Cassazione Penale, Sentenza n. 39634/2022 del 20/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Saber Abdelhadi ha impugnato la sentenza di applicazione della pena con due motivi: 1) carenza di adeguata motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non applicabile la causa di proscioglimento prevista dall'art. 129 c.p.p.; 2) carenza di adeguata motivazione rispetto alla confisca della somma di denaro sequestrata, disposta ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (difetto di impugnabilità della motivazione sul punto di non applicazione dell'art. 129 c.p.p. in sede di patteggiamento, alla luce dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.). Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato manifestamente infondato: il giudice di merito aveva motivato adeguatamente la confisca ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 richiamando la sproporzione tra la somma trovata (Euro 500,00) e l'assenza di prova di redditi leciti dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riferimento alla fattispecie di reato per stupefacenti; è tra i delitti per i quali, in caso di patteggiamento, può essere disposta la confisca prevista dall'art. 85-bis
art. 337 c.p.
Reato contestato al ricorrente insieme a quello previsto dall'art. 73; citato nell'imputazione generale
art. 444 c.p.p.
Norma sul giudizio abbreviato e sull'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); condiziona l'oggetto e i limiti del sindacato di legittimità sulla sentenza di applicazione della pena
art. 129 c.p.p.
Causa di proscioglimento rilevata dal difensore; la Corte ha ritenuto che, in sede di patteggiamento, le censure sulla motivazione relative all'insussistenza di cause di proscioglimento non siano impugnabili in cassazione se non nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena con rito abbreviato o su richiesta: le doglianze di mera motivazione sulla non sussistenza di cause di proscioglimento non sono ammesse, rendendo inammissibile il primo motivo di ricorso
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
Norma che permette la confisca del denaro quando la somma è sproporzionata rispetto ai redditi o all'attività dell'imputato; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata nel caso di Euro 500 trovati senza prova di redditi leciti
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (trasfuso nell'art. 240-bis c.p.)
Richiamata in punto di evoluzione normativa: originaria disposizione che imponeva la confisca in casi di condanna o patteggiamento per taluni delitti; oggi la materia è disciplinata dall'art. 240-bis c.p. e dall'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990
art. 240-bis c.p.
Norma sostanziale sul sequestro/confisca per sproporzione tra patrimonio e redditi; richiamata per collegamento normativo con l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990
art. 606 c.p.p.
Previsioni sui motivi di ricorso per cassazione; il ricorso sollevava vizi contemplati nelle lettere b) ed e) ma si è ritenuto inammissibile o infondato nei modi esposti
Massime di principio
- In caso di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), le censure di mera motivazione relative alla non sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono in genere inammissibili in Cassazione per effetto dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; quindi non è possibile ottenere la cassazione per difetto motivazionale su quel punto salvo i casi tassativi autorizzati dalla norma.
- La confisca disposta in sede di patteggiamento per reati connessi agli stupefacenti trova disciplina specifica (art. 85-bis d.P.R. 309/1990 richiamante art. 240-bis c.p.): è sufficiente che il giudice motivi la sproporzione tra il denaro rinvenuto e i redditi o l'attività dell'imputato; una motivazione anche sintetica ma congrua può essere ritenuta adeguata.
- Le impugnazioni per cassazione delle sentenze di patteggiamento sono limitate e conviene concentrarsi su violazioni di legge formalmente rilevabili e tassativamente previste, piuttosto che su censure di merito o di motivazione ampie.
- Quando si contesta una confisca da sproporzione, è strategico fornire al giudice di merito elementi probatori chiari sui redditi leciti e sulla provenienza del denaro; l'assenza di tali elementi facilita la confisca anche per somme relativamente contenute.
- È utile verificare l'evoluzione legislativa e i richiami normativi (es. trasferimento di disposizioni da d.l. a codice penale) per individuare la norma corretta da impugnare o su cui fondare la difesa.
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