Risposta n. 107 del 11/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene di poter accedere al regime forfettario dal 2019 senza rispettare il vincolo triennale, poiché la modifica normativa intervenuta consente di variare opzione e revoca in caso di mutamento del sistema normativo.
Passaggio dal regime contabile/tassazione ordinario al regime forfettario dal 2019
Il quesito
Un dottore commercialista, che aveva il regime semplificato fino al 2016 e nel 2017 aveva mantenuto tacitamente il regime ordinario pur avendo i requisiti per il forfettario, chiede se dal 1° gennaio 2019 possa applicare il regime forfettario nonostante il vincolo triennale dell’opzione tacita.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che, trattandosi di un professionista che aveva optato tacitamente per il regime ordinario ma che possiede i requisiti per il forfettario, può passare al regime forfettario dal periodo d’imposta 2019 in deroga al vincolo triennale, in applicazione dell’art. 1 del DPR 442/1997 e delle nuove disposizioni normative introdotte dalla legge di bilancio 2019.
Passaggio al regime forfettario
L’interpello riguarda la possibilità, per un professionista, di passare dal regime ordinario al regime forfettario a decorrere dal 1° gennaio 2019, nonostante una precedente scelta tacita del regime ordinario effettuata nel 2017. Il tema è rilevante perché si innesta sul rapporto tra opzione per il regime contabile e sopravvenute modifiche normative che incidono sui requisiti e sulla natura del regime forfettario.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante è un dottore commercialista iscritto all’Ordine, che svolge attività di consulenza sulla sicurezza e igiene dei posti di lavoro. Egli riferisce di aver applicato fino al periodo d’imposta 2016 il regime contabile semplificato per esercenti arti e professioni.
Nel 2017, pur avendo i requisiti per accedere al regime forfettario, ha manifestato con la presentazione della dichiarazione IVA l’opzione per il rinnovo tacito del regime contabile semplificato/ordinario. Alla luce dei chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, chiede se sia possibile applicare il regime naturale forfettario dal 1° gennaio 2019.
Quesito del contribuente
Il quesito è se il contribuente, che ha mantenuto tacitamente il regime ordinario nel 2017, possa comunque transitare al regime forfettario dal 2019, senza attendere il decorso del triennio ordinario previsto per l’opzione, in ragione delle modifiche normative intervenute sul regime stesso.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo l’istante, essendo in possesso dei requisiti richiesti, il regime forfettario può essere adottato dal 2019 senza il rispetto del vincolo triennale collegato all’esercizio tacito dell’opzione per il regime contabile semplificato. La tesi si fonda sull’idea che la variazione del quadro normativo consenta di mutare regime anche prima della scadenza del triennio.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia ricorda che il regime forfettario è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e modificato dall’articolo 1, commi da 111 a 113, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Inoltre, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi da 9 a 11, ha introdotto significative novità, semplificando i requisiti di accesso e prevedendo come unica condizione il conseguimento di ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro, oltre a nuove cause di esclusione.
Viene richiamato anche l’articolo 1 del DPR 10 novembre 1997, n. 442, che consente la variazione dell’opzione e della revoca in caso di modifica del sistema per effetto di nuove disposizioni normative, in deroga al vincolo triennale previsto dall’articolo 3 del medesimo decreto. L’Agenzia cita, a supporto, la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, paragrafo 3.1.1.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva preliminarmente che il richiamo alla risoluzione n. 64/E del 2018 non è pienamente pertinente, poiché quella pronuncia riguardava un soggetto esercente attività d’impresa, mentre nel caso in esame il contribuente è un professionista.
Dalle dichiarazioni presentate risulta che l’istante ha adottato il regime di tassazione ordinario, continuandolo ad applicare per comportamento concludente, pur avendo già dal 2017 i requisiti per il regime forfettario.
L’Agenzia conclude che, in presenza dei requisiti per l’accesso al regime forfettario, il contribuente può transitare dal regime ordinario a quello forfettario già dal periodo d’imposta 2019. Tale passaggio è ammesso in deroga al vincolo triennale, in quanto la modifica normativa intervenuta consente la variazione dell’opzione e della revoca quando cambia il sistema di riferimento per effetto di nuove disposizioni normative.
Conclusioni operative
In sintesi, l’interpello chiarisce che il professionista, pur avendo tacitamente mantenuto il regime ordinario nel 2017, non è vincolato per tre anni a tale scelta se, nel frattempo, la normativa sul regime forfettario è stata modificata in modo rilevante. In presenza dei requisiti previsti dalla disciplina vigente dal 2019, può quindi adottare il regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2019.
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