Sentenza n. 16691/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento del 9 giugno 2026, con cui l'Ambasciata d'Italia a Città del Messico ha respinto la richiesta di visto per residenza elettiva presentata dalla ricorrente, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia a Città del Messico del visto per residenza elettiva
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto per residenza elettiva emesso il 9 giugno 2026 dall’Ambasciata d’Italia a Città del Messico. In sede cautelare il TAR ha ravvisato un difetto di istruttoria, considerata la natura documentale delle carenze contestate, la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale e la significativa consistenza delle risorse economiche documentate dalla richiedente. Il testo non espone ulteriori motivi articolati nel ricorso.
La decisione
Dopo l’ordinanza cautelare del 4 settembre 2026, che aveva disposto il riesame dell’istanza, l’Ambasciata ha rilasciato il visto richiesto. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, perché la pretesa è stata integralmente soddisfatta in corso di giudizio. Ha posto le spese a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il visto è stato rilasciato solo dopo l’ordinanza propulsiva, adottata in presenza di apprezzabili profili di fondatezza del ricorso. Spese liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sussistano i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dichiarando la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto il sopravvenuto rilascio del visto ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio;
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti, quando ricorrono i presupposti previsti dall’art. 60 c.p.a.
art. 34, comma 5, c.p.a.
sussistano i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dichiarando la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto il sopravvenuto rilascio del visto ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio;
Il rilascio in corso di causa del visto richiesto, che soddisfa integralmente la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Il sopravvenuto rilascio del titolo richiesto dall’amministrazione, quando soddisfa integralmente la pretesa fatta valere in giudizio, comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’amministrazione soddisfa la pretesa solo dopo un’ordinanza cautelare propulsiva adottata in presenza di apprezzabili profili di fondatezza del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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