Sentenza n. 16673/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d’ingresso in Italia emesso dal Consolato Italiano a Canton in data 07.11.2024 e notificato al ricorrente in data 14.11.2024, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 286/1998, dell’art. 6-bis del D.P.R. 394/1999 e dell’art. 58 comma 2 del D.Lgs. 71/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d'Italia a Canton il 7 novembre 2024 e notificato il 14 novembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino cinese, aveva ottenuto un'offerta di lavoro in Italia e il datore aveva conseguito il nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli il 24 maggio 2024. Dopo il preavviso di rigetto e la presentazione di osservazioni, il Consolato ha negato il visto, ritenendo inattendibile la finalità lavorativa dichiarata: erano contestate l'affidabilità della documentazione relativa a qualifiche ed esperienze nell'assistenza socio-sanitaria, la mancata conoscenza della durata del contratto e l'assenza di una lingua comune con il datore. Con quattro motivi, il ricorrente ha dedotto violazione della normativa di settore, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento ed eccesso di potere. Ha sostenuto che esperienza professionale e conoscenza dell'italiano non sono requisiti legali per il visto; che il lavoro consisteva in semplici mansioni domestiche, non in assistenza socio-sanitaria; che il contratto era a tempo indeterminato, come documentato, e che la comunicazione poteva avvenire con l'ausilio di connazionali o strumenti di traduzione. Ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa considerazione delle osservazioni al preavviso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che la valutazione consolare sull'attendibilità dello scopo del soggiorno e sul rischio di abuso del visto è ampiamente discrezionale e sindacabile solo in presenza di macroscopiche abnormità logiche. Il nulla osta dello Sportello Unico non impedisce al Consolato di verificare dichiarazioni e documenti. Nel caso concreto, il dubbio sulla qualifica e sulle esperienze non è stato fondato sulla mera assenza di esperienza quale requisito autonomo, ma sull'inattendibilità della documentazione spontaneamente prodotta: l'attestato era una copia non autenticata e non consentiva un'adeguata verifica dell'ente emittente. Era inoltre ragionevole riferirsi all'assistenza socio-sanitaria, poiché tale settore risultava dal contratto di soggiorno e dalle dichiarazioni e dai documenti presentati, compresa la dichiarazione del richiedente di doversi occupare della cura di anziani; la diversa descrizione come collaborazione domestica era stata prospettata successivamente. Il TAR ha chiarito che la conoscenza dell'italiano non è un requisito autonomo per il rilascio del visto, ma ha ritenuto legittimo considerare l'assenza di una lingua veicolare come elemento sintomatico ulteriore, insieme alle altre incongruenze, e non come causa ostativa isolata; le generiche possibilità di ricorrere a connazionali o traduttori automatici non rendevano manifestamente irragionevole la valutazione. Ha respinto anche la censura relativa all'art. 10-bis: il diniego attestava la ricezione delle osservazioni e ne motivava l'inidoneità a superare le criticità; non era necessaria una confutazione analitica di ogni argomento, purché risultassero le ragioni sostanziali del mancato accoglimento. La relazione consolare prodotta in giudizio è stata considerata documento istruttorio utile alla verifica della legittimità, non motivazione postuma. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Va anzitutto ricordato che la questione controversa riguarda il diniego di un visto di ingresso per lavoro subordinato ex art. 22 d.lgs. n. 286/1998 e che la discrezionalità amministrativa, in subiecta materia, è particolarmente lata e, dunque, può essere sindacata in sede giurisdizionale solo ab externo, per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, n. 11744/2022).
In materia di visto per lavoro subordinato la valutazione amministrativa è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di macroscopiche abnormità logiche.
art. 5, comma 3, d.P.R. 394/1999
Tale potere trova fondamento, in particolare, nell'art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 394/1999 e nell'art. 4, comma 2, del d.i. n. 850/2011, che attribuiscono rilievo, ai fini del rilascio del visto, all'idoneità della documentazione a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché all'autenticità e affidabilità della documentazione presentata e alla veridicità e attendibilità delle dichiarazioni rese.
La norma fonda il potere dell'autorità consolare di verificare che la documentazione confermi scopo e condizioni del soggiorno e di valutarne autenticità e affidabilità, nonché la veridicità e attendibilità delle dichiarazioni.
art. 4, comma 2, d.i. 850/2011
Tale potere trova fondamento, in particolare, nell'art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 394/1999 e nell'art. 4, comma 2, del d.i. n. 850/2011, che attribuiscono rilievo, ai fini del rilascio del visto, all'idoneità della documentazione a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché all'autenticità e affidabilità della documentazione presentata e alla veridicità e attendibilità delle dichiarazioni rese.
La disposizione consente di considerare, ai fini della decisione sul visto, l'idoneità e l'affidabilità dei documenti e la credibilità delle dichiarazioni relative allo scopo dell'ingresso.
art. 10-bis l. 241/1990
Quanto alla dedotta violazione delle garanzie partecipative di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato dà espressamente atto della ricezione delle osservazioni presentate in seguito alla trasmissione del preavviso, ritenendole non idonee a superare le criticità emerse nel corso dell'istruttoria.
La garanzia partecipativa è rispettata quando l'amministrazione dà conto di aver ricevuto e valutato le osservazioni e indica perché esse non superano le criticità istruttorie; non è necessaria una confutazione analitica di ciascun argomento se sono espresse le ragioni sostanziali del mancato accoglimento.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per lavoro subordinato, l'autorità consolare conserva, anche dopo il rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione, il potere di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni e dei documenti e la corrispondenza tra scopo dichiarato e finalità effettiva dell'ingresso. Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione consolare, ampiamente discrezionale, è limitato alla verifica di macroscopiche abnormità logiche.
- La mancanza di pregresse esperienze professionali o di conoscenza della lingua italiana non può essere trattata come requisito autonomo per il rilascio del visto se la normativa non lo prevede; tali circostanze possono tuttavia concorrere, insieme ad altre incongruenze concrete, alla valutazione dell'attendibilità dello scopo lavorativo dichiarato.
- Le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto non possono considerarsi pretermesse quando il provvedimento dà atto della loro ricezione e spiega che non superano le criticità istruttorie. In tal caso non occorre una confutazione analitica di ogni argomento, purché siano riconoscibili le ragioni sostanziali della mancata condivisione.
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