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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35702/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel procedimento a carico di un ex magistrato, il pubblico ministero di Firenze aveva chiesto il rinvio a giudizio per due episodi di calunnia, uniti dal vincolo della continuazione. Il primo era riferito alla denuncia presentata il 6 agosto 2021 alla Stazione dei Carabinieri di Perugia e alla Procura di Roma, con cui l’imputato avrebbe accusato falsamente tre persone di avere abusato delle rispettive funzioni pubbliche, promuovendo un’azione disciplinare e chiedendo il suo trasferimento cautelare per impedirne l’applicazione presso la Procura generale di Catania e favorire interessi imprenditoriali. Il secondo episodio era riferito alla memoria integrativa presentata il 10 novembre 2021 nel procedimento ministeriale, con la quale l’imputato avrebbe confermato e integrato le accuse e chiesto l’iscrizione di due persone nel registro degli indagati anche per corruzione in atti giudiziari. All’udienza preliminare del 14 maggio 2026, la difesa aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, sostenendo la competenza del Tribunale di Milano perché le dichiarazioni ritenute calunniose sarebbero state rese per la prima volta il 31 luglio 2020 a magistrati della Procura di Milano, presso gli uffici del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di un diverso procedimento. Il GIP di Firenze ha rimesso la questione alla Cassazione ai sensi dell’art. 24-bis c.p.p., prospettando la competenza del giudice di Milano e l’attrazione anche del secondo episodio connesso. La decisione della Cassazione riguarda l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, non la responsabilità dell’imputato né la competenza territoriale nel merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile con ordinanza il rinvio pregiudiziale. In primo luogo, la questione era stata rimessa dopo che il GUP del Tribunale di Perugia, con sentenza del 22 ottobre 2024, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale e affermato la competenza del GUP di Firenze in applicazione dell’art. 11 c.p.p.; contro una precedente decisione di altro giudice sulla competenza non è utilizzabile il rinvio preventivo ex art. 24-bis c.p.p., ma, ricorrendone i presupposti, il conflitto negativo di competenza. In secondo luogo, il quesito non verteva sull’interpretazione dei criteri legali di competenza territoriale, bensì sulla verifica di fatto della determinatezza e idoneità a integrare la calunnia delle dichiarazioni rese il 31 luglio 2020, dichiarazioni estranee alla contestazione e non introdotte mediante modifica dell’imputazione ai sensi dell’art. 423 c.p.p. L’accertamento di fatti, anche processuali, e la valutazione di questioni di merito non sono devolvibili alla Cassazione tramite il rinvio pregiudiziale. La Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall’art. 24-bis, quarto comma, c.p.p.; il testo riportato non contiene ulteriori statuizioni.

Norme richiamate

  • art. 24-bis c.p.p.

    A differenza del conflitto di cui all'art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale presuppone, nel disegno sistematico delineato dalla riforma, che non vi sia ancora stata una decisione da parte di altro giudice parimenti investito della questione della competenza territoriale.

    Il rinvio pregiudiziale ha funzione preventiva: non può essere utilizzato dopo che un altro giudice abbia già pronunciato sulla competenza territoriale; in tale ipotesi il rimedio indicato dalla Corte è il conflitto di competenza.

  • art. 30 c.p.p.

    A differenza del conflitto di cui all'art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale presuppone, nel disegno sistematico delineato dalla riforma, che non vi sia ancora stata una decisione da parte di altro giudice parimenti investito della questione della competenza territoriale.

    Il conflitto di competenza resta il rimedio da considerare quando la questione territoriale è già stata decisa da un altro giudice; il rinvio ex art. 24-bis opera invece prima di una decisione di questo tipo.

  • art. 11 c.p.p.

    Con sentenza emessa in data 22 ottobre 2024, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia ha, infatti, riconosciuto la competenza funzionale del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze in applicazione del criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen., in quanto Emilia Fargnoli, persona offesa nell'ambito del presente procedimento, medio tempore aveva assunto le funzioni di Presidente del Tribunale di Terni.

    Nel caso concreto, il criterio dell’art. 11 c.p.p. era stato applicato dal GUP di Perugia per individuare il giudice competente in ragione della funzione ricoperta dalla persona offesa; la precedente pronuncia rendeva inammissibile la successiva attivazione del rinvio ex art. 24-bis.

  • art. 423 c.p.p.

    Il giudice rimettente non ha devoluto alla cognizione della Corte di cassazione una quesito di diritto sulla competenza territoriale, ma una questione di merito (la verifica delle idoneità delle dichiarazioni rese dall'imputato in data 31 luglio 2020 a integrare il delitto di calunnia, in ragione del loro grado di determinatezza), estranea, peraltro, al perimetro della contestazione delineata nel capo di imputazione e in assenza di una sua modifica ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen.

    La verifica della rilevanza penale di dichiarazioni estranee al capo d’imputazione non può essere introdotta, nel procedimento di rinvio pregiudiziale sulla competenza, come questione di merito; la Corte ha rilevato che non risultava intervenuta la modifica dell’imputazione prevista dall’art. 423 c.p.p.

  • art. 127, comma 9, c.p.p.

    Questa Corte ha, infatti, statuito che, con riferimento all'ordinanza introduttiva del subprocedimento di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, in virtù del rinvio generale operato dall'art. 24-bis, comma 3, cod. proc. pen. «alle forme previste dell'articolo 127» del codice di rito e in difetto di una diversa previsione speciale, trova applicazione la disposizione di cui al comma 9 dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., a norma del quale «l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura salvo che sia diversamente stabilito».

    Poiché il procedimento di rinvio pregiudiziale richiama le forme dell’art. 127 c.p.p. e manca una disciplina speciale diversa, l’inammissibilità dell’atto introduttivo è dichiarata con ordinanza, anche senza formalità di procedura salvo diversa previsione.

  • art. 24-bis, comma 3, c.p.p.

    Questa Corte ha, infatti, statuito che, con riferimento all'ordinanza introduttiva del subprocedimento di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, in virtù del rinvio generale operato dall'art. 24-bis, comma 3, cod. proc. pen. «alle forme previste dell'articolo 127» del codice di rito e in difetto di una diversa previsione speciale, trova applicazione la disposizione di cui al comma 9 dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., a norma del quale «l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura salvo che sia diversamente stabilito».

    Il rinvio alle forme dell’art. 127 c.p.p. comporta l’applicazione della regola che consente di dichiarare con ordinanza l’inammissibilità dell’atto introduttivo del subprocedimento.

  • art. 24-bis, comma 4, c.p.p.

    La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 24-bis, quarto comma, cod. proc. pen.

    La Corte dispone che la cancelleria esegua gli adempimenti previsti dal quarto comma dell’art. 24-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis c.p.p. è un rimedio preventivo e presuppone che nessun altro giudice abbia già pronunciato sulla questione. Se vi è già stata una decisione di incompetenza, il rimedio pertinente è il conflitto di competenza, non il rinvio pregiudiziale.
  • Il rinvio ex art. 24-bis c.p.p. può riguardare questioni di diritto sull’applicazione dei criteri legali di competenza territoriale, ma non può essere utilizzato per rimettere alla Cassazione accertamenti di fatto, anche processuali, o valutazioni di merito riservati al giudice procedente.
  • È inammissibile il rinvio pregiudiziale che faccia dipendere la competenza dalla verifica della rilevanza penale di condotte o dichiarazioni non comprese nella contestazione, quando tale valutazione non sia stata introdotta mediante la modifica dell’imputazione prevista dalla legge.
  • Quando l’atto introduttivo del subprocedimento ex art. 24-bis c.p.p. è inammissibile, la dichiarazione può essere pronunciata con ordinanza secondo le forme dell’art. 127, comma 9, c.p.p., in forza del rinvio previsto dall’art. 24-bis, comma 3, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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