Circolare INAIL n. 57 del 10 ottobre 1989
D.M. 26 giugno 1989. Misura dell assegno giornaliero dei lavoratori dei cantieri di lavoro, di rimboschimento e di sistemazione montana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento dell’assegno giornaliero spettante ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e di sistemazione montana, fissato dal D.M. 26 giugno 1989 in L. 17.190 per il periodo 1 luglio 1989-30 giugno 1991. Viene precisato che tale importo è soggetto alla contribuzione INAIL del 5%, mentre le eventuali integrazioni seguono la tassazione ordinaria prevista dal D.M. 18 giugno 1988. Sono inoltre richiamate le istruzioni già impartite con la circolare n. 27/1983 sui limiti minimi di retribuzione giornaliera e confermate, per quanto compatibili, quelle della circolare n. 88/1976. Nel decreto sono aggiornati anche i contributi giornalieri per capo cantiere e vice capo cantiere assunti dagli enti gestori.
Adeguamento dell'assegno giornaliero dei lavoratori dei cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana per il biennio 1 luglio 1989-30 giugno 1991
Adeguamento dell'assegno giornaliero per i cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana
La circolare INAIL n. 57 del 10 ottobre 1989 dà comunicazione dell’adeguamento biennale delle misure economiche previste per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e di sistemazione montana. L’intervento recepisce il D.M. 26 giugno 1989, emanato in applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 264 e della legge 6 agosto 1975, n. 418, per il periodo 1 luglio 1989 - 30 giugno 1991.
Nuova misura dell'assegno giornaliero
Per il biennio indicato, l’assegno giornaliero spettante ai lavoratori avviati ai cantieri è fissato in L. 17.190, in aumento rispetto al precedente importo di L. 15.440. Il decreto motiva l’adeguamento sulla base della variazione dell’indice del costo della vita rilevata dall’ISTAT, pari all’11,35% per l’ultimo biennio considerato.
Regime contributivo e fiscale
La circolare precisa che l’importo dell’assegno giornaliero è soggetto alla contribuzione per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura del 5%. Le eventuali integrazioni dell’assegno non seguono invece tale regime contributivo, ma restano assoggettate alla tassazione ordinaria prevista dal D.M. 18 giugno 1988.
Rinvio alle istruzioni già impartite
Per quanto riguarda l’applicabilità ai lavoratori interessati dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, la circolare rinvia alle disposizioni già emanate con la circolare n. 27/1983. Inoltre, vengono confermate le istruzioni della circolare n. 88/1976, nella parte in cui non risultino incompatibili con le nuove disposizioni.
Aggiornamento dei contributi per il personale dirigente dei cantieri
Il D.M. 26 giugno 1989 non si limita all’assegno dei lavoratori, ma aggiorna anche i contributi giornalieri per il trattamento economico e per le spese di tutela previdenziale e assicurativa del capo cantiere e del vice capo cantiere, assunti dagli enti gestori.
- Il contributo del capo cantiere passa da L. 41.170 a L. 45.840 giornaliere.
- Il contributo del vice capo cantiere passa da L. 36.025 a L. 40.110 giornaliere.
Quadro normativo richiamato
Nel decreto sono richiamati, tra gli altri, gli articoli 59 e 61 della legge n. 264/1949, gli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 418/1975, l’art. 23 della legge n. 845/1978 e la legge n. 542/1988, oltre al precedente D.M. 11 aprile 1987 che aveva fissato gli importi validi per il periodo 1 luglio 1987 - 30 giugno 1989.
Punti principali
Oggetto dell’intervento
La circolare riguarda l’adeguamento biennale della misura dell’assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 e della legge 6 agosto 1975, n. 418.
Nuova misura dell’assegno giornaliero
Per il periodo dal 1 luglio 1989 al 30 giugno 1991 l’assegno giornaliero è stabilito in L. 17.190, in sostituzione dell’importo precedente di L. 15.440.
Regime contributivo e fiscale
L’importo dell’assegno giornaliero è assoggettato alla contribuzione per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura del 5%. Le eventuali integrazioni dell’assegno restano soggette alla tassazione ordinaria stabilita dal D.M. 18 giugno 1988.
Rinvio alle istruzioni precedenti
Per l’applicabilità dei limiti minimi di retribuzione giornaliera ai lavoratori interessati si rinvia alle disposizioni della circolare n. 27/1983. Restano confermate, per quanto non in contrasto con la presente, le istruzioni contenute nella circolare n. 88/1976.
Aggiornamento dei contributi per capo cantiere e vice capo cantiere
Il decreto aggiorna anche i contributi giornalieri per il trattamento economico e per le spese di tutela previdenziale e assicurativa del capo cantiere e del vice capo cantiere, assunti dagli enti gestori: rispettivamente da L. 41.170 a L. 45.840 e da L. 36.025 a L. 40.110, arrotondate.
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