Ordinanza n. 3570/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza prot. uscita n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura - UTG DI Viterbo in data 16 marzo 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura - UTG di Viterbo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il richiedente asilo ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente contestava la valutazione amministrativa della propria condotta e, in particolare, l'utilizzabilità di una relazione comportamentale acquisita nel procedimento. L'Amministrazione aveva ritenuto incompatibile con le regole di convivenza del centro il comportamento complessivo dell'interessato, sulla base di segnalazioni relative a minacce, condotte intimidatorie e aggressioni verbali nei confronti di operatrici della struttura, al rifiuto di adeguarsi alle regole del CAS sulla somministrazione dei farmaci, all'intervento richiesto al 112 e a un atteggiamento non collaborativo e aggressivo, idoneo a creare tensione e ad alterare l'equilibrio della struttura.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede di prima delibazione, ha ritenuto che il provvedimento di revoca resistesse alle censure, poiché la documentazione in atti, e in particolare le segnalazioni del 4 e dell'11 marzo 2026, confermava la sussistenza di comportamenti scorretti e aggressivi verso il personale della struttura. Il Collegio ha ritenuto che tali condotte, considerate complessivamente, fossero incompatibili con le regole di convivenza del centro e idonee a determinare uno stato di stress lavorativo per gli operatori e ad alterare l'equilibrio comunitario. La questione relativa all'eccepita inutilizzabilità della relazione comportamentale è stata riservata alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate; ogni statuizione sul patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata alla fase di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; l'istanza è stata respinta per difetto del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento della misura di oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la legittimità di un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza può essere confermata, ai fini della prima delibazione, quando la documentazione disponibile evidenzi condotte minacciose, intimidatorie o aggressive verso il personale della struttura e tali condotte risultino incompatibili con le regole di convivenza e idonee ad alterare l'equilibrio comunitario del centro.
- Nella fase cautelare il giudice può riservare alla trattazione di merito la questione relativa all'utilizzabilità di una specifica relazione comportamentale quando la legittimità dell'atto risulti comunque sostenuta da ulteriore documentazione autonoma, quale segnalazioni del personale della struttura.
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