Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35707/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 22 gennaio 2026 della Corte d’appello di Torino, che ne aveva affermato la responsabilità per calunnia. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza del dolo, ma la censura è stata ritenuta generica e formulata in fatto, perché non si confrontava con le ragioni della decisione e reiterava la doglianza sull’idoneità della querela a far insorgere un procedimento per truffa, presentata insieme a falsi messaggi a sostegno dell’accusa. Con il secondo motivo ha chiesto il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; anche questa censura è stata giudicata generica rispetto alla valutazione complessiva ostativa espressa dalla sentenza, che aveva considerato negativamente anche la recidiva. Con il terzo motivo ha contestato la recidiva e il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, riproponendo doglianze già formulate in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non si confrontava con le ragioni della pronuncia impugnata e riproponeva una censura già puntualmente esaminata dalla Corte d’appello; il secondo era generico rispetto al complessivo giudizio contrario all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., inclusa la valutazione negativa della recidiva; il terzo era meramente reiterativo di doglianze d’appello alle quali la sentenza aveva dato risposta senza vizi logici o giuridici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    in relazione alla idoneità della proposizione della querela, con la falsa accusa di truffa, a far insorgere il relativo procedimento penale, in uno ai falsi messaggi a suo sostegno (v. pg. 5)

    La decisione richiama l’idoneità della falsa accusa contenuta nella querela, corroborata da falsi messaggi, a determinare l’avvio del procedimento penale quale elemento considerato nella valutazione della responsabilità per calunnia.

  • art. 131-bis c.p.

    sul mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., è parimenti genericamente formulato rispetto al complessivo giudizio ostativo espresso dalla sentenza, in uno alla corretta considerazione dell'indice negativo fornito dal riconsscimento della recidiva

    La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità deve confrontarsi con il complessivo giudizio ostativo della sentenza; la recidiva può essere considerata quale indice negativo nell’ambito di tale valutazione.

  • art. 99 c.p.

    in uno alla corretta considerazione dell'indice negativo fornito dal riconsscimento della recidiva

    La recidiva è valorizzabile come indice negativo nel giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    il terzo motivo sulla recidiva e il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche è anch'esso meramente reiterativo delle pertinenti doglianze in appello, alle quali la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici (v. pg. 6)

    La valutazione d’appello sul giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando la relativa motivazione ha risposto alle doglianze senza vizi logici o giuridici.

  • art. 616 c.p.p.

    Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È generica la censura in cassazione che, anche quando prospetta una questione di fatto, non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e si limita a reiterare doglianze già esaminate in appello.
  • La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve misurarsi con la valutazione complessiva ostativa espressa dal giudice di merito; la recidiva può essere considerata un indice negativo in tale giudizio.
  • La doglianza sul riconoscimento della recidiva e sul giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche è inammissibile quando si limita a riproporre questioni d’appello alle quali la sentenza ha fornito una risposta priva di vizi logici o giuridici.
  • La falsa accusa di un reato presentata con querela, se idonea a provocare l’instaurazione del relativo procedimento e sostenuta da messaggi falsi, è considerata ai fini della valutazione della responsabilità per calunnia.

Come è indicizzato

RamiDelitti contro la famiglia
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.