Circolare INAIL n. 56 del 10 ottobre 1989
Legge 9 marzo 1989, n. 88 "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". Articolo 55, V comma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’art. 55, comma 5, della legge n. 88/1989, che attribuisce all’INAIL il potere di rettificare in qualsiasi momento le prestazioni erogate quando siano stati commessi errori di qualsiasi natura nella loro attribuzione, erogazione o riliquidazione. La norma amplia la facoltà di autotutela dell’Istituto, consente la rettifica con effetto ex nunc, disciplina la notifica all’interessato e prevede, in caso di dolo del percettore, la segnalazione all’autorità giudiziaria e il recupero delle somme. La circolare chiarisce anche l’efficacia temporale della disciplina, in vigore dal 28 marzo 1989, e l’irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte solo per i casi successivi non definiti e in assenza di dolo.
Rettifica in qualunque momento delle prestazioni INAIL per errori e irripetibilità delle somme salvo dolo
Legge n. 88/1989, art. 55, comma 5: rettifica delle prestazioni INAIL e irripetibilità dell’indebito
La circolare n. 56 del 10 ottobre 1989 illustra l’ambito applicativo dell’art. 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che riforma l’assetto dell’INAIL attribuendo all’Istituto il potere di rettificare in qualunque momento le prestazioni erogate quando siano stati commessi errori di qualsiasi natura nella fase di attribuzione, erogazione o riliquidazione. Il documento chiarisce anche gli effetti della norma sulle somme indebitamente corrisposte, sulle procedure interne e sulla decorrenza temporale della nuova disciplina.
Ambito della nuova facoltà di rettifica
La disposizione legislativa è letta in senso ampio: essa riguarda tutte le prestazioni comunque erogate dall’INAIL nell’ambito della tutela assicurativa. Secondo la circolare, la norma introduce un elemento di novità perché amplia e rafforza il potere di autotutela dell’Istituto, quale pubblica amministrazione, consentendo di modificare i propri provvedimenti anche in ipotesi prima non facilmente rimediabili.
In particolare, la circolare richiama il superamento del precedente divieto di operare la cosiddetta "revisione per errore", derivante dalla mancata recezione nel D.L. Lgt. 23 agosto 1935, n. 1765 e poi nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dell’art. 13 del Testo Unico 31 gennaio 1904, n. 51. Ne risultava, in passato, preclusa la possibilità di riformulare un giudizio diagnostico errato anche quando i presupposti esistevano sin dall’origine.
Tipologie di errori e atti rettificabili
L’art. 55 consente non solo l’annullamento di atti viziati da errori di diritto derivanti da una errata conoscenza dei fatti, ma anche la rettifica o l’annullamento di atti fondati su valutazioni tecniche. Ciò vale quando l’Amministrazione disponeva sin dall’inizio di tutti gli elementi necessari, ma il giudizio si rivela poi errato alla luce di un più fondato accertamento medico-legale.
La circolare precisa che questa facoltà opera indipendentemente dai termini della revisione delle rendite disciplinata dall’art. 83 del Testo Unico. Tuttavia, nella prassi, il procedimento revisionale può costituire una delle occasioni in cui l’errore emerge.
Effetti sulle somme percepite e ipotesi di dolo
La norma introduce una deroga espressa all’art. 2033 c.c. in materia di ripetizione dell’indebito. Le somme erogate per errore sono irripetibili, salvo il caso in cui il percettore abbia agito con dolo.
Qualora dagli atti emerga l’ipotesi di dolo del beneficiario, l’Unità operativa deve:
- effettuare le segnalazioni all’Autorità giudiziaria;
- invitare l’interessato alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
- attivare tutti i tentativi consentiti per il recupero, compresa l’azione giudiziaria, nel rispetto della circolare n. 13/1984.
La circolare aggiunge che l’inesigibilità delle somme erogate determina responsabilità dei funzionari dell’Istituto solo in caso di dolo o colpa grave.
Adempimenti operativi delle Unità operative
Accertata l’infondatezza del provvedimento, le Unità operative devono procedere con ogni urgenza alla rettifica, con effetto ex nunc. La rettifica va poi notificata al destinatario con motivazione esplicita e con richiamo alla norma di riferimento.
Il documento sottolinea quindi una procedura interna chiara: verifica dell’errore, rettifica immediata, comunicazione al destinatario e, solo in presenza di dolo, attivazione delle iniziative di recupero e delle eventuali segnalazioni penali.
Decorrenza della disciplina e limiti temporali
La legge n. 88/1989 è entrata in vigore il 28 marzo 1989, ossia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La circolare stabilisce che rientrano nell’operatività della norma tutte le fattispecie per le quali la verifica dell’infondatezza del provvedimento sia stata effettuata dopo tale data.
Il potere di rettifica può essere esercitato "in qualunque momento", quindi anche oltre i termini previsti per la revisione delle rendite. Diversamente, la regola dell’irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte non si applica ai casi di rettifica già definiti al 28 marzo 1989, anche se il recupero fosse ancora in corso per effetto di una dilazione concessa dall’Istituto.
Aggiornamento delle istruzioni interne
La circolare abroga tutte le istruzioni precedenti incompatibili con la nuova disciplina e invita le Unità operative a segnalare alla Direzione generale eventuali difficoltà riscontrate nell’attuazione della normativa.
Punti principali
Contenuto della norma e ampliamento del potere di rettifica
L’art. 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88 consente all’INAIL di rettificare in qualunque momento le prestazioni erogate, in caso di errore di qualsiasi natura commesso nell’attribuzione, nell’erogazione o nella riliquidazione. La circolare evidenzia che la disposizione comprende tutte le prestazioni erogate dall’Istituto in attuazione della tutela assicurativa e rappresenta una novità rispetto al precedente divieto di revisione per errore.
Rapporti con la revisione e con l’autotutela amministrativa
La nuova facoltà non incide sui termini e sulle procedure dell’art. 83 del Testo Unico per la revisione, anche se il procedimento revisionale può costituire un momento in cui l’errore emerge. La norma introduce inoltre la possibilità di annullare o rettificare atti fondati su errori di diritto o su valutazioni tecniche successivamente ritenute errate alla luce di un più fondato giudizio medico-legale.
Effetti sulle somme indebitamente percepite e responsabilità
Viene configurata un’eccezione espressa al principio di ripetizione dell’indebito dell’art. 2033 c.c.: le somme indebitamente erogate sono irripetibili se corrisposte per errore, salvo che ricorra il dolo del percettore. La circolare precisa inoltre che l’inesigibilità delle somme erogate comporta responsabilità dei funzionari dell’Istituto solo in caso di dolo o colpa grave.
Istruzioni operative per le Unità operative
Una volta accertata l’infondatezza del provvedimento, le Unità operative devono procedere con urgenza alla rettifica con effetto ex nunc. Il provvedimento va notificato al destinatario con adeguata motivazione e con espresso richiamo alla norma. Se dagli atti emerge il dolo del percettore, devono essere effettuate le segnalazioni all’autorità giudiziaria e l’interessato deve essere invitato a restituire le somme, esperendo tutti i tentativi consentiti per il recupero, compresa l’azione giudiziaria, secondo la circolare n. 13/1984.
Decorrenza della disciplina e ambito temporale
L’art. 55 è entrato in vigore il 28 marzo 1989, cioè il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge n. 88/1989 in Gazzetta Ufficiale. Rientrano nella disciplina le fattispecie per cui la verifica dell’infondatezza del provvedimento sia stata effettuata dopo tale data. Il potere di rettifica può essere esercitato in qualunque momento, indipendentemente dai termini previsti per la revisione delle rendite. La regola dell’irripetibilità non si applica alle rettifiche già definite alla data del 28 marzo 1989, anche se l’azione di recupero fosse ancora in corso per dilazione concessa dall’Istituto.
Disposizioni finali
La circolare abroga le istruzioni precedenti incompatibili con la nuova disciplina e invita le Unità operative a segnalare alla Direzione generale eventuali difficoltà applicative.
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