Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14941/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento del provvedimento di non ammissione dell’alunno -OMISSIS- al secondo anno della scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS- emesso dal Dirigente scolastico il 12 giugno 2023, nonché di tutti gli atti connessi, coordinati, anteriori e conseguenti; e per il risarcimento dei danni subiti.

Giustizia amministrativa202311337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di non ammissione dell’alunno al secondo anno della scuola secondaria di primo grado, adottato dal dirigente scolastico il 12 giugno 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il giudizio di non ammissione del figlio alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado, deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 1 e 2, e dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 62/2017; violazione della circolare ministeriale n. 1865/2017, dell’ordinanza ministeriale n. 92/2007 e del PTOF dell’istituto; violazione della direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali, per mancata considerazione dello svantaggio linguistico e socio-culturale dell’alunno; violazione dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 62/2017 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione degli artt. 5, 7 e 8 della l. 241/1990, della circolare ministeriale n. 156/2000 e del PTOF, nonché carenza di motivazione e manifesta incongruenza e illogicità. È stato chiesto anche il risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’anno scolastico cui si riferiva la non ammissione era ormai trascorso e l’eventuale annullamento non avrebbe procurato alcuna utilità concreta all’alunno, che non avrebbe comunque potuto iscriversi alla classe interessata. La domanda risarcitoria è stata rigettata perché non adeguatamente provata: nel giudizio di responsabilità la parte deve dimostrare rigorosamente sia l’an sia il quantum del danno; il principio dispositivo opera pienamente e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. I ricorrenti si erano limitati a formulare la pretesa senza fornire prova del quantum. Le spese sono state integralmente compensate per eccezionali ragioni.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 62/2017

    Disciplina i presupposti e le modalità della valutazione e dell’ammissione alla classe successiva nel primo ciclo; i relativi vizi non sono stati esaminati nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 62/2017

    Richiamato quale parametro dei principi della valutazione scolastica; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 2, 4, 6 e 8 ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007

    Richiamati dai ricorrenti quali parametri della valutazione scolastica; le relative censure non sono state esaminate nel merito.

  • direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali

    Invocata per la mancata considerazione dello svantaggio linguistico e socio-culturale; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 5, 7 e 8 l. 241/1990

    Richiamati in relazione a profili partecipativi e procedimentali; le relative censure non sono state esaminate nel merito.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di rilevare in udienza la questione della sopravvenuta carenza di interesse e di decidere su tale profilo.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale base per la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.

  • art. 30 c.p.a.

    Rilevante per l’azione risarcitoria, rispetto alla quale il Collegio ha affermato la necessità della prova rigorosa dell’an e del quantum del danno.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento di un provvedimento scolastico relativo a un anno ormai trascorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’eventuale annullamento non possa procurare al minore alcuna utilità concreta e attuale.
  • Nell’azione risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo il ricorrente deve fornire una prova rigorosa sia dell’esistenza del danno sia della sua quantificazione; il principio dispositivo opera pienamente e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
  • La mera formulazione di una domanda risarcitoria, senza prova del quantum del danno, ne comporta il rigetto.
  • La sopravvenuta improcedibilità della domanda di annullamento non impedisce l’esame e il rigetto della distinta domanda risarcitoria, che resta soggetta ai propri presupposti probatori.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDanno da provvedimento illegittimo
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.