Ordinanza n. 11819/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'ottemperanza della sentenza n. 20320/24 del Tar del Lazio, pubblicata in data 15 novembre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della condanna al pagamento delle spese di lite contenuta nella sentenza del TAR Lazio n. 20320/2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 20320/2024, pubblicata il 15 novembre 2024 e notificata il 21 novembre 2024. La sentenza aveva dichiarato cessata la materia del contendere e condannato il Ministero dell’Interno – Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Roma al pagamento di 750 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore del difensore dichiaratosi antistatario del ricorrente. Secondo quanto dedotto, l’Amministrazione non avrebbe ancora adempiuto, nonostante il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. L’Amministrazione intimata non si è costituita.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente il ricorso per ottemperanza. Ritenendo necessari, ai fini della decisione, chiarimenti documentati sul mancato pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza posta in esecuzione, ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione intimata, assegnandole 30 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore, per fornire i chiarimenti. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 4 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
termine di legge ex art. 14 del d.l. 669 del 1996
Il ricorrente richiama il decorso del termine previsto dalla disposizione per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento gravante sull’Amministrazione; l’ordinanza dispone ulteriori chiarimenti senza definire la questione.
sentenza TAR Lazio n. 20320/2024
750,00 (settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, in favore del difensore Avv. Paolo Nicodemo, che si dichiara antistatario del ricorrente
La sentenza costituisce il titolo giudiziale la cui esecuzione è richiesta e contiene la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non si costituisce e il ricorrente deduce il mancato pagamento di somme liquidate in una sentenza, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire chiarimenti documentati sull’effettivo adempimento prima di decidere definitivamente.
- La condanna alle spese di lite disposta in favore del difensore dichiaratosi antistatario attribuisce a quest’ultimo la legittimazione a chiedere l’esecuzione del relativo capo della sentenza.
Come è indicizzato
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