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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35703/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputati)

La controversia

Nel procedimento davanti al Tribunale di Enna, quattro imputati erano accusati, in concorso, della violazione dell’art. 388, primo comma, c.p., per avere eluso gli effetti del sequestro preventivo di un immobile situato a Montesilvano, disposto in un distinto procedimento per intestazione fittizia di beni a carico di due di loro. All’udienza predibattimentale del 26 gennaio 2026 le difese avevano eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Enna, sostenendo la competenza del Tribunale di Pescara. Il 25 marzo 2026 il Tribunale di Enna aveva respinto l’eccezione e affermato la propria competenza sulla base dei criteri residuali dell’art. 9 c.p.p., in particolare del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo aveva iscritto la notizia di reato. Il 6 maggio 2026 i difensori di due imputati hanno nuovamente sollevato la questione e chiesto il rinvio pregiudiziale alla Cassazione ai sensi dell’art. 24-bis, comma 6, c.p.p. Il Tribunale ha rimesso la questione alla Corte con un’ordinanza priva di motivazione. La Cassazione ha esaminato l’ammissibilità del rinvio, non la competenza territoriale nel merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale. L’ordinanza di rimessione era integralmente priva di motivazione, mentre il giudice rimettente avrebbe dovuto indicare gli elementi concreti rilevanti per la competenza, analizzare la questione e svolgere una preliminare delibazione della sua non manifesta infondatezza, senza limitarsi a demandare la soluzione alla Cassazione. Inoltre, il Tribunale aveva già deciso il 25 marzo 2026 di essere competente e, in assenza di nuovi argomenti, non poteva rimettere nuovamente la questione: quando il giudice è certo della propria competenza o incompetenza deve adottare i provvedimenti conseguenti. L’art. 24-bis, comma 6, c.p.p. disciplina la preclusione alla riproposizione della questione da parte della parte che non abbia contestualmente chiesto la rimessione, ma non rende obbligatorio il rinvio né deroga ai requisiti di forma e motivazione dell’ordinanza. La Corte ha provveduto con ordinanza, in camera di consiglio, senza partecipazione delle parti; il testo disponibile non riporta ulteriori statuizioni accessorie.

Norme richiamate

  • art. 24-bis c.p.p.

    Alla luce del dettato dell'art. 24-bis cod. proc. pen. esso deve essere proposto con ordinanza; le ordinanze, a mente dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. debbono essere motivate.

    Il rinvio pregiudiziale sulla competenza territoriale deve essere proposto con ordinanza motivata; la motivazione è requisito necessario per introdurre validamente il subprocedimento.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Alla luce del dettato dell'art. 24-bis cod. proc. pen. esso deve essere proposto con ordinanza; le ordinanze, a mente dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. debbono essere motivate.

    L’ordinanza con cui il giudice rimette la questione alla Cassazione deve esporre le ragioni della rimessione; la totale assenza di motivazione la rende inidonea ad attivare il procedimento.

  • art. 24-bis, comma 6, c.p.p.

    L'art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen., dunque, ha ad oggetto il perimetro dei poteri e delle facoltà delle parti processuali; la disposizione, viceversa, non ha ad oggetto i "poteri-doveri" del giudice e non rende doverosa la proposizione del rinvio pregiudiziale, allorché una parte processuale sollevi la questione di incompetenza evocando l'art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen.

    La disposizione introduce una preclusione per la parte che non chieda contestualmente la rimessione, ma non impone al giudice di rimettere la questione alla Cassazione.

  • art. 9 c.p.p.

    Alla successiva udienza del 25 marzo 2026, il Tribunale di Enna ha pronunciato ordinanza reiettiva dell'eccezione di incompetenza, affermando la competenza del Tribunale di Enna, determinata in applicazione dei criteri residuali codificati dall'art. 9 cod. proc. pen. (e, segnatamente, in ragione dell'ultimo criterio residuale, ossia quello che àncora la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato).

    Nel procedimento principale il Tribunale aveva applicato i criteri residuali di competenza territoriale, individuando il foro nel luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo aveva iscritto la notizia di reato.

  • art. 127, comma 9, c.p.p.

    In difetto di una diversa previsione speciale, trova allora applicazione il dettato dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., a mente del quale «l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito».

    L’inammissibilità dell’atto introduttivo del subprocedimento è dichiarata con ordinanza, anche senza formalità di procedura, in assenza di una diversa disciplina speciale.

  • art. 127 c.p.p.

    Questa Corte - con orientamento condiviso dal Collegio - ha recentemente statuito che, in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., il provvedimento con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile la questione pregiudiziale proposta con l'ordinanza introduttiva del subprocedimento deve essere assunto nelle forme dell'ordinanza; ciò in quanto l'art. 24-bis, comma 3, cit. opera rinvio "alle forme previste dall'articolo 127" del codice di rito.

    Il procedimento di rinvio pregiudiziale segue le forme dell’art. 127 c.p.p.; di conseguenza, la dichiarazione d’inammissibilità del rinvio è adottata con ordinanza.

  • art. 554-bis c.p.p.

    Di qui l'accusa di violazione dell'art. 388, primo comma, cod. pen., attualmente all'esame del Tribunale di Enna, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'udienza pre-dibattimentale, ai sensi dell'art. 554-bis cod. proc. pen.

    La disposizione individua la funzione processuale in cui il Tribunale di Enna stava trattando il procedimento; la Corte non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione.

  • art. 388, primo comma, c.p.

    Nel giudizio di cognizione da cui scaturisce il rinvio pregiudiziale ora in esame, Forno Matteo e Forno Ettore sono accusati, in concorso con Giustina Sandra Canzano e Salvatore Benfatto di avere eluso gli effetti del provvedimento di sequestro preventivo sopra menzionato.

    La norma individua il reato contestato nel procedimento principale, relativo all’elusione degli effetti di un provvedimento di sequestro preventivo; la Cassazione non decide sulla sua configurabilità.

Massime di principio

  • Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione sulla competenza territoriale deve essere disposto con ordinanza motivata, che indichi gli elementi concreti rilevanti per individuare il giudice competente e contenga un esame effettivo della questione, compresa una preliminare valutazione della sua non manifesta infondatezza.
  • Il giudice non può utilizzare il rinvio pregiudiziale in modo meramente esplorativo, limitandosi a demandare alla Cassazione la scelta tra soluzioni prospettate dalle parti.
  • Quando il giudice ha già affermato la propria competenza o incompetenza, il rinvio pregiudiziale non è consentito in assenza di nuovi argomenti: il giudice deve adottare i provvedimenti conseguenti alla propria decisione.
  • L’art. 24-bis, comma 6, c.p.p. disciplina le facoltà e le preclusioni delle parti, ma non impone al giudice di rimettere la questione alla Cassazione e non esonera dall’obbligo di motivare l’ordinanza.
  • L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento di rinvio pregiudiziale è dichiarata con ordinanza, secondo le forme richiamate dall’art. 127 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale

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