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Interpello

Risposta n. 103 del 9/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie e delle cessioni di prodotti estetici

Il quesito

Lo studio associato odontoiatrico chiede quale sia il corretto comportamento ai fini dell’emissione delle fatture elettroniche per: prestazioni odontoiatriche, prestazioni di chirurgia e medicina estetica, cessione di prodotti estetici e collaborazioni con aziende nel settore estetico.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’Agenzia conclude che nel 2019 le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche non vanno mai fatturate elettronicamente tramite SdI, anche se il paziente non si oppone all’invio al Sistema Tessera Sanitaria; le prestazioni sanitarie rese a soggetti diversi dalle persone fisiche devono invece essere documentate con fattura elettronica via SdI; le cessioni onerose di prodotti estetici seguono le regole ordinarie e, se rese a persone fisiche, vanno fatturate elettronicamente, salvo i casi che devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria perché la spesa è detraibile a certe condizioni.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma il divieto di fatturazione elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, indipendentemente dall’eventuale opposizione del paziente e dall’obbligo o meno di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Conferma inoltre l’obbligo di e-fattura per le prestazioni sanitarie rese a soggetti diversi dalle persone fisiche e per le cessioni di prodotti estetici, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa. Precisa infine che restano possibili, nei casi di divieto o esonero, la fattura elettronica extra SdI o il formato analogico, e che continuano ad applicarsi gli altri strumenti di documentazione alternativi previsti dalla legge.

Fatturazione elettronica e prestazioni sanitarie in uno studio odontoiatrico

L’interpello riguarda uno studio associato odontoiatrico che svolge attività di odontoiatria, prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica, commercializzazione di prodotti estetici e collaborazioni con aziende del settore estetico. Il tema è la corretta applicazione della disciplina sulla fatturazione elettronica per le diverse tipologie di operazioni effettuate.

Quesito del contribuente

L’istante chiede quale debba essere il comportamento corretto ai fini dell’emissione delle fatture elettroniche, distinguendo tra:

  • prestazioni sanitarie odontoiatriche;
  • prestazioni di medicina e chirurgia estetica;
  • cessione di prodotti estetici;
  • collaborazioni con aziende nell’ambito della chirurgia e medicina estetica.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Lo studio ritiene che:

  • non sussista alcun obbligo, anzi vi sia un divieto, di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a privati, anche in caso di mancato consenso del paziente alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
  • per le prestazioni odontoiatriche rese a soggetti diversi dalle persone fisiche sussista l’obbligo di fattura elettronica;
  • per le prestazioni di medicina e chirurgia estetica vi sia obbligo di fattura elettronica verso qualunque soggetto, poiché escluse dall’invio al Sistema Tessera Sanitaria;
  • per la commercializzazione di prodotti estetici vi sia obbligo di fattura elettronica verso qualunque soggetto;
  • vi sia obbligo di fattura elettronica per le collaborazioni con aziende nell’ambito della medicina e chirurgia estetica.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha introdotto il divieto di documentare con fatturazione elettronica le operazioni effettuate da soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, limitatamente al periodo d’imposta 2019, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema.

Richiama poi l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che estende tale disciplina anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

Secondo l’Agenzia, per il 2019:

  • le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente tramite SdI, a prescindere sia dal soggetto che le eroga sia dall’invio o meno dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
  • di conseguenza, anche le prestazioni di medicina e chirurgia estetica rese a persone fisiche non vanno documentate con fattura elettronica tramite SdI, indipendentemente dalla detraibilità della spesa in determinate ipotesi;
  • le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche, comprese quelle di medicina e chirurgia odontoiatrica o estetica, devono essere documentate con fattura elettronica via SdI, salvo eventuali eccezioni relative al cedente/prestatore previste dall’articolo 1, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 127 del 2015;
  • le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici verso persone fisiche seguono le regole ordinarie e vanno documentate con fattura elettronica via SdI, salvo i casi che, in base alla normativa e ai chiarimenti di prassi, devono essere comunicati al Sistema Tessera Sanitaria perché la spesa è detraibile a particolari condizioni.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conferma che il divieto di fatturazione elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche opera in modo oggettivo e prescinde dall’eventuale opposizione del paziente all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Pertanto, anche in caso di mancato consenso, la prestazione non può essere documentata con fattura elettronica via SdI.

Conferma inoltre che:

  • le prestazioni sanitarie rese a soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere fatturate elettronicamente;
  • le cessioni di prodotti estetici restano soggette alle regole ordinarie della fatturazione elettronica, con le eccezioni previste per le operazioni da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria.

L’Agenzia precisa infine che la disciplina sul d.lgs. n. 127 del 2015 non ha modificato le altre modalità di documentazione delle operazioni previste dall’ordinamento. In particolare, per i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico, restano ferme le possibilità di rilasciare ricevuta fiscale o scontrino fiscale secondo la normativa richiamata. Inoltre, nei casi di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI o di esonero, la fattura potrà essere emessa in formato elettronico extra SdI oppure in formato analogico.

Conclusioni operative

Per lo studio istante, il chiarimento comporta che:

  • le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, comprese quelle odontoiatriche e di medicina/chirurgia estetica, non devono transitare da SdI;
  • le prestazioni sanitarie rese a soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere fatturate elettronicamente;
  • la vendita di prodotti estetici deve, in via generale, essere documentata con fattura elettronica secondo le regole ordinarie;
  • restano applicabili le eventuali eccezioni e gli strumenti alternativi di documentazione previsti dalla normativa vigente.

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