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Circolare

Circolare numero 59 del 24-2-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che la Corte di Cassazione a sezioni unite ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa all'imponibilità del controvalore delle tessere di viaggio, con conseguente conferma dell'efficacia della circolare INPS n. 96 del 22.4.1993. In attesa di un previsto intervento legislativo sul riordino previdenziale degli autoferrotranvieri, le sedi dovranno limitarsi a invitare le aziende del settore a regolarizzare la propria posizione contributiva, così da interrompere i termini di prescrizione. L’Istituto dovrà dichiarare espressamente di voler far valere i propri crediti per contributi, sanzioni e importi dovuti, tenendo conto anche della sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla L. n. 638/1983.

Conferma dell'efficacia della circolare n. 96/1993 e invito alla regolarizzazione contributiva sul controvalore delle tessere di viaggio

Conferma dell’efficacia della circolare n. 96/1993 e regolarizzazione contributiva sul controvalore delle tessere di viaggio

La circolare prende atto della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 9754 del 18.11.1994, che ha definito la giurisdizione sulla controversia relativa all’imponibilità del controvalore delle tessere di viaggio. In conseguenza, viene confermata l’efficacia della circolare INPS n. 96 del 22.4.1993. Le Sedi sono tuttavia invitate, in attesa di ulteriori istruzioni e di un previsto intervento legislativo di riordino del sistema previdenziale degli autoferrotranvieri, a contenere la propria attività e a sollecitare le aziende del settore alla regolarizzazione contributiva, anche per interrompere la prescrizione.

Pronuncia della Corte di Cassazione e conseguenze sulla giurisdizione

La Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza del 18.11.1994 n. 9754, ha accolto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall’INPS contro l’ordinanza del TAR che aveva concesso la sospensiva degli effetti della circolare n. 96/1993. La decisione ha attribuito alla magistratura ordinaria la competenza sulle questioni sollevate dalle associazioni rappresentative delle aziende del settore in materia di imponibilità del controvalore delle tessere di viaggio.

Effetti sulla circolare INPS n. 96 del 22.4.1993

A seguito della pronuncia, la circolare n. 96 del 22.4.1993 deve intendersi confermata nella sua efficacia. Il documento non introduce nuovi criteri, ma ribadisce che resta ferma la linea interpretativa già espressa dall’Istituto in merito all’assoggettamento contributivo del beneficio rappresentato dalle tessere di viaggio.

Indicazioni operative per le Sedi

Le Sedi devono, nell’immediato, limitarsi a invitare le aziende del settore a regolarizzare la propria posizione contributiva per il titolo in questione. L’obiettivo dell’azione è quello di interrompere i termini prescrizionali, in attesa di eventuali ulteriori istruzioni e del richiamato intervento legislativo sul riordino del sistema previdenziale della categoria.

Crediti da richiedere e criteri di calcolo

L’Istituto deve manifestare espressamente la volontà di far valere le proprie ragioni creditorie per il versamento delle somme dovute dalle aziende nei limiti della prescrizione. Le somme riguardano:

  • i contributi sul controvalore delle tessere e dei biglietti gratuiti relativi sia ai dipendenti sia ai loro familiari;
  • i contributi dovuti al Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri;
  • i contributi dovuti per altre forme di assistenza e previdenza sociale;
  • le relative sanzioni.

Gli importi devono essere determinati in base alle aliquote fissate nel tempo dalle norme legislative di settore e al valore dei titoli calcolato secondo le tariffe ordinarie applicate agli utenti.

Prescrizione e sospensione dei termini

La comunicazione precisa che l’Istituto intende interrompere, a tutti gli effetti, il decorso dei termini di prescrizione. In tale valutazione deve essere considerata anche la sospensione dei termini prescrizionali disposta dalla L. n. 638/1983, per il periodo dall’11.1.1983 al 12.9.1986.

Punti principali

Esito della pronuncia della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione a sezioni riunite, con sentenza 18.11.1994 n. 9754, ha accolto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall’INPS contro l’ordinanza del TAR che aveva sospeso gli effetti della circolare n. 96 del 22.4.1993. È stata dichiarata la competenza della magistratura ordinaria sulle questioni sollevate dalle associazioni del settore.

Conferma dell’efficacia della circolare n. 96/1993

A seguito della decisione della Cassazione, viene confermata l’efficacia della circolare INPS del 22.4.1993, n. 96, relativa all’imponibilità del controvalore delle tessere di viaggio.

Comportamento richiesto alle Sedi in attesa di ulteriori istruzioni

Le Sedi, considerato un imminente prevedibile intervento legislativo per il riordino del sistema previdenziale della categoria degli autoferrotranvieri, dovranno limitare il proprio intervento e invitare le aziende a regolarizzare la posizione contributiva per il titolo in questione, in modo da interrompere i termini prescrizionali.

Contenuto della regolarizzazione e crediti da far valere

Le aziende dovranno essere invitate a regolarizzare i contributi dovuti sul controvalore delle tessere e dei biglietti gratuiti relativi sia ai dipendenti sia ai familiari. L’Istituto dovrà manifestare espressamente la volontà di far valere le proprie ragioni creditorie per contributi dovuti al Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri e per altre forme di assistenza e previdenza sociale, oltre alle relative sanzioni.

Criteri di quantificazione e prescrizione

Gli importi dovuti devono essere quantificati secondo le aliquote fissate nel tempo dalle norme legislative in materia e sul valore dei titoli determinato in base alle tariffe ordinarie applicate agli utenti. Deve essere precisato che l’Istituto intende interrompere, a tutti gli effetti, il decorso dei termini di prescrizione, tenendo conto anche della sospensione dei termini dall’11.1.1983 al 12.9.1986 disposta dalla L. n. 638/1983.

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