Circolare INAIL n. 59 del 25 ottobre 1989
Normativa concernente il rapporto libero professionale dei medici ambulatoriali. Indennotà di rischio da radiazioni adeguamento della misura mensile (legge 27 ottobre 1988, n. 460).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento dell’indennità mensile di rischio da radiazioni da L. 30.000 a L. 200.000, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, per gli specialisti esposti al rischio ex D.P.R. n. 185/1964. Vengono chiariti i soggetti aventi diritto, le regole di corresponsione nei casi di incarichi multipli o provvisori, la non frazionabilità dell’emolumento e le modalità operative per presentare le richieste e le dichiarazioni necessarie. È inoltre precisato che l’indennità è soggetta a ritenuta IRPEF e che la circolare va notificata anche ai sanitari il cui rapporto sia cessato dopo il 1° gennaio 1988.
Adeguamento dell’indennità mensile di rischio da radiazioni per i medici ambulatoriali
Indennità di rischio da radiazioni per i medici ambulatoriali: adeguamento della misura mensile
La circolare disciplina l’adeguamento dell’indennità di rischio da radiazioni spettante ai medici ambulatoriali specialisti esposti al rischio, recependo l’aumento disposto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460. Oltre a fissare la nuova misura mensile, il documento chiarisce la decorrenza, i destinatari, i criteri di erogazione nei casi di attività svolta presso più enti e gli adempimenti necessari per ottenere il pagamento.
Riferimenti normativi e decorrenza
La legge 27 ottobre 1988, n. 460 ha aumentato la misura mensile dell’indennità da L. 30.000 a L. 200.000. L’adeguamento si applica agli specialisti esposti al rischio da radiazioni di cui al D.P.R. n. 185/1964, sulla base del combinato disposto dell’art. 32 dell’Accordo richiamato dal D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291 e degli artt. 58, primo comma, e 62 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270. La decorrenza dell’aumento è fissata al 1° gennaio 1988.
Soggetti aventi diritto
L’indennità spetta anche ai medici con incarico a titolo provvisorio e precario, nonché ai sostituti. È precisato che essa è dovuta in misura intera anche quando il monte ore settimanale complessivo svolto presso l’Istituto e/o presso UU.SS.LL. e/o altri enti sia inferiore al massimale di 36 ore settimanali previsto dall’Accordo.
Caratteristiche dell’emolumento e assenze
L’emolumento deve essere corrisposto per 12 mensilità e non è frazionabile. Di conseguenza, deve essere erogato anche nei periodi di assenza retribuita a qualunque titolo e in tutti i casi di assenza senza diritto a compenso che non incidano sull’intero mese. La circolare dichiara superate, per la materia, le istruzioni della circolare n. 66/1974 relative al computo dell’indennità ai fini delle detrazioni per inosservanza dell’orario di incarico e sciopero.
Erogazione provvisoria nei casi di incarichi presso più enti
Poiché sono sorte perplessità sulla ripartizione dell’onere quando lo specialista opera contemporaneamente presso l’INAIL e presso UU.SS.LL. e/o altri enti, la circolare stabilisce che, in attesa di istruzioni ministeriali, l’indennità venga corrisposta provvisoriamente solo su specifica richiesta e secondo criteri puntuali.
Per gli specialisti che operano esclusivamente nei Centri medico legali dell’Istituto, l’indennità è erogata in misura intera, indipendentemente dal numero di ore svolte. Per i sanitari che svolgono anche prestazioni presso UU.SS.LL. e/o altri enti, il pagamento avviene sulla base di una dichiarazione rilasciata dall’ente di appartenenza e secondo le seguenti regole:
- l’intero importo di L. 200.000 mensili, se l’interessato non percepisce nulla a tale titolo altrove;
- un importo proporzionale al numero di ore di servizio, fino a concorrenza della misura intera, se l’altro ente applica il criterio proporzionale;
- nessuna erogazione provvisoria per i titolari di rapporto ospedaliero a tempo definito e per coloro che dichiarino di percepire già l’emolumento per intero dalla USL e/o da altro ente.
Domanda, documentazione e termini
Ai fini dell’erogazione concreta dell’indennità, gli specialisti devono presentare apposita richiesta secondo il fac-simile allegato n. 2, tramite l’Unità di appartenenza, alla Direzione generale - Servizio del personale, Ufficio V. Se il sanitario è titolare di altro incarico, la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione dell’ente presso il quale svolge le ulteriori prestazioni. Gli specialisti che già percepiscono l’emolumento per intero devono trasmettere la dichiarazione di cui al fac-simile allegato n. 3.
Le richieste devono essere inoltrate entro 40 giorni dalla notifica della circolare. Le stesse modalità valgono per le dichiarazioni dei sanitari che già percepiscono l’indennità per intero.
Regolazioni contabili, istruttoria e profili fiscali
Le regolazioni saranno effettuate mediante ruoli meccanografici. Le singole Unità devono comunque curare l’istruttoria delle richieste e le regolazioni relative ai medici con incarico provvisorio o di sostituzione, trattandosi di rapporti decentrati, applicando i criteri indicati nella circolare.
L’indennità di rischio da radiazioni è soggetta a ritenuta IRPEF con le medesime modalità previste per i compensi corrisposti agli aventi titolo.
Notifica della circolare
La circolare deve essere notificata, secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973, a tutti i sanitari interessati, compresi quelli il cui rapporto sia cessato successivamente al 1° gennaio 1988.
Punti principali
Adeguamento della misura dell’indennità
La legge 27 ottobre 1988, n. 460 ha elevato l’indennità mensile di rischio da radiazioni da L. 30.000 a L. 200.000. L’adeguamento riguarda gli specialisti esposti al rischio da radiazioni ai sensi del D.P.R. n. 185/1964, in base all’Accordo richiamato dal D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291 e agli articoli 58 e 62 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270. La decorrenza è fissata al 1° gennaio 1988.
Soggetti aventi diritto e misura dell’erogazione
Hanno diritto all’indennità anche i medici con incarico provvisorio e precario, nonché i sostituti. L’indennità spetta in misura intera anche se il totale delle ore settimanali svolte complessivamente, presso l’Istituto e/o presso UU.SS.LL. o altri enti, è inferiore al massimale di 36 ore settimanali previsto dall’Accordo.
Caratteri dell’indennità e assenze
L’indennità deve essere corrisposta per 12 mensilità ed è non frazionabile. Deve quindi essere erogata anche nei periodi di assenza retribuita a qualsiasi titolo e in tutti i casi di assenza senza diritto a compenso che non incidano sull’intero mese. Restano superate le istruzioni della circolare n. 66/1974 per quanto riguarda le detrazioni per inosservanza dell’orario di incarico e sciopero.
Criteri provvisori per gli specialisti con più incarichi
In attesa di indicazioni ministeriali sulla ripartizione dell’onere quando lo specialista opera contemporaneamente presso l’INAIL e presso UU.SS.LL. e/o altri enti, il pagamento avviene provvisoriamente solo su specifica richiesta. Ai soli specialisti che operano esclusivamente nei Centri medico legali dell’Istituto l’indennità è corrisposta in misura intera, qualunque sia il numero di ore svolte. Per chi svolge anche prestazioni presso altri enti, l’erogazione avviene sulla base di dichiarazione dell’USL o dell’ente di appartenenza e secondo tre ipotesi: intero importo se non si percepisce nulla altrove; importo proporzionale alle ore di servizio fino a concorrenza della misura intera se l’altro ente usa il criterio proporzionale; nessuna erogazione provvisoria se il sanitario è titolare di rapporto ospedaliero a tempo definito o se dichiara di percepire già l’emolumento per intero dall’USL o da altro ente.
Domanda, dichiarazioni e termini
Per ottenere l’indennità gli specialisti devono presentare apposita richiesta secondo il fac-simile allegato n. 2, tramite l’Unità di appartenenza, alla Direzione generale - Servizio del personale, Ufficio V. Se titolari di altri incarichi, la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione dell’ente presso cui svolgono le ulteriori prestazioni; gli specialisti che già percepiscono l’emolumento per intero devono trasmettere la dichiarazione prevista dal fac-simile allegato n. 3. Le richieste devono pervenire entro 40 giorni dalla notifica della circolare.
Regolazioni contabili e competenze delle Unità
Le regolazioni sono effettuate tramite ruoli meccanografici. Le singole Unità devono comunque istruire le richieste e curare le regolazioni relative ai medici con incarico provvisorio o di sostituzione, trattandosi di rapporti decentrati, applicando i criteri indicati nella circolare.
Trattamento fiscale e notificazione
L’indennità di rischio da radiazioni è soggetta a ritenuta IRPEF con le stesse modalità previste per i compensi corrisposti agli aventi diritto. La circolare deve essere notificata, secondo le modalità della circolare n. 3/1973, a tutti i sanitari interessati, compresi quelli il cui rapporto sia cessato successivamente al 1° gennaio 1988.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 27 ott 1989Circolare INAIL n. 60 del 27 ottobre 1989
- Circolare · 10 ott 1989Circolare INAIL n. 56 del 10 ottobre 1989
- Circolare · 10 ott 1989Circolare INAIL n. 57 del 10 ottobre 1989
- Circolare · 25 nov 1989Circolare INAIL n. 64 del 25 novembre 1989
- Circolare · 6 dic 1989Circolare INAIL n. 66 del 06 dicembre 1989
- Circolare · 13 dic 1989Circolare INAIL n. 67 del 13 dicembre 1989
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →