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Circolare

Circolare numero 55 del 21-2-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il 1995, i limiti di reddito familiare da considerare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in base alla rivalutazione legata al tasso d’inflazione programmato 1994 (3,5%). Le nuove tabelle si applicano dal 1° gennaio 1995 ai soggetti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, ossia ai lavoratori autonomi e ai pensionati delle relative gestioni speciali. Vengono distinti quattro casi, con limiti diversi a seconda della composizione del nucleo familiare e di particolari condizioni soggettive (vedovanza, separazione, minori, inabilità totale), e si richiamano inoltre le definizioni di figli e genitori equiparati.

Aggiornamento dal 1° gennaio 1995 dei limiti di reddito familiare per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione dei lavoratori autonomi

Aggiornamento dei limiti di reddito per assegni familiari e maggiorazioni di pensione nel 1995

La circolare aggiorna, con effetto dal 1° gennaio 1995, i limiti di reddito familiare rilevanti per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione spettanti ai lavoratori autonomi e ai pensionati delle gestioni speciali. L’aggiornamento deriva dalla rivalutazione collegata al tasso d’inflazione programmato per il 1994, indicato nella misura del 3,5%.

Ambito soggettivo di applicazione

Le nuove tabelle riguardano soltanto i soggetti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, e in particolare:

  • i lavoratori autonomi appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 giornate di lavoro agricolo dipendente;
  • i caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata;
  • gli armatori e proprietari armatori imbarcati;
  • i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali restano applicabili le specifiche norme sugli assegni familiari e sulle quote di maggiorazione della pensione.

Struttura delle tabelle e criteri di calcolo

La circolare allega quattro tabelle distinte, da applicare dal 1° gennaio 1995, che individuano le soglie di reddito familiare annuo oltre le quali cessano o si riducono i trattamenti. I valori variano in base:

  • al numero dei componenti del nucleo familiare;
  • alla presenza di figli minori o equiparati;
  • alla condizione di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato o nubile;
  • alla presenza nel nucleo di persone totalmente inabili.

Le tabelle prevedono soglie specifiche per la generalità dei soggetti, con maggiorazioni percentuali nei casi particolari indicati: +10% per i nuclei con figli minori nei casi di cui all’allegato 2, +50% per i nuclei con persone totalmente inabili (allegato 3) e +60% per la combinazione delle due condizioni (allegato 4).

Definizioni di figli e genitori equiparati

Per l’applicazione delle tabelle, la circolare precisa che sono equiparati ai figli:

  • adottivi;
  • affiliati;
  • figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
  • figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge;
  • minori affidati dagli organi competenti a norma di legge.

Sono invece esclusi fratelli, sorelle e nipoti.

Sono equiparati ai genitori:

  • adottanti;
  • affilianti;
  • patrigno e matrigna;
  • persone alle quali l’interessato fu affidato.

Restano esclusi nonni e bisnonni.

Importi e casistiche specifiche richiamate nelle tabelle

Le soglie annuali riportate nelle tabelle differiscono in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e alla tipologia di tabella applicabile. In sintesi, la circolare distingue:

  • una tabella generale per la generalità dei soggetti interessati, con limite di cessazione più contenuto;
  • una tabella dedicata a vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili con figli minori, con soglie più elevate del 10%;
  • una tabella per nuclei con persone totalmente inabili, con soglie elevate del 50%;
  • una tabella cumulativa per i soggetti delle categorie precedenti che abbiano anche componenti totalmente inabili, con soglie elevate del 60%.

Ulteriori richiami e diffusione

La circolare richiama la precedente circolare n. 22 del 25 gennaio 1995, che aveva già comunicato gli importi dei limiti di reddito mensili validi per l’accertamento del carico dei beneficiari nell’anno 1995.

Le sedi periferiche sono incaricate di portare il contenuto della circolare a conoscenza delle associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro, degli enti di patronato e delle organizzazioni sindacali interessate.

Punti principali

Oggetto e presupposto dell’aggiornamento

La circolare dispone l’aggiornamento annuale dei limiti di reddito familiare per la concessione, riduzione o cessazione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo. L’aggiornamento è effettuato in ragione del tasso d’inflazione programmato, indicato per il 1994 nel 3,5%, con arrotondamento alle lire mille superiori.

Ambito di applicazione

Le tabelle allegate si applicano dal 1° gennaio 1995 esclusivamente ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, cioè ai lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni; piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 giornate di lavoro agricolo dipendente; caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata; armatori e proprietari armatori imbarcati) e ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali continuano a valere le specifiche regole sugli assegni familiari e sulle quote di maggiorazione di pensione.

Contenuto delle tabelle allegate

La circolare allega quattro tabelle che individuano i redditi familiari annui oltre i quali cessano, o si riducono, i trattamenti di famiglia. Le soglie variano in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e della situazione soggettiva del beneficiario: tabella generale; tabella per vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili con figli minori; tabella per nuclei con persone totalmente inabili; tabella cumulata per la combinazione delle due condizioni precedenti.

Definizione di figli e genitori equiparati

Ai fini dell’applicazione delle tabelle, sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti. Sono esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone alle quali l’interessato fu affidato; restano esclusi nonni e bisnonni.

Comunicazione degli importi per il 1995

La circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 22 del 25 gennaio 1995, con cui sono stati comunicati gli importi dei limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico dei beneficiari, stabiliti per l’anno 1995.

Adempimenti delle sedi

Le sedi sono invitate a dare diffusione del contenuto della circolare alle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, ai consulenti del lavoro, agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali.

Testo integrale

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