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Ordinanza

Ordinanza n. 753/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza n.141 del 22 aprile 2015 di annullamento determinazione ambientale n.1053/N del 10 luglio 2014, di presa d'atto della rettifica della CIL prot. n.31259 del 14 luglio 2014 avvenuta con comunicazione prot. n.2817 del 22 gennaio 2015 con presentazione di grafici aggiornati e significando che i lavori potranno avere inizio all'ottenimento di nuova autorizzazione paesaggistica e preventivo N.O. del Comando di Polizia Locale; e per l’annullamento, con i motivi aggiunti depositati il 23 novembre 2016 dell’ordinanza n.210 del 14 luglio 2016 di annullamento della comunicazione di inizio lavori n.716 in data 17/7/2014 prot. n.31259;

Giustizia amministrativa201500542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di annullamento di una determinazione ambientale e di una comunicazione di inizio lavori, con presa d'atto della rettifica della CIL e subordinazione dell'inizio dei lavori a nuova autorizzazione paesaggistica e preventivo nulla osta della Polizia Locale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 141 del 22 aprile 2015, relativa all'annullamento della determinazione ambientale n. 1053/N del 10 luglio 2014, alla rettifica della comunicazione di inizio lavori e alla necessità di ottenere una nuova autorizzazione paesaggistica e il preventivo nulla osta della Polizia Locale. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l'ordinanza n. 210 del 14 luglio 2016, di annullamento della comunicazione di inizio lavori. Il testo non espone i motivi di illegittimità sostanziale dedotti contro gli atti comunali, poiché il giudice ha definito la fase processuale rilevando preliminarmente la perdita dello ius postulandi del difensore del Comune.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità degli atti comunali. Ha rilevato che l'unico procuratore costituito per il Comune, avvocato dipendente dell'ente iscritto all'elenco speciale, aveva rinunciato al mandato dopo la cessazione del rapporto di lavoro, comunicando all'ente le proprie dimissioni e invitandolo a provvedere alla sostituzione. Richiamando l'orientamento consolidato della Corte di cassazione e della giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha ritenuto che la cessazione del rapporto di impiego dell'avvocato dell'ente pubblico determini il venir meno della legittimazione a compiere e ricevere atti processuali per l'ente e, quindi, una carenza totale dello ius postulandi equiparabile alle cause di interruzione previste dall'art. 301 c.p.c. Ha pertanto dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., con possibilità di prosecuzione o riassunzione secondo l'art. 80, comma 3, c.p.a. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    dare atto dell’interruzione del processo

    La perdita dello ius postulandi dell'unico difensore costituito per una parte pubblica, derivante dalla cessazione del suo rapporto di impiego, giustifica l'interruzione del processo.

  • art. 80, comma 3, c.p.a.

    il giudizio potrà essere proseguito o riassunto

    Dopo l'interruzione, il processo può essere proseguito o riassunto secondo le modalità previste dalla disposizione.

  • art. 299 c.p.c.

    Richiamato, insieme alle disposizioni successive del codice di procedura civile, quale disciplina applicabile alle cause di interruzione del processo.

  • art. 301 c.p.c.

    La cessazione del rapporto di impiego dell'avvocato dipendente dell'ente pubblico è ritenuta equiparabile, quanto agli effetti processuali, alle cause di interruzione previste dalla norma.

  • art. 85 c.p.c.

    Il giudice distingue la posizione dell'avvocato iscritto all'albo ordinario, che resta tenuto alla difesa fino alla sostituzione, da quella dell'avvocato dell'ente pubblico iscritto all'elenco speciale, il cui venir meno del rapporto di impiego elimina lo ius postulandi.

Massime di principio

  • L'avvocato dipendente di un ente pubblico iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo professionale è abilitato a patrocinare esclusivamente le cause e gli affari dell'ente presso il quale presta servizio.
  • La cessazione del rapporto di impiego dell'avvocato dell'ente pubblico determina il venir meno della sua legittimazione a compiere e ricevere atti processuali per l'ente, anche se permane formalmente l'iscrizione nell'elenco speciale.
  • Quando l'unico difensore costituito di un ente pubblico perde lo ius postulandi per cessazione del rapporto di impiego, si verifica una situazione equiparabile alle cause di interruzione del processo previste dall'art. 301 c.p.c.; il giudice deve darne atto ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a.
  • La rinuncia al mandato dell'avvocato iscritto all'albo ordinario non produce, di regola, l'immediata perdita dello ius postulandi, poiché il difensore resta tenuto a rappresentare la parte fino alla sostituzione; tale disciplina non si applica all'avvocato dell'ente pubblico il cui rapporto di impiego sia cessato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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