Cassazione Civile, Ordinanza n. 17599/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che l'Amministrazione intimata non si è opposta. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione integrale delle spese processuali. La Corte ha inoltre escluso i presupposti processuali per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, relativa a un giudizio in materia di accertamento IRPEG/IRES. Nel corso del giudizio di legittimità l'associazione ricorrente ha depositato memoria dichiarando di avere definito la controversia con l'Agenzia delle entrate e di non avere ulteriori pendenze, con conseguente rinuncia al ricorso per cassazione. La rinuncia risulta regolarmente allegata agli atti; l'Agenzia delle entrate, ritualmente avvisata, non ha formulato opposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso tempestivamente e ritualmente comunicata alle altre parti, se non seguita da opposizione della parte intimata, comporta l'estinzione del processo.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia può essere dichiarata con compensazione integrale delle spese processuali quando le circostanze del caso lo giustificano e non residuano questioni processuali ulteriori.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può escludere l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando non ne ricorrono i presupposti processuali.
Come è indicizzato
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