Ordinanza n. 1850/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della determinazione del Direttore Generale della So.Re.Sa. - Società Regionale per la Sanità s.p.a. n. 128 del 25.5.2026, di esclusione della DMF Pharma Foodar s.r.l. dalla gara per la “Fornitura di miscele nutrizionali per via enterale per le AA.SS.RR. della regione Campania”, indetta dalla medesima So.Re.Sa., con riferimento specifico al lotto n. 49 (avente ad oggetto: “Prodotto dietetico, in polvere, in forma polimerica, per os e per sonda, da 1 Kcal/ml, distribuzione calorica: carboidrato tra 40-45%, proteine (100% caseina) 12-15%, lipidi 40-45% con MCT, privo di glutine e fibra, ricco di TGF-Beta2 per la terapia delle malattie infiammatorie croniche intestinali”) - CIG B962B3582E; - nonché degli ulteriori provvedimenti e atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi compreso il verbale (in seduta riservata) del seggio di conformità tecnica n. 7 del 5.5.2026, e relativo allegato; nonché per il riconoscimento della spettanza della riammissione alla procedura di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di esclusione dalla gara per la fornitura di miscele nutrizionali, relativa al lotto n. 49
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato l'esclusione dalla gara e gli atti connessi, tra cui il verbale del seggio di conformità tecnica, chiedendo la sospensione cautelare e la riammissione alla procedura. L'esclusione era stata disposta perché la scheda tecnica non indicava pedissequamente che il prodotto contenesse il 100% di caseina quale fonte proteica. La ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che tale caratteristica risultava comunque dall'etichetta del prodotto offerto e dalla sua effettiva composizione, trattandosi di alimento a fini medici specifici con caseine come unica fonte proteica.
La decisione
Il TAR, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare e riservando ogni ulteriore approfondimento al giudizio di merito, ha ritenuto sussistenti adeguati profili di fondatezza. La mancata indicazione letterale e pedissequa della componente nella scheda tecnica è stata considerata un profilo meramente formale, poiché almeno in giudizio risultava dall'etichetta che il prodotto aveva le caseine come unica fonte proteica. Tale elemento avrebbe potuto emergere già nel procedimento amministrativo mediante una richiesta di chiarimenti o nell'ambito del riesame richiesto. È stata quindi accolta la domanda cautelare e sospesa l'efficacia dell'esclusione, ai fini dell'ammissione con riserva dell'impresa alla gara e della conseguente valutazione dell'offerta. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti della Regione non costituita.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato la domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto di esclusione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'esclusione da una gara fondata sulla mancata indicazione pedissequa, nella scheda tecnica, di una caratteristica del prodotto può presentare adeguati profili di illegittimità quando la caratteristica risulti comunque comprovata da altri elementi documentali, come l'etichetta del prodotto offerto.
- Quando una caratteristica tecnica richiesta dalla lex specialis può essere verificata attraverso chiarimenti o ulteriori accertamenti già nel procedimento amministrativo, l'amministrazione non può arrestarsi necessariamente alla sola omissione formale della relativa indicazione nella scheda tecnica, senza valutare la sostanza e l'effettiva conformità del prodotto.
- In presenza di adeguati profili di fondatezza e di un pregiudizio derivante dall'esclusione, la tutela cautelare può essere assicurata sospendendo l'atto espulsivo e disponendo l'ammissione con riserva del concorrente, con conseguente valutazione dell'offerta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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