Cassazione Penale, Sentenza n. 08675/2026 del 05/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto l'imputato perché il valore delle cassette di pesce consegnate ai due ispettori (circa 65 euro ciascuna) sarebbe stato di modesta entità e quindi non rilevante penalmente. Il ricorso deduceva la mancata, illogica e contraddittoria motivazione e l'errata applicazione degli artt. 110, 319, 321 c.p., sostenendo che i giudici di appello hanno applicato principi relativi all'istigazione alla corruzione (reato di pericolo) a una fattispecie di corruzione propria susseguente (reato di danno), mentre era stato accertato che le dazioni avevano costituito la remunerazione dell'attività di ufficio posta in essere dai pubblici ufficiali in modo contrario ai doveri d'ufficio.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo fondati i motivi. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto errata l'applicazione, da parte dei giudici di appello, dei principi relativi alla tenuità dell'offerta nell'istigazione alla corruzione alla fattispecie di corruzione propria susseguente, precisando che il modesto valore dell'utilità può essere un indizio probatorio (elemento discretivo) ma non un requisito costitutivo che esclude automaticamente la corruzione propria qualora sia dimostrato il nesso causale tra la dazione e l'atto contrario ai doveri d'ufficio. Ha inoltre richiamato che il Codice di comportamento consente regali di modico valore solo se non correlati all'esercizio della funzione.
Norme richiamate
Codice penale - art. 319
Riferimento alla corruzione propria per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; la Corte ha precisato che la proporzione tra dazione e atto non è requisito costitutivo, ma può costituire elemento indiziario del nesso sinallagmatico.
Codice penale - art. 319-ter
Norma richiamata nella ricostruzione fattuale iniziale (corruzione in atti giudiziari) ma la decisione si concentra sulla corretta distinzione tra corruzione propria e istigazione alla corruzione.
Codice penale - art. 110
Richiamato per il concorso di persone nel reato (imputato in concorso con altri pubblici ufficiali).
Codice penale - art. 321
Citato nella imputazione originaria; nella sentenza non viene svolta un'interpretazione autonoma diversa da quella richiamata nel quadro imputativo.
Codice penale - artt. 323-bis, 62-bis
(artt. 323-bis, 62-bis cod. pen.)
Articoli indicati come fonte delle attenuanti riconosciute in primo grado; richiamati nella ricostruzione processuale ma non decisivi nella valutazione del ricorso per cassazione.
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
(d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62)
Consente regali di modico valore solo se non costituiscono corrispettivo di attività del pubblico dipendente; non legittima il ricevimento di pagamenti o utilità come corrispettivo per l'esercizio della funzione o per atti contrari ai doveri d'ufficio.
Legge n. 190 del 2012, art. 1 comma 44
(art. 1, comma 44, legge n. 190/2012)
Sancisce il divieto per tutti i dipendenti pubblici di chiedere o accettare compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni, fatto salvo il regale d'uso di modico valore quando non costituisce corrispettivo.
Massime di principio
- La modesta entità economica dell'utilità non esclude automaticamente la corruzione propria: il valore è un elemento indiziario da valutare nel contesto, non un requisito costitutivo.
- Occorre sempre accertare il nesso di causalità (sinallagma) tra la dazione promessa/consegnata e l'atto contrario ai doveri d'ufficio; se tale nesso è provato, anche utilità di modico valore possono integrare il reato.
- I principi giurisprudenziali applicabili all'istigazione alla corruzione (reato di pericolo) non si trasferiscono automaticamente alla corruzione propria susseguente (reato di danno); evitarne la confusione in sede di motivazione è obbligatorio.
- I regali d'uso permessi dal Codice di comportamento sono leciti solo se non hanno collegamento con l'esercizio della funzione o con la definizione di pratiche di interesse del donante; ogni correlazione con la pratica esclude la qualificazione di regalia d'uso.
- In fase valutativa il giudice deve considerare elementi probatori complessivi (tempistica, modalità della consegna, rapporto con l'atto compiuto, condotta del pubblico ufficiale), non solo il valore economico dell'utilità.
- La proporzionalità fra prestazione privata e atto pubblico è un indicio utile per distinguere condotte penalmente rilevanti da mere violazioni disciplinari, ma non può essere utilizzata per escludere a priori la rilevanza penale quando il patto corruttivo risulti comprovato.
- In casi analoghi è opportuno che l'appello e la cassazione evitino applicazioni formali di principi sviluppati per fattispecie diverse e svolgano un'analisi puntuale del nesso causale e degli elementi indiziari.
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