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Circolare

Circolare numero 54 del 21-2-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti sugli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n. 497/1990 e della Corte di Cassazione n. 4837/1994 in materia di inquadramento previdenziale e accesso agli sgravi contributivi ex lege n. 1089/1968. Viene confermata la tutela degli inquadramenti già esistenti al 27 marzo 1989 per industria, commercio e agricoltura, ma si precisa che le imprese di servizi che abbiano ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento del diritto agli sgravi devono essere considerate, per i periodi anteriori alla legge n. 88/1989, nel ramo industria. La circolare chiarisce inoltre l’ammissibilità agli sgravi per alcune imprese di servizi inquadrate nel settore terziario dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989 e sollecita le Sedi a rimborsare con tempestività gli importi dovuti in esecuzione di sentenze definitive.

Classificazione previdenziale e riflessi sugli sgravi contributivi per il Mezzogiorno: precisazioni e chiarimenti

Classificazione previdenziale e sgravi contributivi per il Mezzogiorno: precisazioni e chiarimenti

La circolare interviene per chiarire gli effetti delle sentenze n. 497/1990 della Corte Costituzionale e n. 4837/1994 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, in materia di classificazione previdenziale e di accesso agli sgravi contributivi ex lege n. 1089/1968. Il documento si concentra su tre profili: la tutela degli inquadramenti pregressi alla data di entrata in vigore della legge n. 88/1989, l’ammissione al beneficio per alcune imprese di servizi inquadrate nel settore terziario e l’obbligo di procedere tempestivamente ai rimborsi dovuti in esecuzione di sentenze definitive.

Situazione normativa pregressa e salvaguardia degli inquadramenti

La circolare conferma le indicazioni già fornite con la circolare n. 210 del 12 luglio 1994, emanata a seguito della sentenza n. 4837/1994, che ha definito limiti e portata dell’art. 49 della legge n. 88/1989. Viene ribadita la salvaguardia degli inquadramenti in essere al 27 marzo 1989, o retroattivamente riconducibili a tale data, per i settori espressamente richiamati dalla legge: industria, commercio e agricoltura.

In questo contesto viene precisato che, per le imprese di servizi che erano state inquadrate prima della legge n. 88/1989 nel ramo commercio e che abbiano adito l’autorità giudiziaria per ottenere gli sgravi contributivi, l’eventuale sentenza passata in giudicato che riconosca il beneficio comporta, per i periodi anteriori all’entrata in vigore della legge n. 88/1989, l’inquadramento nel ramo industria. La circolare richiama infatti il principio espresso dalla Cassazione secondo cui, in mancanza di criteri classificatori specifici nelle leggi previdenziali, la classificazione dei datori di lavoro si effettua secondo le regole generali del codice civile, in particolare gli articoli 2082, 2135 e 2195 c.c.

Effetti del giudicato e classificazione nel ramo industria

Il documento sottolinea che, laddove l’inquadramento nel ramo commercio fosse stato impugnato dalle aziende per ottenere il riconoscimento degli sgravi ex lege n. 1089/1968 e successive integrazioni, il giudicato non poteva che formarsi sulla base delle norme del codice civile richiamate dalla Suprema Corte. Di conseguenza, l’Istituto, nell’eseguire le sentenze definitive, deve procedere alla classificazione utilizzando gli stessi supporti normativi adottati dal giudice.

Ne deriva che le aziende che, con sentenza passata in giudicato, hanno ottenuto il diritto agli sgravi per periodi precedenti la legge n. 88/1989 devono essere inquadrate in quel medesimo arco temporale nel ramo industria. Tale classificazione deve essere conservata anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989, in applicazione del principio di salvaguardia, con conseguente permanenza dei relativi diritti e obblighi contributivi.

Imprese di servizi nel settore terziario e ammissione agli sgravi

Un secondo chiarimento riguarda le imprese di servizi che hanno iniziato l’attività con dipendenti dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989 e che sono pertanto inquadrate nel settore terziario ex art. 49. La circolare precisa che, al momento, l’orientamento desumibile dalle sentenze richiamate trova applicazione per le imprese che svolgono le attività di:

  • case di cura;
  • imprese di pulizia;
  • istituti di vigilanza.

Per tali soggetti, l’inquadramento nel settore terziario non impedisce, allo stato, l’accesso al beneficio degli sgravi contributivi. Per tutte le altre imprese resta invece espressamente riservata l’emanazione di ulteriori disposizioni.

Rimborso delle somme dovute in esecuzione di sentenze definitive

La circolare segnala che sono frequenti le controversie originate dal mancato o ritardato rimborso delle somme spettanti alle aziende a titolo di sgravi contributivi ex lege n. 1089/1968, quando il diritto sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato. Per evitare l’insorgere di ulteriori contenziosi e l’addebito all’Istituto di interessi e rivalutazione monetaria, le Sedi sono invitate a provvedere con la massima tempestività al pagamento delle somme dovute.

In sintesi, il documento ribadisce la necessità di un’applicazione coerente delle sentenze definitive in materia di classificazione e sgravi, distingue il regime delle imprese di servizi a seconda della data di inizio dell’attività e dell’attività svolta, e sollecita una rapida definizione dei rimborsi dovuti alle aziende.

Punti principali

Effetti delle sentenze e salvaguardia degli inquadramenti pregressi

La circolare richiama la circolare n. 210 del 12 luglio 1994 e conferma le disposizioni già impartite in seguito alla sentenza n. 4837/1994 delle Sezioni Unite della Cassazione. La salvaguardia riguarda gli inquadramenti in essere al 27 marzo 1989, o retroattivamente riconducibili a tale data, per i settori espressamente indicati dall’art. 49 della legge n. 88/1989: industria, commercio e agricoltura.

Imprese di servizi e classificazione nel ramo industria

Per le imprese di servizi inquadrate prima della legge n. 88/1989 nel ramo commercio e che abbiano agito in giudizio per ottenere gli sgravi contributivi, la sentenza passata in giudicato che riconosca il beneficio ex art. 2195 c.c. comporta, per i periodi anteriori all’entrata in vigore della legge n. 88/1989, l’inquadramento nel ramo industria. La circolare spiega che il giudicato, in tali controversie, si forma sulla base delle norme del codice civile richiamate dalla Cassazione e che l’Istituto deve dare esecuzione alle sentenze usando gli stessi supporti normativi applicati dal magistrato.

Mantenimento dell’inquadramento dopo la legge n. 88/1989

Le aziende che, con sentenza passata in giudicato, hanno ottenuto il diritto agli sgravi ex lege n. 1089/1968 per periodi precedenti la legge n. 88/1989 devono essere inquadrate nel ramo industria per tali periodi. In forza del principio di salvaguardia, tale inquadramento va mantenuto anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989, con i conseguenti diritti e obblighi contributivi.

Ammissibilità agli sgravi per alcune imprese di servizi nel settore terziario

La circolare precisa che l’orientamento desumibile dalla sentenza della Cassazione n. 4837/1994 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 497/1990, secondo cui l’inquadramento previdenziale non è decisivo per l’accesso agli sgravi, trova attualmente applicazione per le imprese che hanno iniziato l’attività con dipendenti dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989 e che risultano inquadrate nel settore terziario ex art. 49, limitatamente alle attività di case di cura, imprese di pulizia e istituti di vigilanza. Per le altre imprese resta ferma la riserva di ulteriori disposizioni.

Rimborso tempestivo delle somme dovute

Viene segnalata la frequenza di controversie dovute al mancato sollecito rimborso degli sgravi contributivi ex lege n. 1089/1968 riconosciuti con sentenza passata in giudicato. Le Sedi sono invitate a provvedere con la massima tempestività al pagamento delle somme dovute, anche per evitare l’addebito all’Istituto di interessi e rivalutazione monetaria.

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