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Circolare

Circolare INAIL n. 67 del 13 dicembre 1989

Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e le malattie professionale dei settori industriale ed agricolo con decorrenza 1° luglio 1989. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malatti

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, dal 1° luglio 1989, le retribuzioni annue minime e massime per il settore industriale e le basi convenzionali per il settore agricolo, ai fini della liquidazione e riliquidazione delle rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale. Stabilisce inoltre la rivalutazione delle prestazioni per i medici esposti a raggi X e sostanze radioattive, l’adeguamento dell’assegno per assistenza personale continuativa e dell’assegno una tantum in caso di morte, nonché dei premi speciali per alunni e studenti e delle retribuzioni convenzionali per compagnie e gruppi portuali. La circolare indica anche i criteri operativi per la riliquidazione delle rendite in corso di godimento, le competenze tra Servizio Meccanizzazione e Unità operative, e gli effetti sulle azioni di surroga e regresso.

Rivalutazione delle prestazioni INAIL dal 1° luglio 1989 e riflessi su premi e categorie speciali

Rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL dal 1° luglio 1989

La circolare disciplina la rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale e agricolo, nonché la rivalutazione annuale per i medici esposti a raggi X e sostanze radioattive. Contestualmente chiarisce gli effetti della rivalutazione sui premi speciali per alunni e studenti delle scuole non statali e sui premi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori delle compagnie e gruppi portuali.

Fonti normative e decorrenze

Le nuove misure derivano dai decreti ministeriali del 13 e 14 settembre 1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1989 e nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1989. I decreti fissano le nuove retribuzioni annue minime e massime per il settore industriale e quelle convenzionali per il settore agricolo, con validità dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1991, mentre per i medici radiologi la retribuzione base vale dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990.

Liquidazione delle prestazioni dal 1° luglio 1989

Le nuove retribuzioni sostituiscono quelle indicate nella circolare n. 64/1987 e si applicano, dal 1° luglio 1989, alle prime liquidazioni delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti.

Per il settore industriale, la retribuzione annua minima utile al calcolo delle rendite è pari a L. 12.766.000 e quella massima a L. 23.709.000.

Per il settore agricolo, la circolare distingue tra più ipotesi:

  • per gli infortuni verificatisi entro il 31 dicembre 1976, le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta sono differenziate in base all’età del lavoratore e al periodo di erogazione, con importi espressamente indicati per i primi 90 giorni e per i periodi successivi;
  • per i lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato, l’indennità si calcola sulla retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488;
  • per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, per eventi dal 1° gennaio 1982, l’indennità va calcolata sulla retribuzione effettiva secondo la legge n. 54/1982, fermo il limite minimo di L. 37.340;
  • per i lavoratori di cui all’art. 205, lettera b), del Testo Unico, per eventi dal 1° gennaio 1982, l’indennità va calcolata sulla retribuzione giornaliera degli "specializzati" fissata annualmente per provincia;
  • la retribuzione annua convenzionale per il calcolo delle rendite è fissata in L. 20.317.000 e si applica anche ai lavoratori agricoli autonomi e subordinati a tempo determinato infortunatisi in attività previste dall’art. 209 del Testo Unico;
  • per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato infortunatisi dal 1° gennaio 1982, le rendite sono calcolate sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti minimo e massimo del settore industriale.

Assegno per assistenza personale continuativa e assegno una tantum in caso di morte

Dal 1° luglio 1989, l’assegno per assistenza personale continuativa previsto dagli artt. 76 e 218 del Testo Unico è rivalutato nella stessa percentuale delle rendite del settore industriale e ammonta a L. 421.000 mensili.

La circolare precisa anche le modalità operative per le concessioni da inserire nella gestione meccanizzata dopo la liquidazione dei conguagli, distinguendo tra concessioni con decorrenza antecedente o successiva alla rivalutazione.

Sempre dal 1° luglio 1989, l’assegno una tantum in caso di morte, previsto dagli artt. 7 e 8 della legge n. 251/1982, è fissato in L. 1.685.000.

Medici esposti a raggi X e sostanze radioattive

Per questa categoria, la rivalutazione delle rendite decorre dal 1° luglio 1988 secondo i criteri della circolare n. 60/1989. Dal 1° luglio 1989 la retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite dei medici e dei superstiti è pari a L. 39.758.000.

L’assegno una tantum ai superstiti dei medici radiologi è determinato in rapporto a tale retribuzione, nelle seguenti misure:

  • un terzo della retribuzione nel caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti dell’art. 85, n. 2, del Testo Unico;
  • un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i prescritti requisiti;
  • un sesto negli altri casi previsti dall’art. 85.

Alunni e studenti

In seguito all’aggiornamento delle retribuzioni minime e massime del settore industriale, le rendite relative agli alunni e studenti delle scuole statali e non statali devono essere liquidate, dal 1° luglio 1989, sulle seguenti retribuzioni convenzionali:

  • L. 12.766.000 per alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e comunque fino ai 15 anni compiuti;
  • L. 13.440.000 per alunni e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e comunque dal 16° anno di età fino ai 21 anni compiuti;
  • L. 14.561.000 per studenti universitari e degli istituti di istruzione superiore e comunque dal 21° anno di età in poi.

Riliquidazione delle rendite in corso di godimento

Per la riliquidazione delle rendite industriali in corso di godimento al 1° luglio 1989, il decreto ministeriale del 13 settembre 1989 stabilisce i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive:

  • 1,1316 per gli anni 1986 e precedenti;
  • 1,0661 per l’anno 1987;
  • 1,0000 per l’anno 1988 e per il primo semestre 1989.

La riliquidazione delle rendite dei settori industriale e agricolo, delle rendite a favore dei medici esposti a raggi X e sostanze radioattive e dell’assegno per assistenza personale continuativa è affidata direttamente alla Direzione generale - Servizio Meccanizzazione, secondo i criteri dell’allegato n. 4.

Restano in capo alle Unità operative:

  • le rendite escluse dalla gestione meccanizzata;
  • gli assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale;
  • le liquidazioni particolari, le rendite cessate successivamente al 1° luglio 1989 e le rendite unificate segnalate in appositi tabulati.

Per le rendite unificate di competenza 1987, 1988 e 1989, deve essere nuovamente scelta la retribuzione più favorevole ai sensi dell’art. 80 del Testo Unico. La circolare descrive anche le operazioni tecniche da eseguire nel sistema meccanizzato per il confronto tra retribuzione attuale e pregressa e per la registrazione della regolazione.

Integrazione di rendita e assegni continuativi mensili

Per i casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di novembre, ossia non pervenuti al Servizio Meccanizzazione entro il 15 ottobre, il pagamento deve essere effettuato considerando l’importo del rateo di rendita rivalutato.

Gli assegni continuativi mensili previsti dalla legge n. 780/1975 sono rivalutati, dal 1° luglio 1989, nella stessa misura percentuale delle rendite e assumono i seguenti importi:

  • settore industriale: L. 237.000, L. 331.000, L. 605.000, L. 947.000 e L. 1.368.000 a seconda della percentuale di inabilità;
  • settore agricolo: L. 311.000, L. 436.000, L. 747.000, L. 1.058.000 e L. 1.479.000 a seconda della percentuale di inabilità.

L’adeguamento è effettuato direttamente dal Servizio Meccanizzazione.

Comunicazioni agli interessati e alle sedi

La Direzione generale trasmette agli interessati il provvedimento di riliquidazione delle rendite e i relativi conguagli tramite i moduli 170/I-mecc. e 171/I-mecc. Alle Direzioni regionali e interregionali viene inoltre inviato un tabulato con i dati già contenuti nei moduli 150/I-mecc. e 151/I-mecc., da distribuire alle Unità operative dipendenti.

Surroga e regresso

Per agevolare le azioni giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali nelle procedure di surroga e regresso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio anziché al 1° gennaio, secondo la prassi già seguita per la rivalutazione del 1° luglio 1984.

Le Unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno. Se lo stato del procedimento lo consente, le Avvocature competenti devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per aggiornare le conclusioni già formulate.

Premi per alunni, studenti e lavoratori portuali

Per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, il premio speciale unitario annuo pro-capite, ai sensi del D.M. 15 luglio 1987, è aumentato a L. 2.040 dal 1° luglio 1989.

Per il quadrimestre luglio-ottobre 1989, relativo all’anno scolastico 1988/1989, deve essere richiesta un’integrazione di L. 80 sul premio già richiesto di L. 1.800. Le Sedi devono provvedere direttamente alla richiesta dell’integrazione agli istituti e alle scuole interessati e tenerne conto nella trasmissione dei dati di gestione.

Dal 1° novembre 1989, quindi per l’anno scolastico 1989/1990, si applica la nuova misura annua di L. 2.040.

Per i lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali di cui all’art. 110 del Codice della navigazione, le retribuzioni convenzionali da valere dal 1° luglio 1989 ai fini contributivi e indennitari sono:

  • L. 79.040 giornaliere per le compagnie portuali, lavoratori permanenti e avventizi;
  • L. 42.600 giornaliere per i gruppi portuali.

Il numero di giornate da assumere a base per il calcolo del premio di assicurazione resta pari a 12 al mese o 144 all’anno.

Punti principali

Nuove retribuzioni per liquidazione delle prestazioni dal 1° luglio 1989

Dal 1° luglio 1989 sostituiscono quelle della circolare n. 64/1987 le nuove misure retributive per la prima liquidazione delle rendite. Per il settore industriale la retribuzione annua minima è fissata in L. 12.766.000 e la massima in L. 23.709.000. Per il settore agricolo vengono aggiornate le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta, limitatamente agli infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 1976, e la retribuzione annua convenzionale per il calcolo delle rendite è fissata in L. 20.317.000.

Criteri per il settore agricolo e casi particolari

Per gli infortuni agricoli verificatisi entro il 31 dicembre 1976 sono indicate specifiche misure dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, differenziate per età e per periodo di erogazione. Sono inoltre richiamati i criteri di liquidazione per i lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato, a tempo indeterminato e per i lavoratori di cui all’art. 205, lettera b), del Testo Unico. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato infortunatisi dal 1° gennaio 1982, la rendita è calcolata sulla retribuzione effettiva entro i limiti minimo e massimo del settore industriale.

Assegni accessori: assistenza personale continuativa e una tantum in caso di morte

L’assegno per assistenza personale continuativa, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 251/1982, è rivalutato dal 1° luglio 1989 nella stessa misura percentuale delle rendite industriali e ammonta a L. 421.000 mensili. L’assegno una tantum in caso di morte, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 251/1982, è fissato in L. 1.685.000. La circolare precisa inoltre come devono essere gestite, nei sistemi meccanizzati, le concessioni con decorrenza antecedente o successiva alla rivalutazione.

Categorie speciali: medici radiologi e studenti

Per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, la rivalutazione delle rendite decorre dal 1° luglio 1988 secondo la circolare n. 60/1989; dal 1° luglio 1989 la retribuzione annua base per la liquidazione delle rendite e dei superstiti è pari a L. 39.758.000. La circolare disciplina anche l’assegno una tantum per i superstiti dei medici radiologi, parametrato a tale retribuzione. Per alunni e studenti delle scuole statali e non statali, le rendite dal 1° luglio 1989 vanno liquidate sulle retribuzioni convenzionali di L. 12.766.000, L. 13.440.000 e L. 14.561.000, a seconda del grado di studi e dell’età.

Riliquidazione delle rendite in corso di godimento

Per la riliquidazione delle rendite industriali in corso di godimento al 1° luglio 1989, i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono: 1,1316 per gli anni 1986 e precedenti, 1,0661 per l’anno 1987 e 1,0000 per il 1988 e il primo semestre 1989. Il Servizio Meccanizzazione provvede direttamente alla riliquidazione delle rendite industriali e agricole, delle rendite dei medici radiologi e dell’assegno per assistenza personale continuativa; restano invece di competenza delle Unità operative le rendite non meccanizzate, gli assegni continuativi mensili ai superstiti e alcune liquidazioni particolari, rendite cessate e rendite unificate.

Gestione delle rendite unificate e integrazione rendita

Per le rendite unificate di competenza 1987, 1988 e 1989 va nuovamente effettuata la scelta della retribuzione più favorevole ai sensi dell’art. 80 del Testo Unico. La circolare descrive le operazioni tecniche da compiere nel sistema meccanizzato per confrontare retribuzione attuale e pregressa, calcolare la regolazione e trasmettere le variazioni. Per i casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di novembre e non pervenuti entro il 15 ottobre, il pagamento deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.

Assegni continuativi mensili

Gli assegni continuativi mensili previsti dalla legge n. 780/1975 sono rivalutati, dal 1° luglio 1989, nella stessa misura percentuale delle rendite. La circolare riporta gli importi per settore industriale e agricolo per le diverse percentuali di inabilità: dal 50 al 59%, dal 60 al 79%, dall’80 all’89%, dal 90 al 100% e nel caso di inabilità al 100% con assistenza personale continuativa. L’adeguamento è demandato al Servizio Meccanizzazione.

Comunicazioni agli interessati e alle sedi

La Direzione generale invierà agli interessati la comunicazione del provvedimento di riliquidazione delle rendite e dei relativi conguagli mediante i moduli 170/I-mecc. e 171/I-mecc. Alle Direzioni regionali e interregionali verrà trasmesso un tabulato con i dati contenuti nei moduli 150/I-mecc. e 151/I-mecc., da distribuire alle Unità operative dipendenti.

Azioni di surroga e regresso

Per consentire richieste giudiziali e stragiudiziali tempestive, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi nelle azioni di surroga e regresso devono essere riferiti al 1° luglio anziché al 1° gennaio, secondo la prassi già adottata con la rivalutazione del 1° luglio 1984. Le Unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno e, se possibile, le Avvocature devono chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni già formulate.

Premi per alunni, studenti e lavoratori portuali

Per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti non statali, il premio speciale unitario annuo pro-capite è aumentato a L. 2.040 dal 1° luglio 1989; per il quadrimestre luglio-ottobre 1989, relativo all’anno scolastico 1988/1989, va quindi richiesta un’integrazione di L. 80 sul premio già versato di L. 1.800. Dal 1° novembre 1989, per l’anno scolastico 1989/1990, si applica la nuova misura annua di L. 2.040. Per i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, le retribuzioni convenzionali dal 1° luglio 1989 sono fissate in L. 79.040 giornaliere per le compagnie portuali e in L. 42.600 giornaliere per i gruppi portuali, con base di calcolo del premio pari a 12 giornate mensili o 144 annue.

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