Circolare numero 56 del 22-2-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le imprese esercenti impianti di trasporto e di risalita a fune con finalità sportive e ricreative, come funicolari, seggiovie, funivie e skilifts, sono in via generale soggette alla disciplina della Cassa Integrazione Guadagni. Restano escluse solo le imprese assimilabili alle ferrovie o linee di navigazione interna per atto di concessione e le imprese municipalizzate. Le Sedi devono verificare l’esatto inquadramento, correggere eventuali codici di autorizzazione non corretti e interrompere immediatamente i termini prescrizionali dei contributi CIG per le posizioni interessate.
Chiarimenti sull'applicabilità della CIG alle imprese di impianti di risalita a fune sportive e ricreative
Chiarimenti sull'applicabilità della CIG alle imprese esercenti impianti di risalita a fune
La circolare fornisce un chiarimento interpretativo in materia di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) per le imprese che gestiscono impianti di trasporto e di risalita a fune con finalità sportive e ricreative, come funicolari, funivie, seggiovie e skilifts. L’obiettivo è superare le incertezze sorte sull’effettiva portata dell’esclusione richiamata dalla circolare del 18 agosto 1948 e definire le conseguenti attività di controllo delle Sedi.
Inquadramento e disciplina generale
Le imprese in questione sono confermate come appartenenti al ramo "industria", classe "trasporti terrestri", con c.s.c. attuale 1.15.01. In base a tale inquadramento, esse risultano in via generale soggette alla normativa CIG, poiché non rientrano tra le esclusioni tassative previste dall’art. 3 del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, nel testo modificato dall’art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464 e sostituito dall’art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270.
Casi di esclusione dalla CIG
La circolare precisa che l’esclusione dalla disciplina CIG permane soltanto in presenza delle condizioni già indicate nella circolare del 1948. In particolare:
- sono escluse le imprese di risalita a fune assimilabili, per atto di concessione, alle ferrovie e alle linee di navigazione interna;
- in tali casi, il personale è iscritto al fondo INPS per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, alle condizioni e con le esclusioni previste dall’art. 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;
- sono altresì escluse le imprese municipalizzate.
Imprese di risalita a fune a carattere sportivo e ricreativo
Sulla base dei chiarimenti richiamati, le imprese che esercitano impianti di risalita con carattere sportivo e ricreativo devono essere considerate, di regola, assoggettabili alla CIG. La circolare valorizza quindi la natura ordinaria di tali attività, salvo il ricorrere delle specifiche ipotesi di esclusione sopra indicate.
Attività delle Sedi, verifiche e regolarizzazione
Le Sedi devono verificare l’esatto inquadramento delle posizioni contributive interessate, con particolare riguardo alla correttezza del codice di autorizzazione C.A.1D. In caso di attribuzione non corretta del codice, le Sedi devono:
- eliminare immediatamente il codice;
- invitare le aziende a regolarizzare la propria posizione;
- interrompere con immediatezza i termini prescrizionali dei contributi CIG.
Individuazione delle posizioni contributive
Per l’individuazione delle posizioni interessate, la circolare ricorda che esse sono di regola contraddistinte dal c.s.c. 1.15.01 e dal C.A. 4N, secondo quanto già richiamato nelle circolari del 17 aprile 1989, n. 70, e del 17 luglio 1989, n. 153, emanate in materia di fiscalizzazione.
Punti principali
Inquadramento generale e assoggettabilità alla CIG
Le imprese esercenti impianti di trasporto e di risalita a fune sono inquadrate nel ramo industria, classe trasporti terrestri (c.s.c. attuale 1.15.01). In via generale, esse rientrano nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni perché non comprese nell’elencazione tassativa delle esclusioni previste dall’art. 3 del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, come modificato dall’art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464 e sostituito dall’art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270.
Ipotesi di esclusione dalla normativa CIG
La circolare ribadisce che l’esclusione dalla CIG opera solo in casi specifici già richiamati dalla circolare n. 63680 GS del 18 agosto 1948. In particolare, sono escluse le imprese di risalita a fune assimilabili, per atto di concessione, alle ferrovie e alle linee di navigazione interna, per le quali il personale è iscritto al fondo INPS per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell’art. 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, nonché le imprese municipalizzate.
Imprese sportive e ricreative soggette alla CIG
Per effetto dei chiarimenti forniti, le imprese che gestiscono impianti di risalita con carattere sportivo e ricreativo, tra cui funicolari, seggiovie, funivie e skilifts, devono essere considerate normalmente assoggettabili alla disciplina CIG, salvo che ricorrano le specifiche condizioni di esclusione sopra indicate.
Verifiche delle Sedi e regolarizzazione delle posizioni
Le Sedi sono tenute a verificare l’esatto inquadramento delle imprese interessate, con particolare attenzione alla correttezza dell’attribuzione del codice di autorizzazione C.A. 1D. In caso di attribuzione errata, le Sedi devono eliminare immediatamente il codice, invitare le aziende a regolarizzare la posizione e procedere senza indugio all’interruzione dei termini prescrizionali dei contributi CIG.
Individuazione delle posizioni contributive interessate
Ai fini dell’individuazione delle posizioni contributive, la circolare ricorda che esse sono in linea di massima contraddistinte dal c.s.c. 1.15.01 e dal C.A. 4N, come già indicato nelle circolari in materia di fiscalizzazione del 17 aprile 1989, n. 70, e del 17 luglio 1989, n. 153.
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