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Circolare

Circolare numero 57 del 23-2-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce alle Sedi le istruzioni contabili per l'imputazione definitiva del trattamento anticipato dell'indennità di mobilità ex art. 7, comma 5, legge n. 223/1991. In particolare, rende movimentabile il conto GAU 30/49 per le liquidazioni definitive, disciplina lo storno delle somme già contabilizzate provvisoriamente al conto GPA 51/99 e, per i trattamenti già liquidati al conto GAU 30/34, impone le necessarie operazioni di rettifica. Sono inoltre indicati i conti da utilizzare per il recupero di eventuali indennità di mobilità e assegni per il nucleo familiare erogati dopo la domanda di anticipazione, nonché per i recuperi di somme indebitamente erogate o restituite dagli interessati.

Istruzioni contabili per la liquidazione definitiva dell'indennità di mobilità anticipata

Istruzioni contabili per l'imputazione definitiva dell'indennità di mobilità anticipata

La circolare disciplina le modalità contabili da seguire per la liquidazione definitiva del trattamento anticipato dell'indennità di mobilità prevista dall'art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991. Le istruzioni intervengono dopo la precedente regolamentazione della materia e dopo il rilascio della procedura automatizzata per la liquidazione definitiva.

Finalità e contesto normativo

La circolare si innesta su due precedenti interventi: la circolare n. 124 del 31 maggio 1993, che aveva dato attuazione al DM n. 142 del 17 febbraio 1993 in materia di indennità di mobilità anticipata, e la circolare n. 211 del 17 settembre 1993, relativa alla corresponsione di un acconto sull'anticipazione. In seguito al rilascio della procedura automatizzata per la liquidazione definitiva, viene quindi definito il corretto trattamento contabile delle somme già erogate e di quelle da liquidare a saldo.

Conto da utilizzare per la liquidazione definitiva

Per l'imputazione del trattamento anticipato definitivo viene reso movimentabile il conto GAU 30/49, già istituito in sede di formazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1993. Questo conto diventa il riferimento contabile per la registrazione delle liquidazioni definitive dell'indennità anticipata.

Recupero degli acconti già contabilizzati

Le somme corrisposte a titolo di acconto e registrate provvisoriamente al conto GPA 51/99 devono essere recuperate al momento della liquidazione definitiva. Il recupero va effettuato con registrazione a debito del conto GAU 30/49 e a credito dello stesso conto GPA 51/99, con conseguente aggiornamento del partitario. In sostanza, il conto definitivo assorbe le somme già anticipate, riallineando la contabilità alla liquidazione conclusiva.

Storno dei trattamenti già liquidati al conto GAU 30/34

Per i trattamenti anticipati eventualmente già liquidati e imputati al conto GAU 30/34, le Sedi devono procedere alle opportune operazioni di storno. L'intervento deve essere effettuato sulla base della documentazione relativa alle singole liquidazioni e deve interessare il conto GAU 30/49. Per le liquidazioni effettuate nel corso del 1994, lo storno deve essere eseguito entro il termine del periodo suppletivo di tale esercizio.

Recupero di somme erogate dopo la domanda di anticipazione

La circolare precisa che eventuali importi corrisposti mensilmente, dopo la presentazione della domanda di anticipazione, a titolo di indennità di mobilità e dei relativi assegni per il nucleo familiare, devono essere recuperati al momento della liquidazione del trattamento anticipato. Il recupero avviene mediante reintroito ai conti GAU 24/34 e PTD 24/30.

Recuperi di somme indebitamente erogate o restituite

Qualora vi siano recuperi di trattamenti anticipati erogati indebitamente oppure somme restituite dagli interessati secondo quanto previsto al punto C) della circolare n. 124 del 31 maggio 1993, tali importi devono essere imputati al conto GAU 24/34. La circolare segnala inoltre che la denominazione di questo conto è stata modificata.

Variazioni al piano dei conti

L'allegato alla circolare riporta le variazioni del piano dei conti. Il conto GAU 24/34 assume la denominazione "Entrate varie - Recuperi e reintroiti delle prestazioni di mobilità". Il conto GAU 30/49 è invece destinato al "Trattamento anticipato dell'indennità di mobilità ai lavoratori che intraprendono un'attività o si associano in cooperativa ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991".

Punti principali

Finalità della circolare e riferimenti precedenti

La circolare è emanata per fornire le istruzioni contabili relative alla liquidazione definitiva del trattamento anticipato dell'indennità di mobilità previsto dall'art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991. Essa si colloca in continuità con la circolare n. 124 del 31 maggio 1993, che aveva attuato il DM n. 142 del 17 febbraio 1993, e con la circolare n. 211 del 17 settembre 1993, che aveva disciplinato l'erogazione di un acconto sull'anticipazione dell'indennità.

Movimentazione del conto GAU 30/49

Per la registrazione del trattamento anticipato definitivo viene reso movimentabile dalle Sedi il conto GAU 30/49, già istituito in sede di formazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1993. Le somme erogate a titolo di acconto e contabilizzate provvisoriamente al conto GPA 51/99 devono essere recuperate in sede di liquidazione definitiva mediante registrazione a debito del conto GAU 30/49 e a credito del conto GPA 51/99, con aggiornamento del relativo partitario.

Storno di trattamenti già liquidati al conto GAU 30/34

Per i trattamenti anticipati già liquidati e rilevati al conto GAU 30/34, le Sedi devono effettuare le necessarie operazioni di storno, utilizzando i dati desumibili dalla documentazione relativa alle liquidazioni. Le operazioni devono interessare il conto GAU 30/49. Per le liquidazioni eseguite nel corso del 1994, tali storni devono essere completati entro il termine del periodo suppletivo di quell'esercizio.

Recupero di indennità e assegni per il nucleo familiare successivi alla domanda

Le eventuali somme erogate mensilmente, dopo la domanda di anticipazione, a titolo di indennità di mobilità e dei connessi assegni per il nucleo familiare devono essere recuperate al momento della liquidazione del trattamento anticipato. Il recupero avviene mediante reintroito ai conti GAU 24/34 e PTD 24/30.

Recuperi di somme indebite o restituite dagli interessati

Eventuali recuperi di trattamenti anticipati erogati indebitamente, oppure restituiti dagli interessati secondo quanto previsto al punto C) della circolare n. 124 del 31 maggio 1993, devono essere imputati al conto GAU 24/34, la cui denominazione è stata variata.

Variazioni al piano dei conti

In allegato sono riportate le variazioni al piano dei conti. In particolare, il conto GAU 24/34 assume la denominazione 'Entrate varie - Recuperi e reintroiti delle prestazioni di mobilità' e il conto GAU 30/49 è destinato al 'Trattamento anticipato dell'indennità di mobilità ai lavoratori che intraprendono un'attività o si associano in cooperativa ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991'.

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