”; - della determinazione dirigenziale n. 4180 del 27 settembre 2022, avente ad oggetto “PNRR FC SISMA 2009-2016. ‘AMMODERNAMENTO DELLA STRUTTURA AGGREGATIVA SOCIALE E SPORTIVA DENOMINATA PALAANGELI IN LOC. S. ELIA’. APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO DI GARA. CUP C17H21010180001”; - di tutti gli atti presupposti, collegati e connessi; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 27 novembre 2025: - della deliberazione della Giunta Comunale n. 384 del 25 agosto 2025, avente ad oggetto “PNRR FONDO COMPLEMENTARE AREE SISMA 2009-2016. ‘AMMODERNAMENTO DELLA STRUTTURA AGGREGATIVA SOCIALE E SPORTIVA DENOMINATA “PALAANGELI” IN LOC. S. ELIA’. APPROVAZIONE PLANIVOLUMETRICO DI COORDINAMENTO EX ART. 21 E ART. 31 C.7 DELLE NTA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 7 DPR 3801/01 E ART. 106 C.1 LETT. C).1 E C.7 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. CUP: C17H21010180001”; - di tutti gli atti presupposti, collegati e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti comunali di approvazione del progetto di fattibilità e del progetto esecutivo, nonché atti di gara e disciplinare tecnico, relativi all'ammodernamento della struttura sportiva PalaAngeli
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti comunali relativi all'ammodernamento del PalaAngeli, deducendo, con il ricorso introduttivo, la violazione dell'articolo 40 delle NTA del PRG in materia di superficie minima di intervento, indice di utilizzazione fondiaria o territoriale, rapporto di copertura, indice di visuale libera, distanze dai confini e tra edifici, nonché l'erronea individuazione degli spazi destinati a parcheggio e la mancata produzione del piano di zonizzazione acustica. È stata inoltre dedotta l'omessa individuazione di siti limitrofi alternativi. Con i motivi aggiunti è stata impugnata l'approvazione del progetto esecutivo e del planivolumetrico di coordinamento, riproponendo le censure urbanistiche relative agli indici edificatori e alle distanze. Sono state altresì dedotte la violazione delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, delle norme CONI e di alcune norme UNI, per la mancata previsione di parcheggi e di una recinzione esterna, nonché l'omessa acquisizione del parere della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo e l'omessa verifica della conformità alla norma UNI EN 13200-8.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della dichiarazione resa in udienza dal difensore dei ricorrenti. I motivi aggiunti sono stati respinti. Quanto agli indici urbanistici, il Collegio ha rilevato che i ricorrenti non avevano assolto l'onere di indicare quale fosse, in concreto, l'esubero della superficie utile risultante dal progetto, limitandosi a sostenere che sul lotto avrebbe potuto essere realizzata una superficie massima inferiore. Le censure sulle distanze sono state respinte perché la documentazione progettuale dimostrava il rispetto dell'indice di visuale libera e delle distanze tra edifici previste dalle NTA e dall'articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444. Le contestazioni relative a parcheggi e recinzione sono state ritenute generiche: i ricorrenti non avevano specificamente contestato i pareri favorevoli della Commissione impianti sportivi del CONI e dei Vigili del Fuoco mediante deduzione di profili di irragionevolezza tecnica o travisamento dei fatti. È stata inoltre esclusa la necessità del parere della CCVLPS per l'approvazione del progetto esecutivo, poiché la disciplina speciale del d.lgs. 38/2021 prevede una conferenza di servizi decisoria il cui provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera e disciplina separatamente le procedure per la successiva messa in esercizio. Il richiamo all'articolo 142 del r.d. n. 635/1940 è stato ritenuto improprio, riguardando tale disposizione la commissione provinciale di vigilanza, mentre l'articolo 141 concerne le commissioni di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. Le ulteriori censure sulla recinzione sono state respinte anche perché non risultava allegata alcuna concreta dimostrazione della necessità della recinzione per la struttura descritta nella relazione tecnica. La parte ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune dell'Aquila euro 3.000,00, oltre accessori, mentre nulla è stato liquidato in favore delle amministrazioni non costituite.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 38/2021
L'approvazione del progetto esecutivo avviene all'esito di una conferenza di servizi decisoria, il cui provvedimento finale, completo dei pareri di competenza degli enti interessati compresi quelli dei vigili del fuoco di cui al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera.
La conferenza di servizi decisoria prevista per gli impianti sportivi conduce a un provvedimento finale sostitutivo delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera; le procedure relative alla successiva messa in esercizio restano disciplinate separatamente.
art. 40 NTA del PRG
La disposizione individua, per la zona destinata ad attrezzature ricreative, i parametri urbanistici applicabili, tra cui l'indice di utilizzazione territoriale e l'indice di visuale libera.
art. 9 NTA del PRG
Devono comunque essere fatti salvi in ogni caso i limiti di distanza dei fabbricati, previsti dall'art. 9 del D.M. 2.4.1968.
La disposizione impone il rispetto dell'indice di visuale libera e delle distanze minime dai confini e tra fabbricati, secondo le prescrizioni urbanistiche e i limiti statali.
art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
Nei casi di nuovi edifici la distanza minima di mt. 5 dai confini e mt. 10 tra pareti antistanti di cui almeno una finestrata; la distanza tra pareti finestrate non può comunque risultare inferiore all'altezza del fabbricato più alto.
Il progetto è stato ritenuto conforme alla distanza minima di dieci metri tra gli edifici rilevante nella fattispecie.
art. 141 r.d. 6 maggio 1940, n. 635
Prevede l'istituzione delle commissioni di vigilanza per l'applicazione dell'articolo 80 TULPS in materia di locali di pubblico spettacolo.
art. 142 r.d. 6 maggio 1940, n. 635
Riguarda la competenza e la nomina della commissione provinciale di vigilanza e non fonda, nel caso esaminato, la necessità di acquisire il parere della CCVLPS per l'approvazione del progetto esecutivo.
art. 80 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Disciplina il procedimento per il rilascio della licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, distinto dalla fase di approvazione del progetto di ammodernamento dell'impianto sportivo.
art. 19 l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato dal d.lgs. 38/2021 per la segnalazione relativa alla successiva messa in esercizio dell'impianto o all'avvio delle attività complementari, salve le esclusioni e limitazioni previste dalla disposizione.
art. 26 d.lgs. 50/2016
Richiamato nell'oggetto dell'atto comunale per la verifica e validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Massime di principio
- Nelle controversie urbanistiche il ricorrente che deduce il superamento di un indice edificatorio deve indicare e dimostrare concretamente l'esubero della superficie utile risultante dal progetto; la mera indicazione della superficie astrattamente realizzabile sul lotto non è sufficiente.
- La verifica della legittimità delle distanze edilizie deve essere svolta alla luce dei parametri urbanistici applicabili, dell'indice di visuale libera e dei limiti minimi stabiliti dall'articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444; una censura generica non supera la dimostrazione documentale del rispetto delle distanze da parte del progetto.
- Quando il progetto di un impianto sportivo è assistito da pareri tecnici favorevoli del CONI e dei Vigili del Fuoco, la parte che intende contestare il rispetto delle norme tecniche deve allegare specifici profili di irragionevolezza tecnica o di travisamento dei presupposti fattuali; il mero richiamo alle norme asseritamente violate è insufficiente.
- Il parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo non è necessariamente richiesto per l'approvazione del progetto di un impianto sportivo quando la disciplina speciale prevede una conferenza di servizi decisoria e distingue la fase di realizzazione da quella della successiva messa in esercizio, soggetta alle procedure di agibilità e prevenzione incendi.
- La sopravvenuta dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, mentre le domande e i motivi aggiunti autonomamente coltivati devono essere esaminati nel merito.
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