Circolare numero 52 del 20-2-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la portata della sentenza n. 264/1994 della Corte costituzionale, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 3, comma 8, della legge n. 297/1982 nella parte in cui non consente di escludere, dal calcolo della pensione, i periodi di minore retribuzione non necessari per maturare l'anzianità contributiva minima. Vengono chiariti l'ambito di applicazione della pronuncia, esteso anche ad alcune pensioni di anzianità e di reversibilità, e gli effetti temporali: ricalcolo dalla decorrenza originaria per le pensioni liquidate dal 7 luglio 1994 in poi, e riliquidazione dal 1° agosto 1994 per le pensioni già in essere, con arretrati nei limiti della prescrizione e salvo decadenza.
Applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 264/1994 sul calcolo della retribuzione pensionabile
Sentenza Corte costituzionale n. 264/1994 e calcolo della pensione
La circolare fornisce le istruzioni applicative della sentenza n. 264 del 22-30 giugno 1994 della Corte costituzionale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 luglio 1994. La pronuncia interviene sul criterio di determinazione della retribuzione pensionabile previsto dall'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, imponendo di neutralizzare, in determinati casi, i periodi di retribuzione ridotta non necessari al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima.
Contenuto della pronuncia
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che, quando un lavoratore che abbia già maturato la prescritta anzianità contributiva svolga nell'ultimo quinquennio attività lavorativa meno retribuita, la pensione liquidata non possa essere inferiore a quella spettante al raggiungimento dell'età pensionabile. In tale ipotesi devono essere esclusi dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione non necessari ai fini del requisito minimo di contribuzione.
La ratio della decisione è espressa dalla Corte nel rilievo che è irragionevole che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una pensione più bassa rispetto a quella che sarebbe derivata dall'assenza di contribuzione nel medesimo periodo.
Ambito di applicazione
La circolare chiarisce che la sentenza, pur richiamando per linea generale la precedente sentenza n. 307 del 1989, ha una portata più ampia. Il suo ambito non si limita alle sole fattispecie oggetto delle ordinanze di rinvio, ma comprende anche:
- le pensioni di anzianità, al compimento dell'età pensionabile da parte del titolare;
- le pensioni di reversibilità derivanti da pensione di vecchiaia o di anzianità, se il titolare della pensione diretta è deceduto dopo aver raggiunto l'età pensionabile e se per la pensione diretta sussistevano le condizioni di applicazione della sentenza.
La neutralizzazione dei periodi di minor retribuzione può essere effettuata solo se tali periodi non sono necessari ai fini dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia. Non vanno invece neutralizzate le contribuzioni ridotte anteriori all'ultimo quinquennio.
Per l'individuazione dell'età pensionabile dopo il 31 dicembre 1993, occorre fare riferimento all'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Pensioni liquidate dopo il 31 dicembre 1992
Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, la circolare ricorda che il trattamento è composto da due quote ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992:
- una quota per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, calcolata secondo la normativa allora vigente, quindi anche secondo l'art. 3 della legge n. 297/1982 quanto alla retribuzione pensionabile;
- una quota per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 in poi, calcolata secondo il d.lgs. n. 503/1992.
La sentenza n. 264/1994 trova applicazione solo sulla prima quota, relativa alle anzianità maturate fino al 1992.
Effetti temporali e decorrenze
La sentenza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; tuttavia, per l'applicazione concreta è necessaria una specifica domanda dell'interessato.
Per le pensioni di vecchiaia liquidate dal 7 luglio 1994 in poi, il trattamento va ricalcolato sin dalla decorrenza originaria, senza computare i periodi di retribuzione ridotta né ai fini della retribuzione pensionabile né ai fini dell'anzianità contributiva, se il nuovo importo risulta più favorevole.
Per le pensioni di vecchiaia già in essere al 7 luglio 1994, la riliquidazione decorre dal 1° agosto 1994. Gli arretrati sono riconoscibili nei limiti della prescrizione decennale, purché alla data della domanda non sia maturata la decadenza per l'azione giudiziaria.
Indicazioni per le pensioni di anzianità
Per le pensioni di anzianità il cui titolare abbia compiuto l'età pensionabile dal 7 luglio 1994 in poi, la sede competente deve procedere al ricalcolo dalla decorrenza originaria, escludendo la contribuzione ridotta sia dalla retribuzione pensionabile sia dall'anzianità contributiva. L'importo così determinato deve essere aumentato degli eventuali incrementi di legge intervenuti fino al primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, per essere poi confrontato con quello in pagamento a tale data.
Se invece il titolare aveva già compiuto l'età pensionabile prima del 7 luglio 1994, il ricalcolo decorre dal 1° agosto 1994. Gli arretrati eventualmente spettanti, maturati tra il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile e il 31 luglio 1994, sono riconoscibili nei limiti della prescrizione decennale e sempre che non sia maturata la decadenza per l'azione giudiziaria.
Modalità operative
La circolare indica che, ai fini del nuovo calcolo, può essere utilizzata l'opzione VERIFY della procedura di calcolo passante. Quando il trattamento ricalcolato risulta più favorevole, occorre procedere alla ricostituzione della pensione, sostituendo i dati di archivio con:
- la nuova anzianità contributiva;
- la nuova retribuzione pensionabile;
- la decorrenza di calcolo degli arretrati, che deve coincidere con il primo giorno del mese dal quale gli arretrati devono essere corrisposti.
Per le pensioni di anzianità, tale decorrenza per gli arretrati non può essere anteriore al mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile.
Punti principali
Contenuto della sentenza n. 264/1994
La Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole che, nel quinquennio finale di contribuzione, l'esercizio di attività meno retribuita produca una riduzione del trattamento pensionistico rispetto a quanto sarebbe spettato se quel periodo non fosse stato lavorato né contribuito. La dichiarazione di illegittimità colpisce l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297/1982 nella parte in cui non prevede la neutralizzazione dei periodi di minor retribuzione non necessari al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La sentenza si applica non solo alle pensioni di vecchiaia, ma anche alle pensioni di anzianità quando il titolare abbia raggiunto l'età pensionabile. La neutralizzazione riguarda tutte le situazioni in cui vi sia una riduzione della retribuzione nell'ultimo quinquennio, anche all'interno dello stesso rapporto di lavoro, purché i periodi da escludere non siano necessari per il diritto alla pensione. Sono esclusi i periodi di contribuzione ridotta collocati prima dell'ultimo quinquennio.
Coordinate per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992
Per le pensioni liquidate dopo il 31 dicembre 1992, che sono composte da due quote ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, la sentenza opera solo sulla quota riferita alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992. La quota successiva continua a essere calcolata secondo la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 503/1992.
Pensioni di reversibilità interessate
Rientrano nell'applicazione della sentenza anche le pensioni di reversibilità derivanti da pensione di vecchiaia o di anzianità, purché il titolare della pensione diretta sia deceduto dopo aver compiuto l'età per il pensionamento di vecchiaia e ricorrano, per la pensione diretta, le condizioni di applicabilità della pronuncia.
Effetti temporali e riliquidazione
La pronuncia ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma la sua applicazione concreta richiede una domanda esplicita dell'interessato. Le pensioni di vecchiaia liquidate dal 7 luglio 1994 in poi vanno determinate sin dalla decorrenza originaria escludendo i periodi di retribuzione ridotta, se il nuovo calcolo è più favorevole. Le pensioni già in essere al 7 luglio 1994 vanno riliquidate dal 1° agosto 1994, con arretrati nei limiti della prescrizione decennale e salvo decadenza dall'azione giudiziaria.
Indicazioni operative per le pensioni di anzianità
Per le pensioni di anzianità, se il titolare ha compiuto l'età pensionabile dal 7 luglio 1994 in poi, il ricalcolo avviene dalla decorrenza originaria; se l'età pensionabile era già stata raggiunta prima del 7 luglio 1994, il ricalcolo decorre dal 1° agosto 1994. Gli arretrati possono essere riconosciuti entro i limiti della prescrizione decennale e con i vincoli di decadenza indicati nella circolare. Ai fini del ricalcolo può essere utilizzata l'opzione VERIFY della procedura di calcolo passante.
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