Risposta n. 104 del 9/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene che le nuove regole di fatturazione elettronica non si applichino alle autofatture emesse per l’estrazione dei beni dal deposito IVA e che tali fatture non debbano essere trasmesse nella comunicazione mensile dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Fatturazione elettronica delle autofatture per l’estrazione di beni da un deposito IVA
Il quesito
L’istante chiede se, dal 1° gennaio 2019, le autofatture emesse all’atto dell’estrazione dei beni da un deposito IVA debbano essere emesse in formato elettronico tramite Sistema di Interscambio (SdI) e se tali documenti vadano inclusi nella comunicazione mensile dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate afferma che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, mentre i soggetti non residenti o identificati tramite rappresentante fiscale non sono tenuti all’e-fattura obbligatoria. Nel caso dell’estrazione da deposito IVA, il rappresentante fiscale può emettere l’autofattura in modalità analogica oppure elettronica extra SdI. Inoltre, l’adempimento di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere non riguarda i soggetti non residenti, ma eventualmente le controparti italiane; l’obbligo può essere evitato se l’operazione è documentata volontariamente con fattura elettronica via SdI.
Autofatture per l’estrazione dei beni da un deposito IVA
L’interpello riguarda il trattamento, ai fini della fatturazione elettronica, delle autofatture emesse per l’estrazione di beni da un deposito IVA da parte di una società di diritto inglese con rappresentante fiscale in Italia. Il tema è rilevante perché dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Fattispecie rappresentata dall’istante
L’istante opera in Italia nell’ambito di un deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Con riferimento ai beni contenuti nel deposito e venduti a clienti stabili in Italia, al momento dell’estrazione la società emette autofattura ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del medesimo decreto-legge. Per i beni originariamente introdotti nel deposito tramite acquisti domestici, l’IVA dovuta all’Erario è versata dal gestore del deposito IVA per conto dell’istante.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
L’istante chiede se, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sia tenuto a emettere le autofatture relative all’estrazione dei beni dal deposito IVA in formato elettronico tramite Sistema di Interscambio (SdI).
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, le nuove regole sulla fatturazione elettronica non si applicano alle autofatture emesse per l’estrazione dei beni dal deposito IVA. Di conseguenza, tali documenti non dovrebbero essere trasmessi neppure nella comunicazione mensile dei dati delle operazioni transfrontaliere prevista dall’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015.
Normativa richiamata e quadro di riferimento
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, come modificato dalla legge n. 205 del 2017 e dal d.l. n. 119 del 2018, che dal 1° gennaio 2019 prevede l’emissione esclusiva di fatture elettroniche tramite SdI per le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia e per le relative variazioni;
- la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l’Italia ad applicare misure speciali di deroga alla direttiva 2006/112/CE per introdurre la fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata;
- l’articolo 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331 del 1993, che disciplina l’estrazione dei beni dal deposito IVA e prevede l’annotazione, nel registro di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, di una fattura emessa ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto, unitamente ai dati della ricevuta del versamento dell’imposta.
L’Agenzia ricorda inoltre che il legislatore ha eliminato dal perimetro dell’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti identificati in Italia tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale, che quindi non sono obbligati a emettere e-fattura, pur potendo comunque utilizzare il SdI in via facoltativa.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
Secondo l’Agenzia, la disciplina dell’estrazione dei beni da deposito IVA non deroga al regime generale: l’autofattura può essere emessa dal rappresentante fiscale dell’istante in forma analogica oppure in formato elettronico extra SdI. L’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI non si applica, in via obbligatoria, al soggetto non residente identificato mediante rappresentante fiscale.
Parere dell’Agenzia delle Entrate sulla comunicazione delle operazioni transfrontaliere
Quanto all’adempimento di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, l’Agenzia precisa che esso riguarda i soggetti passivi di cui al comma 3, cioè i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Ne consegue che i soggetti non residenti o privi di stabile organizzazione sono esclusi dall’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, mentre l’obbligo può ricadere sulle controparti italiane, salvo il caso in cui l’operazione sia documentata con fattura elettronica tramite SdI.
Conclusioni operative
In sintesi, l’Agenzia conclude che:
- l’estrazione dei beni da un deposito IVA da parte del soggetto non residente con rappresentante fiscale non impone l’emissione dell’autofattura in formato elettronico tramite SdI;
- l’autofattura può essere emessa in modalità analogica oppure elettronica fuori dal SdI;
- il soggetto non residente non è tenuto alla comunicazione mensile dei dati delle operazioni transfrontaliere, mentre l’eventuale obbligo può riguardare la controparte italiana secondo le regole ordinarie;
- se l’operazione è documentata volontariamente con fattura elettronica via SdI, la controparte italiana può non essere tenuta al predetto adempimento.
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