Circolare INAIL n. 64 del 25 novembre 1989
Erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi del lavoro per l anno 1989.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina un’erogazione integrativa straordinaria di fine anno per i grandi invalidi del lavoro, deliberata per le festività natalizie 1989. Stabilisce i beneficiari, i limiti di reddito, gli importi spettanti, l’ulteriore quota per i figli minori di 12 anni, le modalità di comunicazione e domanda, nonché le istruzioni contabili e il termine entro il 31 dicembre 1989 per le registrazioni di competenza.
Erogazione integrativa di fine anno 1989 ai grandi invalidi del lavoro
Erogazione integrativa di fine anno 1989 ai grandi invalidi del lavoro
La circolare dispone un’erogazione straordinaria di fine anno, deliberata dal Comitato tecnico grandi invalidi nella seduta del 6 novembre 1989 in occasione delle festività natalizie. L’intervento riguarda i grandi invalidi del lavoro titolari delle prestazioni della speciale gestione alla data del 15 dicembre 1989 e definisce importi, requisiti reddituali, modalità di presentazione delle domande, criteri contabili e adempimenti successivi delle strutture territoriali.
Beneficiari e requisiti di accesso
Possono beneficiare delle provvidenze i grandi invalidi che abbiano titolo alle prestazioni della speciale gestione al 15 dicembre 1989. Per la misura subordinata al reddito, il limite annuo è fissato in L. 22.000.000, incrementabile di L. 1.080.000 per ogni familiare a carico.
La circolare precisa le nozioni rilevanti ai fini del calcolo:
- per "reddito" deve intendersi l’ammontare delle entrate personali dell’assistito, escluso l’assegno per assistenza personale continuativa;
- per "familiare a carico" deve intendersi il soggetto per il quale l’invalido percepisca gli assegni familiari oppure che possa essere considerato a carico secondo i criteri dell’art. 106 del Testo Unico n. 1124/1965 in materia di rendite ai superstiti, anche se non appartenente alle categorie familiari cui la norma limita l’operatività di tali criteri.
Misura delle erogazioni
La circolare distingue due tipologie di intervento:
- L. 174.000 per i portatori di invalidità dall’80% al 100%;
- L. 216.000 per i portatori di invalidità del 100% con necessità di assistenza personale continuativa.
A queste somme si aggiunge, senza alcun riferimento al reddito, un importo di L. 50.000 per ciascun figlio di età non superiore a 12 anni, purché tale età sia posseduta alla data di adozione della delibera, ossia il 6 novembre 1989.
Domanda e documentazione
Il provvedimento deve essere portato tempestivamente a conoscenza di tutti i grandi invalidi interessati mediante lettera conforme al fac-simile allegato alla circolare. Gli assistiti che si trovino nelle condizioni previste devono presentare formale domanda, sempre secondo il modello allegato, corredata da idonea documentazione attestante l’entità dei redditi dichiarati.
Criteri organizzativi e imputazione delle spese
Per i grandi invalidi ricoverati presso istituti ospedalieri od ospiziali, la spesa è posta a carico della Sede nel cui protocollo l’assistito risulta iscritto. Dopo l’effettuazione delle erogazioni, le Direzioni regionali o interregionali e l’Ispettorato provinciale di Bolzano devono comunicare alla Direzione generale:
- l’ammontare delle spese sostenute da ciascuna unità dipendente;
- il numero dei beneficiari, distinti tra grandi invalidi, super invalidi e figli.
Istruzioni contabili e scadenze
Le somme corrisposte devono essere registrate al capitolo 603, sottoconto 02, denominato "Erogazioni integrative di fine anno" della speciale gestione grandi invalidi del lavoro. La circolare richiama inoltre le disposizioni del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 e raccomanda la massima cura affinché tutte le registrazioni della fase di competenza siano effettuate integralmente entro il 31 dicembre 1989, così da evitare variazioni in aumento dei residui passivi nel corso del 1990.
Punti principali
Beneficiari e requisiti
L’erogazione è destinata ai grandi invalidi aventi titolo alle prestazioni della speciale gestione alla data del 15 dicembre 1989. Per la quota subordinata al reddito, l’assistito deve avere un reddito annuo non superiore a L. 22.000.000, aumentabile di L. 1.080.000 per ogni familiare a carico.
Importi delle provvidenze
Per i grandi invalidi con invalidità dall’80% al 100% è previsto un importo di L. 174.000. Per i portatori di invalidità del 100% con necessità di assistenza personale continuativa l’importo è di L. 216.000. Inoltre, a prescindere dal reddito, è riconosciuto un importo di L. 50.000 per ogni figlio di età non superiore ai 12 anni alla data del 6 novembre 1989.
Definizione di reddito e familiare a carico
Ai fini del beneficio, per reddito si intende l’ammontare delle entrate personali dell’assistito, con esclusione dell’assegno per assistenza personale continuativa. Per familiare a carico si intende chi dà luogo alla percezione degli assegni familiari o chi comunque possa essere considerato a carico secondo i criteri dell’art. 106 del Testo Unico n. 1124/1965 in materia di rendite ai superstiti, anche se non rientra nelle categorie familiari cui la norma limita l’operatività di tali criteri.
Domanda, comunicazione e documentazione
Il provvedimento deve essere comunicato tempestivamente a tutti i grandi invalidi interessati mediante lettera conforme al fac-simile allegato. Gli aventi diritto devono presentare formale domanda secondo il modello allegato, accompagnata da idonea documentazione comprovante l’ammontare dei redditi dichiarati.
Criteri di imputazione e flussi informativi
Le erogazioni ai grandi invalidi ricoverati presso istituti ospedalieri od ospiziali sono a carico della Sede in cui l’assistito risulta iscritto a protocollo. Dopo l’effettuazione dei pagamenti, le Direzioni regionali o interregionali e l’Ispettorato provinciale di Bolzano devono comunicare alla Direzione generale l’ammontare delle spese sostenute da ciascuna unità dipendente e il numero dei beneficiari, distinti tra grandi invalidi, super invalidi e figli.
Istruzioni contabili e termine di registrazione
Le somme corrisposte vanno contabilizzate al capitolo 603, sottoconto 02, denominato "Erogazioni integrative di fine anno" nell’ambito della speciale gestione grandi invalidi del lavoro. In applicazione del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, le unità interessate devono registrare integralmente le operazioni nella fase di competenza entro il 31 dicembre 1989, al fine di evitare variazioni in aumento dei residui passivi nell’anno 1990.
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