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Circolare

Circolare INAIL n. 60 del 27 ottobre 1989

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 1988.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’aggiornamento, con decorrenza 1° luglio 1988, della retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite spettanti ai medici colpiti da malattie e lesioni causate da raggi x e sostanze radioattive. La nuova retribuzione è fissata in L. 34.476.000 e si applica sia alle prime liquidazioni sia alla rivalutazione delle rendite già in godimento. La circolare disciplina inoltre la misura dell’assegno ai superstiti e indica che, per le azioni di surroga e regresso, i valori capitali e i ratei pregressi vanno aggiornati al 1° luglio, con conteggio dei ratei fino al 30 giugno.

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per medici radiologi esposti a raggi x e sostanze radioattive dal 1° luglio 1988

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici radiologi esposti a raggi x e sostanze radioattive

La circolare INAIL n. 60 del 27 ottobre 1989 disciplina la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche spettanti ai medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive. L’intervento recepisce il decreto ministeriale del 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989, e individua la nuova retribuzione annua di riferimento con decorrenza 1° luglio 1988.

Quadro normativo e presupposto della rivalutazione

La circolare richiama l’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, quale base normativa per la determinazione della retribuzione annua da assumere a base della liquidazione delle rendite a favore dei medici radiologi. Viene inoltre richiamato l’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che conferma la rivalutazione delle retribuzioni convenzionali per questa particolare categoria, ma la subordina alla presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione percepita nell’anno precedente dai medici radiologi dipendenti da enti pubblici.

Nel caso considerato, la variazione intervenuta tra il 1986 e il 1987 è pari al 10,46%, e quindi risulta idonea a consentire l’aggiornamento.

Nuova retribuzione annua di riferimento

Con effetto dal 1° luglio 1988, la retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite è fissata in L. 34.476.000.

La nuova misura si applica:

  • in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente;
  • in sede di prima liquidazione delle rendite ai superstiti;
  • in sede di rivalutazione delle rendite già in corso di godimento alla data del 1° luglio 1988.

Le riliquidazioni delle rendite in corso di godimento alla data indicata sono demandate direttamente alla Direzione generale - Servizio Meccanizzazione.

Assegno in caso di morte ai superstiti

La circolare precisa anche il criterio di determinazione dell’assegno in caso di morte ai superstiti dei medici radiologi, parametrato alla nuova retribuzione di L. 34.476.000. Le misure indicate sono le seguenti:

  • un terzo della retribuzione, se sopravvivono il coniuge e figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell’articolo 85 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
  • un quarto della retribuzione, nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
  • un sesto della retribuzione, negli altri casi previsti dal citato articolo 85.

Azioni di surroga e regresso: aggiornamento dei valori capitali

La circolare affronta infine il tema delle azioni di surroga e di regresso in corso. Poiché la rivalutazione delle rendite ha cadenza annuale, al fine di consentire con tempestività la formulazione di richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio, e non più al 1° gennaio.

Di conseguenza:

  • le Unità operative devono procedere al conteggio dei ratei di rendita sino al 30 giugno;
  • le competenti Avvocature, ove lo stato del procedimento lo consenta, devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per apportare gli aggiornamenti necessari alle conclusioni già formulate.

Punti principali

Aggiornamento della retribuzione annua di riferimento

In attuazione del decreto ministeriale del 27 dicembre 1988, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989, la retribuzione annua base per la liquidazione delle rendite dei medici radiologi viene rivalutata con decorrenza 1° luglio 1988. La rivalutazione è collegata all’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e viene richiamata anche la conferma operata dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Condizione per la rivalutazione e importo fissato

La circolare precisa che la rivalutazione delle retribuzioni convenzionali può aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione percepita nell’anno precedente dai medici radiologi dipendenti da enti pubblici. Per il periodo 1986-1987 tale variazione è stata pari al 10,46%, con conseguente fissazione della nuova retribuzione annua in L. 34.476.000 dal 1° luglio 1988.

Applicazione alle rendite e modalità di riliquidazione

La nuova misura retributiva si applica sia alle prime liquidazioni delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti decorrenti dal 1° luglio 1988, sia alla rivalutazione delle rendite già in godimento a tale data. Le operazioni di riliquidazione delle rendite in corso di godimento al 1° luglio 1988 sono demandate direttamente alla Direzione generale - Servizio Meccanizzazione.

Assegno in caso di morte ai superstiti

L’assegno ai superstiti dei medici radiologi è rapportato alla nuova retribuzione di L. 34.476.000 secondo le percentuali previste: un terzo della retribuzione in caso di coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell’articolo 85 del T.U. n. 1124/1965; un quarto nel caso di solo coniuge o soli figli aventi i requisiti; un sesto negli altri casi previsti dal medesimo articolo 85.

Aggiornamento dei valori capitali nelle azioni di surroga e regresso

In considerazione della cadenza annuale della rivalutazione delle rendite, per le azioni di surroga e di regresso in corso il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio, anziché al 1° gennaio, così da consentire richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso aggiornate tempestivamente.

Adempimenti delle Unità operative e delle Avvocature

Le Unità operative devono conteggiare i ratei di rendita sino al 30 giugno. Inoltre, quando lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature devono richiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per poter aggiornare le conclusioni già formulate sulla base dei nuovi valori.

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