Sentenza n. 6402/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della “Comunicazione n. 2 – Punteggio tecnico”, nella parte in cui non è assegnato il punteggio massimo in relazione al subcriterio A.1.1. al RTI NTT Data S.p.A (di seguito, anche solo “RTI NTT Data” o “ricorrente”), nonché nella parte in cui a quest’ultima è assegnato il punteggio di 0 in relazione al subcriterio B.2.4, nonché nella misura in cui non fornisce alcuna motivazione riguardo le ragioni sottese all’assegnazione dei punteggi tecnici da parte della Commissione giudicatrice; - del “Verbale sedute riservate nn. 2-9”, per gli stessi motivi supra enucleati nei confronti della “Comunicazione n. 2 – Punteggio tecnico”; - se ed in quanto lesivo, dell’art. 14 del disciplinare di gara recante “soccorso istruttorio”, nella misura in cui sia da interpretare quale ostativo all’applicazione del soccorso istruttorio procedimentale per gli elementi dell’offerta tecnica ed economica, in violazione dell’art. 101 del D.Lgs. 36/2023; - se ed in quanto lesivo, dell’Allegato 9 – OEPV – punto 3 e paragrafo “OT – B.2 – SPECIALIZZAZIONE E COMPETENZE DEL TEAM DI PROGETTO” e del subparagrafo “OT – B.2.4 – Specializzazione del team di progetto – Senior Software/app Developer”, nella misura in cui siano da interpretare quali ostativi al riconoscimento del punteggio tecnico con mezzi di prova diversi e analoghi rispetto a quelli ivi indicati; - se ed in quanto lesivo, dell’Allegato 9 – Criteri OEPV, nella misura in cui sia da interpretare quale sufficientemente chiaro, analitico e articolato da non rendere necessaria alcuna motivazione da parte della Commissione giudicatrice sui punteggi attribuiti in riferimento a ogni singolo criterio e subcriterio di valutazione dell’offerta tecnica tabellare o discrezionale; - ove occorrer possa, della Comunicazione n. 1 e della Comunicazione n. 3, pubblicate nell’area pubblica del Portale Highway to Procurement di ASPI rispettivamente in data 14 luglio 2025 e in data 19 settembre 2025; - ove occorrer possa, di tutti i verbali delle sedute riservate, ancorché non conosciuti, redatti dalla Commissione giudicatrice; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, lesivi degli interessi del ricorrente; nonché per l’accertamento dell’aggiudicazione della gara in favore del RTI NTT Data S.p.A. e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto tra Autostrade per l’Italia S.p.A. e il RTI Accenture S.p.A., ove medio tempore stipulato e per la condanna di Autostrade per l’Italia S.p.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la stipula del contratto di appalto con il RTI NTT Data S.p.A. ovvero, nel caso in cui il contratto sia stato medio tempore stipulato, il suo subentro nello stesso; ovvero, in via subordinata, per la condanna di Autostrade per l’Italia S.p.A al risarcimento del danno per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ACCENTURE S.P.A. il 10\12\2025 : per l’annullamento - della “Comunicazione n. 2 – Punteggio tecnico” del RUP Ing. Renato Pucci di Autostrade per l’Italia, nella parte in cui non è assegnato il punteggio di 2 punti al RTI Accenture S.p.A. in relazione al subcriterio B.2.1 (doc. 1) ed, ove occorrer possa, della “Comunicazione n. 1 – Inizio operazioni di gara” e della “Comunicazione n. 3 – Punteggio Economico” del RUP Ing. Renato Pucci di Autostrade per l’Italia (doc. 2) e degli altri atti della procedura di gara nella parte in cui non è assegnato il punteggio di 2 punti al RTI Accenture S.p.A. in relazione al subcriterio B.2.1; - del “Verbale sedute riservate nn. 2-9” dell’11.9.2025 (doc. 3) ed, ove occorrer possa, di tutti i verbali delle sedute riservate ivi compreso il n. 1 del 18.7.2025 (doc. 4); - se ed in quanto lesivo, del disciplinare, dell’Allegato 9 – OEPV – punto 3 e paragrafo “OT – B.2 – SPECIALIZZAZIONE E COMPETENZE DEL TEAM DI PROGETTO” e del subparagrafo “OT – B.2.1 – Specializzazione del team di progetto – Service Manager” (doc. 5), e degli altri atti della procedura nella misura in cui siano da interpretare come ostativi alla attribuzione del punteggio di cui al criterio B.2.1 ai titoli di studio, come il dottorato di ricerca, posti al medesimo livello di referenziazione del master di II livello o del MBA;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di valutazione dell’offerta tecnica e aggiudicazione della procedura aperta per servizi di sviluppo e manutenzione di applicazioni e servizi informatici
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Autostrade per l’Italia S.p.A. ha indetto una procedura aperta, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per servizi informatici relativi alla piattaforma Salesforce, con 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica. Il RTI ricorrente, classificatosi terzo, ha impugnato la comunicazione relativa al punteggio tecnico, i verbali delle sedute riservate, l’aggiudicazione e, in via subordinata, i criteri di valutazione, deducendo: l’illegittima attribuzione di zero punti per il subcriterio B.2.4, relativo a risorse dotate di specifiche certificazioni Salesforce, poiché aveva prodotto curricula e schermate del portale ufficiale Salesforce invece delle copie digitali conformi delle certificazioni; la mancata attivazione del soccorso istruttorio procedimentale ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023; l’illegittima decurtazione di 2,67 punti per il subcriterio A.1.1, relativo all’esperienza in servizi AMS/ADS sul modulo CRM Salesforce, poiché due delle sei referenze presentate non erano state considerate idonee; l’illegittimità dei criteri OEPV nella parte in cui imponevano la produzione delle certificazioni in una forma determinata; il difetto di motivazione dei punteggi tecnici e, in subordine, l’illegittimità dell’intera procedura. Sono stati dedotti anche violazione della lex specialis, degli artt. 1, 2, 5, 101 e 108 d.lgs. 36/2023, dei principi di risultato, proporzionalità, ragionevolezza, parità di trattamento, affidamento, trasparenza e imparzialità, nonché eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, difetto di istruttoria, travisamento e carenza di motivazione. L’aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale per ottenere due punti aggiuntivi in relazione al subcriterio B.2.1, sostenendo l’equiparabilità del dottorato di ricerca al master di secondo livello o al MBA.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso principale e ha dichiarato improcedibile per carenza di interesse il ricorso incidentale. Quanto al subcriterio B.2.4, la lex specialis richiedeva espressamente l’allegazione dei curricula corredati da copia digitale conforme delle certificazioni; il RTI aveva prodotto soltanto un printscreen del portale Salesforce. Tale documentazione non è stata ritenuta equipollente né dotata di valore legale sufficiente, sicché era legittima l’attribuzione di zero punti. Il principio del risultato non consente di disapplicare una prescrizione chiara della legge di gara in assenza di dubbi interpretativi o di mero formalismo privo di ragione concreta. È stata respinta anche la censura sul soccorso istruttorio: l’art. 15 del disciplinare escludeva espressamente il soccorso per la documentazione integrante l’offerta tecnica ed economica, in coerenza con l’art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023. Il comma 3 dell’art. 101, relativo ai chiarimenti, non era applicabile perché non si trattava di chiarire un’offerta ambigua, ma di produrre ex post un documento mancante richiesto per l’attribuzione di un punteggio premiale. La non soccorribilità riguarda anche documenti relativi a requisiti speciali che concorrono a strutturare l’offerta, mentre il soccorso resta riferibile alle carenze della documentazione amministrativa. È stata respinta la censura di illegittimità dei criteri OEPV: la richiesta della copia digitale conforme era chiara, ragionevole e proporzionata, poiché incideva solo sull’attribuzione del punteggio e non sull’ammissione alla gara, oltre a perseguire esigenze di speditezza e certezza documentale. Quanto al subcriterio A.1.1, il disciplinare richiedeva referenze relative specificamente a servizi AMS/ADS sul modulo CRM Salesforce. Le referenze relative alle commesse Acea ed Hera descrivevano genericamente servizi sulla piattaforma Salesforce senza indicare lo svolgimento delle attività sul core CRM; la Commissione poteva quindi escluderle dal computo senza ulteriori vizi motivazionali. È stata infine respinta la censura relativa alla motivazione dei punteggi: quattro dei cinque criteri erano tabellari e la documentazione di gara conteneva griglie e tabelle analitiche, con criteri, subcriteri, punteggi e tipologia di valutazione sufficientemente chiari. In tali condizioni il punteggio numerico costituisce motivazione adeguata. Inoltre, quanto al criterio discrezionale B.1, il RTI aveva ottenuto il punteggio massimo e difettava quindi di interesse a contestare l’assenza di motivazione. Le spese sono state poste a carico del RTI ricorrente, liquidate in euro 3.000 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa della procedura aperta indetta dalla stazione appaltante.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato orienta l’interpretazione e l’applicazione della disciplina di gara, ma non consente di superare una prescrizione chiara e inequivoca della lex specialis.
art. 5 d.lgs. 36/2023
I principi di buona fede e tutela dell’affidamento non escludono le conseguenze dell’inosservanza, da parte del concorrente, di una prescrizione documentale chiara.
art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
esclude espressamente la possibilità di far ricorso al soccorso istruttorio per integrare la “documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare documenti che compongono l’offerta tecnica o economica, compresi quelli necessari a comprovare requisiti premiali dell’offerta.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. [...] I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
La facoltà di chiedere chiarimenti riguarda ambiguità o aspetti non chiari dell’offerta e non consente di acquisire ex post documentazione mancante richiesta per l’attribuzione di un punteggio.
art. 108 d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e alla valutazione dell’offerta.
art. 3 l. 241/1990
Il dovere di motivazione non impone una motivazione analitica dei punteggi numerici quando la lex specialis predetermina criteri e subcriteri in modo chiaro, analitico e articolato.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento del principio di autovincolo dell’amministrazione al rispetto della lex specialis.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, quando la lex specialis richiede espressamente una determinata documentazione a comprova di un elemento premiale dell’offerta tecnica, la mancata produzione di quel documento giustifica la mancata attribuzione del punteggio, anche se il concorrente dimostra di possedere sostanzialmente il requisito mediante documenti diversi non previsti dalla legge di gara.
- Il principio del risultato non consente di superare una prescrizione chiara, puntuale e inequivoca della lex specialis: esso opera per risolvere dubbi interpretativi ed evitare formalismi privi di concreta tutela, non per esonerare il concorrente dall’osservanza delle modalità documentali espressamente richieste.
- Il soccorso istruttorio non è utilizzabile per integrare o sanare la documentazione che compone l’offerta tecnica o economica, inclusi i documenti necessari a comprovare requisiti premiali che concorrono alla formazione del punteggio; la facoltà di chiedere chiarimenti non può trasformarsi nell’acquisizione postuma di documenti mancanti.
- La lex specialis vincola sia i concorrenti sia la stazione appaltante. In assenza di obiettiva incertezza sulla portata della clausola, la Commissione non può disapplicare o modificare le prescrizioni relative alle modalità di presentazione dell’offerta e alla documentazione necessaria per ottenere il punteggio.
- Quando un criterio premiale richiede referenze relative a uno specifico modulo o ambito funzionale di una piattaforma, referenze descritte in termini generici e prive dell’indicazione dello specifico modulo richiesto non sono sufficienti per ottenere il punteggio, poiché non consentono alla stazione appaltante di verificare la corrispondenza del servizio al requisito previsto.
- Il punteggio numerico può costituire motivazione sufficiente per i criteri tabellari o discrezionali quando la lex specialis contiene una griglia di criteri e subcriteri chiara, analitica e articolata, idonea a rendere comprensibile e verificabile l’iter valutativo; inoltre, manca l’interesse a censurare la motivazione di un criterio nel quale il concorrente abbia ottenuto il punteggio massimo.
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