Ordinanza n. 3642/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il provvedimento del Questore di ammonimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il decreto del Prefetto che aveva respinto il ricorso gerarchico proposto contro l’ammonimento disposto dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito nella l. n. 38/2009 e modificato dalla l. n. 168/2023. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente le singole censure dedotte, ma rileva che alcune di esse potrebbero essere parzialmente inammissibili perché diverse da quelle formulate in sede gerarchica. Le doglianze sono comunque ritenute, allo stato, non sufficienti a superare la presunzione di legittimità degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il provvedimento apparisse esente dalle censure dedotte, alla luce delle risultanze istruttorie attestanti una grave situazione conflittuale nei rapporti di vicinato. Quanto al periculum in mora, ha giudicato prevalente, nella fase cautelare, l’interesse alla tutela preventiva delle parti istanti. Il Collegio ha inoltre rilevato, senza decidere definitivamente la questione, possibili profili di inammissibilità parziale delle censure nuove rispetto a quelle proposte in sede gerarchica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito in l. n. 38/2009, come modificato dalla l. n. 168/2023
Costituisce la base normativa del provvedimento di ammonimento adottato dal Questore, la cui legittimità è stata ritenuta non infirmata, allo stato, dalle censure dedotte.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha ritenuto non sussistenti sufficienti elementi per concedere la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di ammonimento è subordinata alla presenza di sufficienti elementi sia quanto al fumus boni iuris sia quanto al periculum in mora; la domanda deve essere respinta quando l’atto appare, allo stato, immune dalle censure e prevale l’interesse alla tutela preventiva delle persone coinvolte.
- Le risultanze istruttorie attestanti una grave situazione conflittuale nei rapporti di vicinato possono sorreggere, nella fase cautelare, la valutazione di legittimità provvisoria di un provvedimento di ammonimento.
- La proposizione in giudizio di censure diverse da quelle formulate in sede di ricorso gerarchico può determinare profili di inammissibilità parziale, ferma la necessità di una valutazione definitiva nel giudizio di merito.
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