Sentenza n. 1673/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 77/2025 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza n. 77/2025 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, pubblicata l'11 marzo 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 4 marzo 2026. La decisione era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Hanno dedotto la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando il giudicato e la persistente mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire le statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate sia nel giudizio davanti al giudice ordinario sia nel presente giudizio, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza dei ricorrenti, provvederà entro i successivi 60 giorni il commissario ad acta nominato sin d'ora nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Accertata la persistente inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di eseguire le statuizioni giudiziali entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta, incaricato di intervenire in sostituzione dell'amministrazione qualora questa non adempia entro il termine assegnato; l'intervento sostitutivo può essere subordinato a istanza di parte.
Come è indicizzato
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