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Sentenza

Sentenza n. 9371/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del silenzio formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, Legge 7 agosto 1990 n. 241, sulla domanda di accesso agli atti presentata a mezzo P.E.C. del 26 novembre 2025, nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202600955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione ha provveduto sulla domanda di accesso dopo l'instaurazione del ricorso. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione resistente, in quanto l'accesso è stato fornito solo a seguito della proposizione del giudizio, con liquidazione di euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi sulla domanda di accesso agli atti presentata tramite PEC il 26 novembre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, sulla propria domanda di accesso agli atti. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha adottato la nota prot. 8131 del 20 febbraio 2026, depositata il 5 marzo 2026, con la quale ha riscontrato la richiesta di accesso.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    La disposizione è indicata quale fondamento dell'impugnazione del silenzio formatosi sulla domanda di accesso agli atti.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio sulla domanda di accesso, l'amministrazione provvede sulla richiesta, viene meno l'oggetto della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Se l'amministrazione provvede sulla domanda di accesso soltanto dopo l'instaurazione del ricorso, le spese processuali possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, poiché il comportamento amministrativo ha reso necessaria la proposizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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