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Ordinanza

Ordinanza n. 3645/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202602794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonché decreto del Questore di revoca della nomina a Guardia Particolare Giurata e dell’autorizzazione al porto di pistola

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto prefettizio del 29 ottobre 2025, adottato ai sensi degli artt. 11 e 39 TULPS, chiedendone la sospensione. Dopo il rigetto della precedente istanza cautelare, con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto del Questore del 3 marzo 2026, notificato il 27 marzo 2026, recante la revoca della nomina a Guardia Particolare Giurata e dell’autorizzazione al porto di pistola, deducendone l’illegittimità derivata. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., la revoca o modifica della precedente ordinanza cautelare per fatti sopravvenuti, rappresentati dall’acquisizione e produzione di un video del 30 marzo 2025, ritenuto idoneo a smentire la ricostruzione dell’amministrazione. Il ricorrente ha altresì formulato istanze cautelari ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a. avverso i nuovi atti.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di revoca o modifica della precedente ordinanza cautelare, ritenendo che il video sopravvenuto non smentisse la ricostruzione dell’amministrazione, ma evidenziasse una grave situazione di imprudenza e pericolo per l’incolumità dei presenti, incluso un bambino. Dal video risultava il maneggio dell’arma e del caricatore pieno da parte di un soggetto non autorizzato, al quale il ricorrente aveva affidato l’arma in dotazione, circostanza non contestata. Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione del contesto fattuale e della condotta del ricorrente spettasse all’amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità, anche in considerazione del procedimento penale pendente. Ha inoltre rilevato, in conformità all’ordinanza del Consiglio di Stato richiamata, che il provvedimento prefettizio appariva adeguatamente motivato e privo dei vizi dedotti, mentre il pregiudizio cautelare risultava comunque non dimostrato anche per la sopravvenuta revoca della nomina a Guardia Particolare Giurata. Per difetto di fumus boni iuris è stata respinta anche la domanda cautelare proposta contro il decreto del Questore. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 39 R.D. 773/1931 (TULPS)

    Costituiscono la base normativa del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, la cui legittimità cautelare è stata ritenuta non inficiata dai vizi dedotti.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata negata per difetto del fumus boni iuris, sia rispetto al decreto prefettizio sia rispetto al decreto del Questore impugnato con motivi aggiunti.

  • art. 58 c.p.a.

    La revoca o modifica della precedente misura cautelare non è stata accordata perché il fatto sopravvenuto prodotto dal ricorrente non incideva in senso favorevole sulla ricostruzione dei fatti, confermando invece la situazione di pericolo considerata dall’amministrazione.

  • art. 43 c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento processuale dei motivi aggiunti con cui è stato impugnato il decreto del Questore.

  • art. 53 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione all’istanza di abbreviazione dei termini.

  • art. 56 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione alla richiesta di misure cautelari monocratiche provvisorie.

Massime di principio

  • La revoca o modifica di una misura cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. richiede che i fatti sopravvenuti incidano concretamente sul quadro valutativo posto a fondamento della precedente decisione; non sussiste tale presupposto quando il nuovo elemento probatorio, anziché smentire la ricostruzione amministrativa, conferma una condotta imprudente e pericolosa rilevante ai fini del provvedimento impugnato.
  • Nel procedimento relativo al divieto prefettizio di detenzione di armi, la valutazione del contesto fattuale e della condotta dell’interessato appartiene alla discrezionalità dell’amministrazione, che deve bilanciare l’interesse del privato con la tutela dell’incolumità pubblica; in sede cautelare tale valutazione non è superabile in assenza di elementi idonei a evidenziarne l’inattendibilità o l’illegittimità.
  • La produzione di un video o di altro elemento istruttorio sopravvenuto non determina, di per sé, la revisione della misura cautelare: occorre verificarne il contenuto effettivo e la sua capacità di incidere sulla motivazione dell’atto, potendo il nuovo elemento risultare confermativo, anziché demolitorio, degli addebiti amministrativi.
  • La revoca della nomina a Guardia Particolare Giurata e dell’autorizzazione al porto di pistola può essere cautelarmente sospesa solo in presenza di un adeguato fumus boni iuris; quando il provvedimento risulta motivato in relazione ai fatti contestati e non emergono elementi utili a infirmarlo, la tutela cautelare deve essere negata.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazione

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