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Sentenza

Sentenza n. 4485/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento - Della nota a firma dell’Ing. Andrea Quattrocchi, prot. del 7 ottobre 2025, recante “Comunicazione di accesso sui luoghi - servizio tecnico finalizzato al frazionamento catastale da eseguire sugli immobili acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale”, con cui si preannunciava l’accesso tecnico per il giorno 15 ottobre 2025 presso l’immobile di proprietà del ricorrente, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e seguenti, D.P.R. 380/2001; - Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresa l’ingiunzione di demolizione n. 4303 dell’8 febbraio 2016, e l’eventuale determinazione dirigenziale n. 839/2025, ove lesiva dei diritti del ricorrente;

Giustizia amministrativa202515345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di accesso tecnico per il frazionamento catastale di aree asseritamente acquisite gratuitamente al patrimonio comunale, connessa a un precedente accertamento di inottemperanza e alla determinazione di incarico del tecnico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui il Comune preannunciava un accesso tecnico presso il suo immobile per effettuare le operazioni necessarie al frazionamento catastale delle aree acquisite al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Ha dedotto: violazione dell’art. 31, commi 3-5, d.P.R. 380/2001 e degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei presupposti; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e difetto di motivazione quanto all’estensione dell’area acquisita, in relazione anche agli artt. 42 e 97 Cost.; violazione del giudicato e interferenza con un procedimento giurisdizionale penale pendente; violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, oltre alla violazione degli artt. 97 e 113 Cost. e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che l’atto impugnato fosse una mera comunicazione endoprocedimentale fondata su precedenti atti non tempestivamente contestati, e ha chiesto in subordine il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte irricevibile. La comunicazione di accesso tecnico è stata qualificata come mero atto endoprocedimentale di natura istruttoria, privo di autonoma lesività, diretto a consentire il rilievo e il frazionamento catastale nell’ambito della procedura conseguente all’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione. Tale accertamento, contenuto nell’atto del 2016, aveva già comunicato l’avvio del procedimento formale di acquisizione al patrimonio comunale e costituiva atto consequenziale all’ingiunzione di demolizione del 1997. Il ricorso contro la determinazione dirigenziale del 2025, con cui era stato individuato il tecnico incaricato, è stato dichiarato inammissibile per assenza di portata lesiva. L’impugnazione dell’atto del 2016 è stata dichiarata irricevibile per tardività. Il TAR ha inoltre ritenuto irrilevante, rispetto alla validità ed efficacia della sequenza amministrativa fondata sulla l. 47/1985 e sul d.P.R. 380/2001, la pendenza di un incidente di esecuzione in sede penale, poiché l’ingiunzione di demolizione era stata adottata in via amministrativa ai sensi dell’art. 7 l. 47/1985 e non in esito a un procedimento penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La procedura di acquisizione gratuita al patrimonio comunale per inottemperanza all’ingiunzione di demolizione può comportare la definizione della consistenza dell’area acquisita e il relativo frazionamento catastale; gli atti tecnici preparatori privi di autonoma lesività non sono immediatamente impugnabili.

  • art. 7 l. 47/1985

    L’ingiunzione di demolizione adottata in via amministrativa ai sensi della disposizione non dipende da un procedimento penale e conserva la propria autonomia rispetto alla pendenza di incidenti di esecuzione in sede penale.

  • artt. 3 e 7 l. 241/1990

    Gli obblighi di motivazione e partecipazione sono stati dedotti dal ricorrente, ma il giudice non li ha esaminati nel merito poiché il ricorso è stato definito mediante declaratoria di inammissibilità o irricevibilità.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.

Massime di principio

  • La comunicazione con cui l’amministrazione preannuncia un accesso tecnico finalizzato a rilievi e frazionamenti catastali, quando si inserisce in una procedura già avviata di acquisizione al patrimonio comunale per inottemperanza a un’ingiunzione di demolizione, costituisce un atto endoprocedimentale istruttorio privo di autonoma lesività e non è immediatamente impugnabile.
  • L’atto che accerta l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e comunica l’avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale deve essere impugnato nel termine decorrente dalla sua notificazione; l’impugnazione tardiva è irricevibile.
  • La determinazione dirigenziale che individua il tecnico incaricato di effettuare l’accesso e il frazionamento catastale è inammissibilmente impugnata se non produce una lesione autonoma e attuale della posizione del proprietario.
  • La procedura amministrativa di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale fondata sulla l. 47/1985 e sul d.P.R. 380/2001 conserva autonomia rispetto a un incidente di esecuzione pendente in sede penale, quando l’ingiunzione di demolizione non sia stata adottata in esito a un procedimento penale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDecisione e riti specialiTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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