Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 106 del 11/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che l’operazione non è abusiva perché non priva di sostanza economica, produce effetti significativi diversi dal risparmio d’imposta ed è giustificata da valide ragioni extrafiscali, organizzative e gestionali legate ai contrasti tra i soci e alla necessità di separare la gestione dell’attività.

Valutazione anti-abuso di una scissione parziale non proporzionale a favore di due nuove società beneficiarie

Il quesito

La società istante chiede se la scissione parziale non proporzionale, con assegnazione di parte del patrimonio a due società di nuova costituzione e attribuzione delle relative partecipazioni a due soci diversi, integri o meno un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, con riferimento a IRES e imposta di registro.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’operazione non costituisca abuso del diritto: la scissione è fiscalmente neutrale ex articolo 173 TUIR, non realizza vantaggi fiscali indebiti e appare funzionale a consentire ai soci di proseguire separatamente l’attività immobiliare. Per l’imposta di registro conferma l’applicazione in misura fissa, restando impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Scissione parziale non proporzionale di società immobiliare e verifica anti-abuso

L’interpello riguarda una operazione di riorganizzazione societaria posta in essere da GAMMA S.r.l., società che svolge attività di acquisto, vendita, permuta, costruzione e gestione di immobili. L’Agenzia delle Entrate è chiamata a valutare se la scissione prospettata possa integrare un abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, con effetti sia nel comparto delle imposte dirette sia in quello dell’imposta di registro.

Fattispecie rappresentata

La società istante è partecipata da quattro soggetti in nuda proprietà:

  • Sig. A: 40% del capitale;
  • Sig.ri B, C e D: 20% ciascuno.

Sulle partecipazioni grava inoltre usufrutto in capo a:

  • Sig.ri E e F: 25% ciascuno;
  • Sig.ra G: 50%.

Il patrimonio sociale è costituito essenzialmente da immobili e debiti; i ricavi derivano quasi esclusivamente dai canoni di locazione. La quasi totalità degli immobili è locata a terzi, mentre una parte minore è rimasta disponibile.

La società intende realizzare una scissione asimmetrica parziale non proporzionale mediante assegnazione di una parte del patrimonio a due nuove società beneficiarie, denominate Alfa e Beta. Secondo il progetto:

  • Alfa attribuirà le proprie quote esclusivamente alla Sig.ra C;
  • Beta attribuirà le proprie quote esclusivamente alla Sig.ra D;
  • i soci A e B riceveranno quote della società scissa nel rispetto delle proporzioni preesistenti, con una partecipazione pari rispettivamente al 66,67% e al 33,33% del capitale sociale di GAMMA.

Le partecipazioni di GAMMA, Alfa e Beta resteranno gravate dal medesimo diritto di usufrutto già esistente. Il rapporto di cambio sarà congruo e non determinerà conguagli in denaro né alterazioni dell’equilibrio societario. Dopo l’operazione, GAMMA continuerà la propria attività storica, mentre le due beneficiarie svolgeranno attività di gestione immobiliare con gli stessi immobili locati alle medesime condizioni contrattuali.

Integrazioni documentali fornite dall’istante

In sede di integrazione, la società precisa che:

  • per le beneficiarie non è previsto alcun regime fiscale agevolato;
  • i valori contabili di bilancio sono stati ripartiti tra i singoli immobili in proporzione alla rendita catastale;
  • i valori contabili e fiscali coincidono;
  • i valori economici sono stati rideterminati sulla base dei prezzi di mercato pubblicati dalla CCIAA di riferimento;
  • alle beneficiarie saranno assegnati anche crediti verso clienti, con valore nominale coincidente con quello fiscale;
  • i soci della scissa e delle beneficiarie non intendono cedere le partecipazioni;
  • nessun bene sarà destinato a finalità estranee all’impresa o al godimento personale o familiare dei soci.

La motivazione economico-organizzativa indicata consiste nei dissidi tra i soci in merito alle modalità di gestione dell’attività, in particolare sulla vendita di un immobile e sulla ristrutturazione di altri, nonché nella necessità di favorire un passaggio generazionale senza ulteriori conflitti.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se la scissione, così strutturata, sia o meno abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, con riguardo:

  • al comparto IRES;
  • all’imposta di registro.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo la società, l’operazione non è abusiva perché:

  • non è priva di sostanza economica;
  • produce effetti significativi diversi dal vantaggio fiscale;
  • è supportata da valide ragioni extrafiscali non marginali, di natura gestionale e organizzativa;
  • non aggira alcuna disposizione tributaria né realizza un vantaggio fiscale indebito.

La scissione sarebbe quindi funzionale a migliorare la struttura e il funzionamento dell’impresa, risolvendo i contrasti tra i soci e consentendo la separazione delle rispettive linee gestionali.

Normativa richiamata dall’Agenzia

Nel parere vengono richiamati, in particolare:

  • l’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in tema di abuso del diritto;
  • l’articolo 173 del TUIR, relativo alla neutralità fiscale delle operazioni di scissione;
  • l’articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al TUR di cui al d.P.R. n. 131/1986, per il trattamento dell’imposta di registro;
  • la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, con riferimento ai contenuti dell’istanza di interpello anti-abuso.

L’Agenzia ricorda inoltre che l’istanza deve indicare il settore impositivo interessato e le norme potenzialmente oggetto di contestazione in termini di abuso.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate sulle imposte dirette

L’Agenzia osserva preliminarmente che, in caso di eventuale distribuzione sperequata nella fase attuativa della scissione, restano impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, così come rimane estranea all’analisi anti-abuso la corretta determinazione delle poste contabili, dei valori fiscali e dei valori economici indicati dall’istante.

Nel merito, l’operazione è qualificata come scissione parziale non proporzionale di GAMMA a favore di due società di nuova costituzione, cui verrebbero attribuiti immobili e crediti. Le partecipazioni delle beneficiarie sarebbero assegnate a due soci della scissa, senza mutare la titolarità dell’usufrutto sulle quote.

Secondo l’Agenzia:

  • la scissione è fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 173 TUIR;
  • il trasferimento del patrimonio a beneficiarie non agevolate non fa fuoriuscire gli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa;
  • i plusvalori latenti restano sospesi e concorreranno a formare il reddito solo al verificarsi di eventi realizzativi, come cessione, risarcimento, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’impresa.

Sulla base degli elementi rappresentati, l’operazione non determina alcun vantaggio fiscale indebito e non appare in contrasto con la ratio delle norme tributarie. L’Agenzia la considera una operazione fisiologica, finalizzata a consentire ai soci di proseguire separatamente l’attività di locazione e gestione immobiliare.

Resta fermo che l’operazione dovrà essere eseguita nel rispetto:

  • dell’articolo 173 TUIR;
  • delle ulteriori disposizioni del TUIR in materia di fiscalità dei soci.

Valutazione dell’Agenzia sull’imposta di registro

Per la stessa ragione, l’Agenzia esclude anche il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito nel comparto dell’imposta di registro.

Conferma inoltre che, come prospettato nell’istanza, l’operazione sarà soggetta a imposta di registro in misura fissa ai sensi del TUR, d.P.R. n. 131/1986.

Conclusioni operative

Il parere conclude che la scissione prospettata non è abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, né sotto il profilo delle imposte dirette né sotto quello dell’imposta di registro. L’operazione è ritenuta coerente con finalità organizzative e gestionali reali, mentre restano salvi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria su eventuali elementi non rappresentati o su difformità nella concreta attuazione dello schema descritto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.