Cassazione Civile, Sentenza n. 22029/2020 del 13/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento catastale emessi in occasione della revisione del classamento (art. 1, comma 335, legge 31/12/2004, n. 311) per due unità immobiliari a Roma (viale Giulio Cesare 67 e via Germanico 42). Il ricorrente deduceva: 1) violazione costituzionale e illegittimità dell'art. 1, comma 335 L. 311/2004; 2) nullità dell'avviso per vizio di motivazione, poiché l'atto si limitava a riferirsi alla inclusione nella microzona e alla rivalutazione generale senza indicare specifiche caratteristiche delle singole unità; 3) erroneo classamento sostanzialmente per difetto di considerazione delle caratteristiche 'intrinseche ed estrinseche' degli immobili e per l'utilizzo di confronti non omogenei.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso (in particolare il secondo motivo) ritenendo che, anche nelle operazioni di revisione parziale di cui all'art. 1, comma 335 L. 311/2004, l'avviso debba contenere elementi di motivazione tali da consentire al contribuente di capire le ragioni specifiche del nuovo classamento. La mera indicazione dell'appartenenza alla microzona e della rivalutazione generale non sostituisce la necessaria valutazione delle caratteristiche specifiche dell'unità e del fabbricato come previsto dalla giurisprudenza e dalle norme di riferimento (art. 8 DPR 138/1998 e parametri dell'art. 3, comma 154, lett. e) L. 662/1996). La sentenza impugnata della CTR è cassata e la causa è decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, legge 31 dicembre 2004, n. 311
Consente la revisione parziale del classamento a livello di microzona, ma la Corte precisa che tale procedura non esonera l'atto motivato dall'indicazione degli elementi essenziali che giustificano il nuovo classamento per le singole unità
art. 8, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
I criteri di stima catastale (caratteristiche urbane, qualità ambientale, caratteristiche edilizie e della singola unità) devono essere considerati anche nell'ambito di una revisione massiva; l'avviso deve consentire al contribuente di conoscere quali fattori edilizi hanno inciso sul classamento
art. 9, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
La procedura di revisione rimane soggetta alle regole previste per la revisione del classamento e non alla piena discrezionalità dell'Amministrazione
art. 3, comma 154, lett. e), legge 23 dicembre 1996, n. 662
Imprime il criterio di considerare i caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare nell'operazione di classamento; richiamato come parametro applicabile anche alle revisioni ex comma 335
Costituzione (artt. 3, 23, 53, 97) e sentenza Corte costituzionale n. 249/2017
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 335 L. 311/2004 era stata sollevata ma la Corte costituzionale, con sent. 249/2017, l'ha dichiarata non fondata; pertanto la norma resta applicabile e compatibile con i principi costituzionali richiamati
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato dal ricorrente in relazione alle norme catastali storiche; la Suprema Corte ha tuttavia fondato la decisione sui più recenti princìpi interpretativi relativi al d.P.R. 138/1998 e alla normativa sulla revisione
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Il ricorso per cassazione è fondato su violazione di norme da parte dei giudici di merito; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza di motivazione dell'atto impugnato
Massime di principio
- La revisione 'massiva' o 'parziale' del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335 L. 311/2004 non esclude l'obbligo di motivazione specifica: l'atto deve indicare i parametri e gli elementi concreti che hanno inciso sul nuovo classamento delle singole unità, non limitandosi alla mera appartenenza alla microzona
- Nei ricorsi contro avvisi di revisione catastale il contribuente può efficacemente censurare la nullità per carenza di motivazione invocando l'art. 8 DPR 138/1998 e i criteri dell'art. 3, comma 154 L. 662/1996; mancando tali indicazioni l'atto può essere annullato
- La giurisprudenza di legittimità richiede che l'Amministrazione tenga conto dei caratteri 'edilizi' e 'posizionali' comparati e complessivi; il solo riferimento alla rivalutazione generale del quartiere non è sufficiente
- Quando la questione è sostanzialmente di diritto e gli accertamenti di fatto non richiedono ulteriori indagini, la Cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. senza rinvio
- In presenza di contrasto giurisprudenziale consolidato al momento dell'impugnazione, è plausibile la compensazione delle spese processuali
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