Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 101 del 8/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Definizione agevolata delle violazioni formali relativa all’omessa separata indicazione dei costi black list in dichiarazione e agli atti di irrogazione sanzioni pendenti

Il quesito

La società chiede se l’omessa separata indicazione in dichiarazione dei costi black list, sanzionata ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471/1997, sia definibile con la sanatoria delle irregolarità formali di cui all’articolo 9, comma 1, del d.l. n. 119/2018, anche quando gli atti di irrogazione delle sanzioni sono oggetto di contenzioso pendente, e quali siano le modalità operative per perfezionare la definizione.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che la violazione sia di natura formale, perché non incide su base imponibile, liquidazione e pagamento del tributo, e che quindi possa essere regolarizzata con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, avendo già presentato dichiarazioni integrative per rimuovere l’omissione. Sostiene inoltre che la pendenza dei giudizi non impedisca la definizione, purché gli atti non siano definitivi alla data del 19 dicembre 2018.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la mancata separata indicazione dei costi black list rientri tra le violazioni formalmente regolarizzabili ai sensi dell’articolo 9 del d.l. n. 119/2018, poiché gli atti di irrogazione non erano definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione. La definizione è quindi ammessa, con pagamento di 200 euro per periodo d’imposta e rimozione della violazione; le controversie pendenti non ostano, e la definizione ex articolo 9 è alternativa rispetto a quella delle controversie tributarie ex articolo 6 del medesimo decreto.

Definizione agevolata delle violazioni formali e costi black list

L’interpello riguarda la possibilità di definire in via agevolata, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, una violazione consistente nella mancata separata indicazione in dichiarazione dei redditi dei costi cosiddetti black list. La questione nasce da atti di irrogazione sanzioni emessi dall’Agenzia delle entrate e già impugnati, quindi inseriti in controversie tributarie pendenti.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

La società istante, attiva nella commercializzazione di beni e operante con acquisti da paesi a fiscalità privilegiata, riferisce che a seguito di un processo verbale di constatazione le è stata contestata, per alcuni periodi d’imposta, l’omessa indicazione dei costi black list nella dichiarazione dei redditi.

In conseguenza del PVC, la società ha provveduto a integrare le dichiarazioni dei redditi, inserendo i dati originariamente omessi. Nonostante ciò, la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate ha irrogato la sanzione prevista dall’articolo 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471/1997. Gli atti di irrogazione sono stati impugnati e i relativi giudizi risultano ancora pendenti.

Quesito posto all’Agenzia

Il contribuente chiede se la violazione dell’obbligo di separata indicazione dei costi black list possa essere regolarizzata con la definizione delle irregolarità formali prevista dall’articolo 9, comma 1, del d.l. n. 119/2018.

In particolare, chiede:

  • se gli atti di irrogazione delle sanzioni, pur oggetto di contenzioso, possano essere definiti con tale procedura;
  • quali siano le modalità operative per perfezionare la definizione.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante sostiene che la violazione abbia natura formale, in quanto non incide sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione né sul pagamento del tributo. Di conseguenza, ritiene che rientri tra le irregolarità sanabili ai sensi dell’articolo 9 del d.l. n. 119/2018.

Secondo la società, il fatto che gli atti di irrogazione siano oggetto di giudizi pendenti non impedisce la definizione, poiché il limite posto dalla norma riguarda solo gli atti già divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Per il perfezionamento della regolarizzazione, l’istante ritiene sufficiente:

  • il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, come previsto dall’articolo 9, comma 2;
  • la rimozione dell’irregolarità, già effettuata mediante presentazione di dichiarazioni integrative entro i termini di decadenza.

Normativa richiamata

L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo di riferimento partendo dall’articolo 110, comma 11, del TUIR, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 296/2006, che subordinava la deducibilità dei costi sostenuti verso soggetti localizzati in paradisi fiscali, tra l’altro, alla loro separata indicazione in dichiarazione.

Richiama poi:

  • l’articolo 1, comma 301, della legge n. 296/2006, che ha modificato l’articolo 110 del TUIR mantenendo l’obbligo di separata indicazione ma spostandone la funzione da condizione di deducibilità a presidio dei controlli fiscali;
  • l’articolo 1, comma 302, della medesima legge, che ha introdotto la sanzione di cui all’articolo 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471/1997;
  • l’articolo 1, comma 142, lettera a), della legge n. 208/2015, che dal periodo d’imposta 2016 ha eliminato l’obbligo di separata indicazione, applicando ai costi black list le ordinarie regole di deducibilità;
  • l’articolo 9, commi da 1 a 8, del d.l. n. 119/2018, che consente la regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse fino al 24 ottobre 2018, mediante pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta e rimozione della violazione;
  • il comma 7 del medesimo articolo 9, che esclude la regolarizzazione per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè il 19 dicembre 2018.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene che, nel caso esposto, gli atti di irrogazione delle sanzioni derivino dalla mancata indicazione in dichiarazione dei componenti negativi di reddito relativi a operazioni con soggetti domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata, secondo la disciplina dell’articolo 110, comma 11, TUIR applicabile ratione temporis.

Sulla base del quadro normativo richiamato, l’Amministrazione afferma che:

  • la mancata separata indicazione dei costi black list costituisce una violazione di natura formale regolarizzabile con l’articolo 9 del d.l. n. 119/2018;
  • la presenza di un contenzioso pendente non ostacola la definizione, purché gli atti non siano divenuti definitivi alla data del 19 dicembre 2018;
  • la disciplina agevolata può riguardare non solo le violazioni già contestate in PVC, ma anche gli atti di contestazione e di irrogazione sanzione notificati e non definitivi alla predetta data.

L’Agenzia conclude quindi che non vi sono preclusioni alla definizione delle violazioni dell’istante tramite la regolarizzazione agevolata di cui all’articolo 9.

Modalità operative e rapporto con altre definizioni agevolate

Per quanto riguarda l’attuazione pratica, l’Agenzia rinvia ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 39209/2019 del 18 febbraio 2019 e n. 62274/2019 del 15 marzo 2019, nonché alle risoluzioni n. 29/E del 21 febbraio 2019 e n. 37/E del 21 marzo 2019, rispettivamente relative alle definizioni ex articolo 6 e articolo 9 del d.l. n. 119/2018.

Viene inoltre chiarito che, con riferimento alle controversie tributarie pendenti, la definizione agevolata delle violazioni formali ex articolo 9 è alternativa rispetto alla definizione delle controversie tributarie prevista dall’articolo 6 del medesimo decreto-legge.

Conclusioni

L’interpello si chiude con un esito favorevole al contribuente: la violazione consistente nella omessa separata indicazione dei costi black list può essere definita tramite la procedura di cui all’articolo 9 del d.l. n. 119/2018, purché siano rispettate le condizioni previste dalla norma, in particolare il pagamento della somma dovuta per ciascun periodo d’imposta e la rimozione della violazione. La pendenza del giudizio sugli atti di irrogazione sanzioni non costituisce ostacolo, se gli atti non erano definitivi alla data del 19 dicembre 2018.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.