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Interpello

Risposta n. 105 del 9/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società ritiene applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10% perché il prodotto è stato classificato dall’Agenzia delle Dogane nella sottovoce 1104298900, riconducibile alla voce 28 della Tabella A, parte III, del d.P.R. 633/1972.

Aliquota IVA applicabile alle lettiere di origine vegetale per animali domestici

Il quesito

La società chiede quale aliquota IVA debba applicarsi alle cessioni di lettiere di origine vegetale per animali domestici, alla luce della classificazione doganale del prodotto.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile l’aliquota IVA del 10% alle cessioni delle lettiere di origine vegetale per animali domestici, in quanto la classificazione doganale del prodotto è coerente con la voce 28 della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 633/1972.

Aliquota IVA per lettiere di origine vegetale per animali domestici

L’interpello riguarda la corretta aliquota IVA da applicare alle cessioni di lettiere di origine vegetale per animali domestici prodotte, trasformate, confezionate e commercializzate dalla società istante. La questione ruota attorno alla classificazione merceologica del prodotto e al suo eventuale riconoscimento tra i beni agevolati con IVA al 10%.

Fattispecie e contesto

La società ALFA svolge attività di produzione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di lettiere di origine vegetale per animali domestici. Per ottenere un corretto inquadramento doganale del prodotto, ha presentato una domanda di Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’Agenzia delle Dogane ha classificato la merce nella sottovoce doganale 1104298900, descritta come:

  • "Cereali altrimenti lavorati ... di altri cereali – altri".

Quesito del contribuente

La società chiede chiarimenti sulla corretta aliquota IVA da applicare al prodotto, sostenendo che la classificazione doganale ottenuta consenta l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% prevista dalla Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Soluzione interpretativa proposta dalla società

La società collega la classificazione doganale 1104298900 alla voce 28 della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633/1972, e da ciò desume l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% alle cessioni delle lettiere di origine vegetale per animali domestici.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama la circolare 14 giugno 2010, n. 32/E, paragrafo 9, secondo cui, ai fini della corretta applicazione dell’aliquota IVA, è necessario procedere preliminarmente a un esatto accertamento tecnico del prodotto, volto ad accertarne la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali.

L’Agenzia precisa inoltre che l’uso dell’ITV come sostituto di tale accertamento tecnico non è conforme alla finalità dello strumento doganale, che è previsto per scopi diversi.

Elementi tecnici acquisiti

In sede di documentazione integrativa, la società ha prodotto un parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rilasciato a un soggetto terzo, nel quale il prodotto viene ricondotto al Capitolo 11 della Tariffa Doganale, e in particolare:

  • voce 1104: "Cereali altrimenti lavorati";
  • sottovoce 110429: "altri cereali lavorati";
  • TARIC 1104298900: "altri".

Nel medesimo documento, l’Agenzia delle Dogane richiama le Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata, in particolare le regole 1 e 6, e le Note 2 A) e 2 B) al Capitolo 11, secondo cui i prodotti della macinazione dei cereali sono classificabili nel Capitolo 11 solo se presentano contemporaneamente:

  • tenore di amido superiore al 45%;
  • tenore di ceneri inferiore o uguale al 2%.

Viene inoltre richiamata la nota di esclusione A) delle Note Esplicative al Sistema Armonizzato relative alla voce 2302, che comprende i sottoprodotti della molitura dei cereali non conformi ai requisiti di amido e ceneri previsti dal Capitolo 11.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene che la classificazione merceologica indicata dall’Agenzia delle Dogane sia conforme alla descrizione dei prodotti contenuta al n. 28 della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, relativa a:

  • "semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02)".

Di conseguenza, conclude che alla cessione delle lettiere di origine vegetale per animali domestici si applica l’aliquota IVA del 10%, ai sensi della voce n. 28 della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972.

Conclusioni operative

Per il prodotto descritto nell’interpello, la soluzione finale è favorevole al contribuente: le cessioni delle lettiere di origine vegetale per animali domestici sono assoggettate all’aliquota IVA del 10%, purché la classificazione del bene resti coerente con quella richiamata nel parere tecnico doganale.

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